AREE PROFESSIONALI
Art. 75 – Inquadramento del personale 1. I lavoratori/lavoratrici destinatari della presente Parte speciale sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi previsti dagli articoli che seguono. 2. La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale. 3. I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli. 4. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire ai lavoratori/lavoratrici conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l’azienda può attribuire al lavoratore/lavoratrice, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico. 5. Ove al lavoratore/lavoratrice vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l’interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione. 6. Al lavoratore/lavoratrice al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell’ambito della medesima area professionale è riconosciuto l’inquadramento nel livello corrispondente all’attività superiore, sempre che quest’ultima sia svolta – laddove previsto – con continuità e prevalenza, secondo i criteri che seguono. 7. Ai fini del presente capitolo e di quello che precede si considera convenzionalmente adibizione "continuativa e prevalente" – laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali – l’utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese). 8. Per quanto non previsto in sede nazionale in materia di inquadramento del personale vale quanto stabilito nei contratti integrativi aziendali per quel che attiene ai profili professionali già identificati nei contratti stessi, rispetto a quelli esemplificativamente indicati nel presente contratto. Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per i lavoratori/lavoratrici contenute nei medesimi contratti aziendali. 9. Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle Parti. La regolamentazione di cui sopra potrà essere effettuata di volta in volta, o anche in contestualità con le contrattazioni integrative aziendali.
Chiarimento a verbale
Le Parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nel presente articolo, chiariscono che restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla fungibilità nell’utilizzo del personale, globalmente connesse agli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite.
NOTE Anche l’articolo che introduce i criteri generali di inquadramento nelle aree professionali contiene il principio della fungibilità fra tutte le attività di pertinenza della singola area che risulta dal testo più chiara rispetto alla omologa norma dell’area quadri, ed avvalora l’interpretazione data a commento dell’art. 66. Che la fungibilità in senso stretto consentita, attuabile anche in via promiscua, è solo quella verso il basso è infatti deducibile dalle parole di chiusura del comma 4, che precisa che tale possibilità è consentita “senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico”. La fungibilità verso l’alto, che la norma vorrebbe limitare sempre e comunque nell’ambito della medesima area professionale, si carica di significato quando un lavoratore è chiamato a svolgere mansioni per le quali un norma di contratto (nazionale o aziendale) prevede come minimo l’inquadramento in un certo livello retributivo superiore a quello attuale. Anche qui ripetendo quanto già detto per i quadri direttivi, l’ipotesi è quella di livelli retributivi che individuano “profili professionali”, ipotesi che è più corretto terminologicamente definire adibizione del lavoratore a mansioni superiori che, a differenza della fungibilità, non può certo avvenire in regime di neutralità retributiva. A conferma, i due commi successivi stabiliscono che nel caso di adibizione temporanea (5° comma) ad attività proprie di un livello superiore compete, a conferma con quanto previsto dall’art. 2103 c.c., la relativa differenza retributiva, mentre nel caso di attribuzione stabile (6° comma) va riconosciuto il livello superiore, se l’attività viene svolta con continuità e prevalenza: 3 ore giornaliere e per almeno 10 giorni mensili. Dall’unione delle due norme si evince che in caso di svolgimento di attività proprie di un livello superiore, la differenza retributiva va erogata sempre e comunque. Per aversi l’adibizione a mansioni superiori, occorre che questa venga svolta con continuità e prevalenza, cioè a dire che il lavoratore per poter vantare di aver svolto un’attività superiore, con tutti i diritti che ne conseguono, deve averla svolta per almeno una predefinita durata minima. A conclusione, i due commi definiscono a tratto generale l’adibizione a mansioni superiori, ma non sono certo sufficienti a coprire tutte le possibili modalità applicative, in particolare le condizioni che attribuiscono il diritto all’inquadramento nel livello superiore. Per questo soccorre l’art. 83, più oltre commentato, che rubricato sotto la dizione “sostituzioni” costituisce la norma dedicata sulla materia. Abbiamo già segnalato che la norma fa riferimento unicamente alla fungibilità e ai passaggi all’interno della stessa area, limitazione da riferirsi alla fungibilità strictu sensu, inammissibile fra mansioni di aree diverse. Non vale invece per lo svolgimento di mansioni superiori, a qualunque titolo, per le quali la disciplina resta la medesima sia che riguardi attività all’interno dell’area di appartenenza sia di un’area sovraordinata.[ INDICE ]
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