Art. 69 - Scatti di anzianità 1. A far tempo dalla data di stipulazione del presente contratto gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio al 3° o 4° livello retributivo dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura. 2. Per il personale destinatario dei ccnl 19 dicembre 1994 e del ccnl 22 giugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19 dicembre 1994 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date appartenente al 1° ed al 2° livello dei quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8; per il 3° e 4° livello dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina (v. tabella in allegato n. 2). 3. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei quadri direttivi emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a L.3.000.000 (€ 1.549,37), l’azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di "assegno ex intesa 11 luglio 1999". L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. 4. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
NOTE Nel 3° comma si concentrano gli unici problemi interpretativi dell’articolo, per il resto dal significato assai lineare. Ai fini della verifica dell’esatto ammontare dell’incremento annuo di 3.000.000 da riconoscere ai quadri promossi nel 3° livello, l’aspetto problematico verte sul calcolo della retribuzione del lavoratore ante promozione, poiché appare evidente che la garanzia del differenziale di 3.000.000 è tanto più vera quanto più la retribuzione pregressa presa come riferimento di calcolo coincide con quella realmente percepita dal lavoratore promosso. In altre parole, se vi sono degli emolumenti che nel passaggio di qualifica vanno perduti per assorbimento o perché gli accordi che li prevedono non sono di competenza della nuova qualifica, il loro ammontare va a detrimento della garanzia in parola. Un contributo a rendere più agevole l’applicazione della norma viene dalla circolare esplicativa concordata con le OO.SS., quanto mai opportuna in questa circostanza. Percorrendo la possibile casistica, nessun effetto presentano le voci legate alla produttività, ancorchè richiamate ed esplicitamente escluse, essendo di erogazioni che spettano a tutto il personale; non solo, ma trattandosi di emolumenti normalmente riparametrati, l’importo spettante per la nuova qualifica risulterà superiore rispetto a quella di provenienza. Esito opposto per le voci ad personam, anch’esse esplicitamente escluse, che se non vengono mantenute diminuiscono la garanzia dei 3.000.000. Caso a sé costituisce il ticket pasto. La circolare lo esclude, per cui provocherà senz’altro un pregiudizio ai fini della garanzia se non anche di competenza della nuova qualifica. Tutte le altre eventuali voci retributive derivanti da contrattazione collettiva (ovviamente aziendale) e che siano a carattere continuativo vanno senz’altro considerate nella retribuzione ex ante. Le parti hanno anche chiarito che nel caso di passaggio al 3° livello di lavoratori provenienti non dal 2° livello la differenza di retribuzione di almeno 3.000.000 è quella che il lavoratore promosso avrebbe conseguito qualora avesse effettuato tutti i passaggi intermedi. [ INDICE ]
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