Art. 80 - Scatti di anzianitą 1. A far tempo dalla data di stipulazione del presente contratto gli scatti di anzianitą vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura. 2. Per il personale in servizio al 19 dicembre 1994 resta confermato il numero massimo complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianitą per il personale assunto dopo tale data spettano nel numero complessivo massimo di 8 (v. tabella in allegato n. 2).
NOTE Acc. 11.7.1999. [ INDICE ]
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