Art. 57 - Valutazione del lavoratore/lavoratrice

1. L’azienda attribuisce annualmente al lavoratore/ lavoratrice un giudizio professionale complessivo.

2. Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato per iscritto al lavoratore/lavoratrice entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

3. Il lavoratore/lavoratrice viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall’azienda e delle linee adottate dall’azienda stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.

4. Nei casi in cui le assenze del lavoratore/lavoratrice dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa riferimento – agli effetti degli automatismi, del premio aziendale e dell’ex premio di rendimento – all’ultimo giudizio conseguito dall’interessato.

5. L’eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e il premio aziendale non vengono erogati in caso di giudizio di sintesi negativo.

6. Il lavoratore/lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un dirigente dell’organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.

7. L’azienda, sentito il lavoratore/lavoratrice entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.

8. Il lavoratore/lavoratrice, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.

Chiarimento a verbale

Le aziende dedicheranno particolare attenzione al momento della trasformazione del sistema di valutazione del lavoratore/lavoratrice rispetto al precedente sistema delle note caratteristiche, garantendo la massima obiettività al fine di evitare che il mutamento dei criteri rispetto a quelli in precedenza adottati comporti, di per sé, valutazioni meno favorevoli.

 

NOTE

Il secondo comma considera tre aspetti già disciplinati dall’art. 113 ASS., la forma scritta della comunicazione, la motivazione e i termini di consegna. Rispetto alla normativa previgente, è stato modificato il termine di comunicazione del giudizio (4 mesi anziché 6) e la motivazione, per quanto sintetica,  lo accompagna comunque, non solo nei casi di giudizio negativo.

Di notevole importanza innovativa è il 6° comma, che, insieme al successivo, dà attuazione alla procedura di ricorso prevista al 3° comma, punto 6, cap.III, dell’ Accordo 11.7.99. Rispetto alla normativa precedente, per attivare la procedura è sufficiente che il lavoratore ritenga che il giudizio attribuitogli non sia “rispondente alla prestazione da lui svolta”. Si tratta, come si vede, di un presupposto che non è legato ad un dato oggettivo quale potrebbe essere il giudizio negativo o un declassamento rispetto a quello dell’anno precedente, bensì soggettivo, discrezionale del lavoratore, che può presentare ricorso anche, ad esempio, nel caso di giudizio confermato se ritenesse di meritare un innalzamento.

          L’ultimo comma è, nella sostanza, norma di provenienza ACRI (art. 104, 8° comma): sancisce il diritto del lavoratore di richiedere il cambiamento di mansioni e, compatibilente con le esigenze di servizio, anche di ufficio, in caso di giudizio negativo.

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