Art. 78 - 3ª Area professionale

1. Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.

2. Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall’azienda, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.

3. Nell’ambito della predetta declaratoria generale:

nel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici;
nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell’ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell’ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.

4. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi.

Profili professionali esemplificativi - 3° Area professionale

1° livello retributivo - Profili

cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti di valori;
addetti all’incasso degli effetti, delle bollette e similari;
addetti a compiti comportanti l’autonoma determinazione o scelta di dati variabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da utilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte;
addetti ai "terminali" nell’ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" – e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore centrale – in quanto svolgano compiti che richiedano l’autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l’elaboratore centrale;
operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;
addetti ad attività proprie dell’area che richiedano adeguata conoscenza di una lingua straniera.

4° livello retributivo - Profili

preposti dall’azienda ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;
lavoratori/lavoratrici che vengano stabilmente incaricati dall’azienda di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati.

 

5. Fermo quanto previsto al 4° comma, 3° alinea dell’art. 66, per quanto riguarda le succursali ad operatività ridotta e comunque con un organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto, si applica – fatte salve diverse determinazioni nelle sedi aziendali in considerazione di situazioni particolari – quanto segue:

 

 

 

N. addetti complessivo

Inquadramento del preposto

succursali

1

3ª A – 2° livello

2

3ª A – 3° livello

3-4

3ª A – 4° livello

 

 

 

 

N. addetti complessivo

Inquadramento del preposto

succursali

ad operatività

ridotta

1

------------

2

3ª A – 2° livello

3-4

3ª A – 3° livello

almeno 5

3ª A – 4° livello

 

 

6. Ai fini del presente articolo va computato il personale appartenente alla presente area professionale e al 3° livello retributivo (escluso l’ultimo alinea) della 2ª area professionale. Relativamente al computo dei lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia.

 

Norma transitoria

 

Fino al 31 dicembre 2001, il lavoratore/lavoratrice che, ai fini dell’assunzione, denunci di essere in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore, con esclusione dei titoli di studio a carattere artistico, viene inquadrato nel presente 1° livello retributivo. A tal fine l’interessato deve esibire il relativo titolo all’azienda – per i necessari controlli – prima dell’assunzione.

 

NOTE

Rispetto all’art. 78 ASS. riproposto quasi per intero, l’unica novità di sostanza interviene in quelli che gergalmente vengono chiamati i “numeretti”, ossia i gradi minimi spettanti ai titolari di succursale.

Sappiamo dall’Acc. 11.7.1999.99 che in materia di inquadramenti, a qualunque livello, il criterio principale cui rapportare l’inquadramento deve essere la professionalità richiesta dalla mansione, rispetto al quale i “numeretti” non si pongono come criterio alternativo ma piuttosto subalterno, nel senso cioè che essi rappresentano la professionalità minima che va riconosciuta a chi ricopre quel particolare ruolo. Questo è proprio il senso del richiamo al 4° comma, 3° alinea dell’art. 66, ed in particolare con la locuzione “fermo restando” ad attestarne la priorità.

Ebbene, rispetto alla originale formulazione dell’art. 78 ASS., le succursali con orari speciali sono ora, ai fini dei numeretti, in tutto e per tutto equiparate alle succursali ordinarie, mentre rimangono ancora ad un rango inferiore quelle ad operatività ridotta, che come in precedenza devono aumentare di almeno una unità per dare diritto allo stesso inquadramento rispetto a quella ordinaria.

Per la nozione di succursale ad operatività ridotta esiste l’impegno dell’ABI di darne puntuale definizione con riferimento alla clientela e all’attività svolta.

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