Art. 64 - Contestazioni 1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore/lavoratrice o agli aventi diritto, l’azienda è tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione. 2. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell’azienda, se i fatti che l’hanno determinata hanno provocato danno materiale all’azienda, è possibile operare la compensazione ai sensi dell’art. 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore/lavoratrice e quanto al medesimo imputabile a titolo di risarcimento. 3. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull’ammontare del danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’azienda stessa.
NOTE Corrisponde ai precedenti artt. 134, 2° comma, e 128, 3° e 4° comma ASS.. [ INDICE ]
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