Allegato n. 5

 

 

INDENNITA’ DI RISCHIO

(misure mensili in lire)

 

Capoluoghi di prov. e centri aventi intenso movimento bancario

Altri

centri

Quadri direttivi, 3ª area professionale e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)

   

a) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti (^).........................

 

 

 

245.168

 

 

 

183.850

b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo) ............................................

 

 

 

245.168

183.850

c) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non contanti (^).........................

174.726

131.018

d) cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello (^).............

124.335

93.145

e) addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo) ............................................

121.046

90.705

f) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art. 77, 3° livello retributivo, 3° alinea) .....................................................

106.618

79.990

g) addetti alla stanza di compensazione che svolgono mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, di cui all'art. 77, 3° livello retributivo, penultimo alinea ............

94.100

70.442

2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) ..... .............................

   

h) che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello di cui all'art. 77, 1° livello retributivo, 1° e 7° alinea, 2° punto ..................................

70.442

52.725

Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in atto situazioni diverse, valgono le norme già determinate con accordi aziendali.

Nei casi di cui alle lett. a), b), c), e), qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.

 

[ INDICE ]

 

Allegato n. 5 bis

 

 

INDENNITA’ DI RISCHIO

(misure mensili in euro)

 

Capoluoghi di prov. e centri aventi intenso movimento bancario

Altri

centri

Quadri direttivi, 3ª area professionale e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)

   

a) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti (^).........................

 

 

 

126,62

 

 

 

94,95

b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo) ............................................

 

 

 

126,62

94,95

c) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non contanti (^).........................

90,24

67,67

d) cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello (^).............

64,21

48,11

e) addetti agli sportelli per l’incasso degli effetti, delle bollette e similari (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo) ............................................

62,52

46,85

f) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art. 77, 3° livello retributivo, 3° alinea) .....................................................

55,06

41,31

g) addetti alla stanza di compensazione che svolgono mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, di cui all’art. 77, 3° livello retributivo, penultimo alinea ............

48,60

36,38

2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) ..... .............................

   

h) che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello di cui all’art. 77, 1° livello retributivo, 1° e 7° alinea, 2° punto ..................................

36,38

27,23

Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in atto situazioni diverse, valgono le norme già determinate con accordi aziendali.

Nei casi di cui alle lett. a), b), c), e), qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.

 

 

[ INDICE ]