Art. 78 - 3ª Area professionale 1. Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. 2. Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall’azienda, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori. 3. Nell’ambito della predetta declaratoria generale:
4. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi. Profili professionali esemplificativi - 3° Area professionale 1° livello retributivo - Profili
4° livello retributivo - Profili
5. Fermo quanto previsto al 4° comma, 3° alinea dell’art. 66, per quanto riguarda le succursali ad operatività ridotta e comunque con un organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto, si applica – fatte salve diverse determinazioni nelle sedi aziendali in considerazione di situazioni particolari – quanto segue:
6. Ai fini del presente articolo va computato il personale appartenente alla presente area professionale e al 3° livello retributivo (escluso l’ultimo alinea) della 2ª area professionale. Relativamente al computo dei lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia.
Norma transitoria
Fino al 31 dicembre 2001, il lavoratore/lavoratrice che, ai fini dell’assunzione, denunci di essere in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore, con esclusione dei titoli di studio a carattere artistico, viene inquadrato nel presente 1° livello retributivo. A tal fine l’interessato deve esibire il relativo titolo all’azienda – per i necessari controlli – prima dell’assunzione.
NOTE Rispetto all’art. 78 ASS. riproposto quasi per intero, l’unica novità di sostanza interviene in quelli che gergalmente vengono chiamati i “numeretti”, ossia i gradi minimi spettanti ai titolari di succursale. Sappiamo dall’Acc. 11.7.1999.99 che in materia di inquadramenti, a qualunque livello, il criterio principale cui rapportare l’inquadramento deve essere la professionalità richiesta dalla mansione, rispetto al quale i “numeretti” non si pongono come criterio alternativo ma piuttosto subalterno, nel senso cioè che essi rappresentano la professionalità minima che va riconosciuta a chi ricopre quel particolare ruolo. Questo è proprio il senso del richiamo al 4° comma, 3° alinea dell’art. 66, ed in particolare con la locuzione “fermo restando” ad attestarne la priorità. Ebbene, rispetto alla originale formulazione dell’art. 78 ASS., le succursali con orari speciali sono ora, ai fini dei numeretti, in tutto e per tutto equiparate alle succursali ordinarie, mentre rimangono ancora ad un rango inferiore quelle ad operatività ridotta, che come in precedenza devono aumentare di almeno una unità per dare diritto allo stesso inquadramento rispetto a quella ordinaria. Per la nozione di succursale ad operatività ridotta esiste l’impegno dell’ABI di darne puntuale definizione con riferimento alla clientela e all’attività svolta. [ INDICE ]
|