Allegato n. 5
INDENNITA’ DI
RISCHIO
(misure mensili in lire)
|
Capoluoghi di prov. e centri aventi intenso
movimento bancario |
Altri
centri |
Quadri direttivi, 3ª area professionale e 2ª
area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a
mansioni operaie) |
|
|
a) cassieri che hanno
con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle
operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti (^)......................... |
245.168 |
183.850 |
b) addetti allo
sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (esclusi i
quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo)
............................................ |
245.168 |
183.850 |
c) cassieri che hanno
con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle
operazioni svolte direttamente allo sportello non contanti
(^)......................... |
174.726 |
131.018 |
d) cassieri che hanno
maneggio di valori non esplicabile allo sportello (^)............. |
124.335 |
93.145 |
e) addetti agli
sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari
(esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo)
............................................ |
121.046 |
90.705 |
f) addetti alla cassa
per coadiuvare il cassiere (art.
77, 3° livello retributivo, 3°
alinea) ..................................................... |
106.618 |
79.990 |
g) addetti alla stanza
di compensazione che svolgono mansioni di maneggio di contanti o
valori non esplicabile allo sportello, di cui all'art.
77, 3° livello retributivo, penultimo
alinea ............ |
94.100 |
70.442 |
2ª area professionale, 1° e 2° livello
retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) .....
............................. |
|
|
h) che hanno maneggio di contanti o
valori non esplicabile allo sportello di cui all'art.
77, 1° livello retributivo, 1° e 7°
alinea, 2° punto .................................. |
70.442 |
52.725 |
Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in
atto situazioni diverse, valgono le norme già determinate con accordi
aziendali.
Nei casi di cui alle lett. a), b), c),
e), qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di
durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della
indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al
massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le
misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.
[ INDICE
]
Allegato n. 5 bis
INDENNITA’ DI RISCHIO
(misure mensili in euro)
|
Capoluoghi di prov. e centri aventi intenso
movimento bancario |
Altri
centri |
Quadri direttivi, 3ª area professionale e 2ª
area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a
mansioni operaie) |
|
|
a) cassieri che hanno
con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle
operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti (^)......................... |
126,62 |
94,95 |
b) addetti allo
sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (esclusi i
quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo)
............................................ |
126,62 |
94,95 |
c) cassieri che hanno
con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle
operazioni svolte direttamente allo sportello non contanti
(^)......................... |
90,24 |
67,67 |
d) cassieri che hanno
maneggio di valori non esplicabile allo sportello (^)............. |
64,21 |
48,11 |
e) addetti agli
sportelli per l’incasso degli effetti, delle bollette e similari
(esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo)
............................................ |
62,52 |
46,85 |
f) addetti alla cassa
per coadiuvare il cassiere (art.
77, 3° livello retributivo, 3°
alinea) ..................................................... |
55,06 |
41,31 |
g) addetti alla stanza
di compensazione che svolgono mansioni di maneggio di contanti o
valori non esplicabile allo sportello, di cui all’art.
77, 3° livello retributivo, penultimo
alinea ............ |
48,60 |
36,38 |
2ª area professionale, 1° e 2° livello
retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) .....
............................. |
|
|
h) che hanno maneggio di contanti o
valori non esplicabile allo sportello di cui all’art.
77, 1° livello retributivo, 1° e 7°
alinea, 2° punto .................................. |
36,38 |
27,23 |
Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in
atto situazioni diverse, valgono le norme già determinate con accordi
aziendali.
Nei casi di cui alle lett. a), b), c),
e), qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di
durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della
indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al
massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le
misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.
[ INDICE
]
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