MISSIONI Art. 52 - Missioni (Italia ed Estero) 1. Al personale inviato in missione compete:
Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe od in aereo (classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato dall’azienda;
2. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque – relativamente alle missioni in Italia – non oltre gli importi della diaria. L’azienda può autorizzare il superamento della diaria nel caso di maggiori spese per il pernottamento. 3. Oltre il predetto limite temporale il lavoratore/lavoratrice può optare per il trattamento di diaria di cui all’allegato n. 7, ovvero il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente giustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite massimo di rimborso pari alla misura del trattamento di diaria altrimenti spettante all’interessato. Qualora il rimborso spese risulti inferiore all’importo della diaria, al lavoratore/lavoratrice compete, in aggiunta a detto rimborso, la corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite massimo. 4. Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria è corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento. Ai fini di cui al comma precedente resta fermo che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a due terzi di diaria per missioni di durata superiore alle 10 ore. 5. Nell’ipotesi di cui al 4° comma può essere concesso in casi particolari, il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria e sia ove venga prescelta la forma del rimborso a piè di lista. Con autorizzazione dell’azienda potrà essere effettuato il rimborso a piè di lista separato della sola spesa per il pernottamento in albergo. In tal caso, come pure nel caso in cui l’alloggio sia fornito dall’azienda, la misura della diaria giornaliera è ridotta di un terzo. 6. Per i lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), nonché al 1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi, nel caso di missione con durata superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è ridotto del 15% a partire dal 31° giorno, sempreché il lavoratore/lavoratrice abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni. In tal caso l’azienda procurerà, nei limiti del possibile, di effettuare detta comunicazione tempestivamente. 7. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, nel caso di missione per un periodo superiore a 45 giorni, la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15° giorno successivo all’apposita comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a detto periodo: detta riduzione non potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni della missione. 8. Al personale inviato in missione all’estero spetta, nel caso di superamento dei 4 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio e permanenza all’estero in relazione al mandato ricevuto, una diaria non inferiore alla metà di quella prevista dal presente contratto. 9. In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei casi in cui la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice, non superi i 25 Km (c.d. missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le disposizioni in atto. 10. Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d’intesa fra le Parti stipulanti, entro il mese di novembre ed hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo. 11. Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente contratto sono indicati nell’allegato n. 7.
Norma transitoria Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI, quanto previsto al 4° comma del presente articolo trova applicazione a far tempo dal 1° aprile 2000. Raccomandazione
Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, l’ABI raccomanda alle aziende di adottare forme assicurative a favore dei lavoratori/lavoratrici che, a seguito dell’invio in missione disposto dall’azienda stessa, debbano fare uso del mezzo aereo.
NOTE La normativa precedente – art. 109 ASS. – iniziava parlando di personale inviato in missione “fuori residenza”. Nel nuovo testo questa specificazione è stata omessa, e questo non risolve un’ambiguità interpretativa che consente a talune aziende di applicare caso per caso la soluzione ad essa più conveniente. La missione parte dalla residenza (dimora abituale) o dall’unità produttiva di normale assegnazione? Nessun dubbio che un dipendente è da considerarsi in missione quando è temporaneamente assegnato ad una unità produttiva diversa da quella dove presta la sua attività lavorativa, e su questo presupposto scatta l’applicazione della disciplina dell’articolo in esame. Ciò premesso, ai fini della determinazione se la singola missione abbia superato o meno le 10 ore e, in caso di rimborso chilometrico, della distanza cui commisurarlo, occorre comunque fare riferimento ad un “luogo” di partenza, che la norma non precisa. Le
questioni che vengono sollevate sono tutte collegabili al fatto di
scorporare dal computo la distanza fra la residenza e la unità produttiva
di ordinaria assegnazione, laddove siano diverse. E questo sul presupposto
che si tratterebbe di un onere che il dipendente comunque dovrebbe
sopportare, facendo così coincidere il riconoscimento economico con il
“maggior onere” sostenuto dall’interessato. Anche la prassi, in
apparenza palesemente iniqua, applicata in qualche azienda di conteggiare
il compenso della missione dalla residenza o dalla filiale a seconda della
convenienza, a ben vedere è riconducibile al criterio del “maggior
onere”. I presupposti dai quali far discendere i
trattamenti economici contenuti nell’articolo in esame si possono così
schematizzare: -
un lavoratore è da considerarsi in missione quando viene
inviato a prestare attività lavorativa in una unità produttiva diversa
da quella abituale; dunque, a rigore di termini, non è missione e nulla
compete (a parte il rimborso spese) in caso di spostamento all’interno
della stessa unità produttiva, come ad esempio il dipendente che viene
inviato temporaneamente in una filiale diversa dello stesso comune; -
fino a quattro giornate di missione nel mese (da
intendersi come mese di calendario) compete solo il rimborso delle spese
(viaggio, pasti, pernottamento), indipendentemente dall’ubicazione del
luogo di missione; -
il 9° comma definisce missione a corto raggio quando la
distanza fra residenza (abituale dimora) e località di missione è
inferiore a 25 km; successivamente le parti hanno chiarito che non si
configura il “corto raggio” nell’ipotesi in cui il dipendente in
trasferta effettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti
che complessivamente superano i 50 km anche se nessuna località,
singolarmente considerata, dista oltre 25 km dalla residenza del
dipendente; -
per le missioni a corto raggio, qualunque sia il loro
numero, non è previsto il rimborso di pasti e pernottamento, ma compete
solo il ristoro delle spese effettive di viaggio e, di conseguenza, il
riconoscimento del buono pasto; -
le missioni a corto raggio non entrano nel computo
delle 5 giornate ai fini dell’applicazione del 2° comma o di quelli
successivi; -
dal 5° giorno in avanti si applica il regime di diaria
ricomprendendovi anche le prime quattro giornate; -
ai fini dell’erogazione dei due terzi di diaria, la
durata di 10 ore rappresenta un limite che deve essere superato di fatto,
giornata per giornata, tenendo conto del tempo del viaggio, della durata
dell’intervallo, dell’eventuale lavoro prestato oltre l’orario
normale. Sempre
in relazione alla definizione di missione, è fuori di dubbio che la
partecipazione a corsi di formazione non costituisce una fattispecie a
parte ma è da considerare missione a tutti gli effetti, sempreché
comporti lo spostamento in comune diverso. Sull’argomento, segnaliamo la
prassi adottata in alcune aziende che discriminano, ai soli fini della
determinazione del trattamento economico, fra corsi riservati al personale
scelto dall’azienda e corsi contrattuali, cui possono volontariamente
partecipare tutti i dipendenti. La prima ipotesi viene fatta rientrare
nella regola generale, mentre la partecipazione a corsi contrattuali viene
regolata con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute
(viaggio, pasti e/o pernottamento). La
nuova norma ha reso più esplicita la possibilità che le spese
rimborsabili superino le misure prefissate, naturalmente con
l’autorizzazione della Direzione. Questa eventualità è stata
considerata in modo particolare per il caso del pernottamento, in pratica
quasi inevitabile, introducendo la possibilità, già adottata come prassi
in molte Banche, di rimborsare a piè di lista il solo pernottamento e la
parte restante come diaria. Nel
caso di alloggio fornito dall’azienda la misura della diaria giornaliera
subisce una riduzione di un terzo, e non più solo del 6% come in
precedenza.
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