Art. 85 - Orario settimanale

1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.

2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per:

fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al 1° comma, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).

 

3. La riduzione di orario di cui al 2°alinea che precede non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.

4. Quanto previsto al 2° comma che precede determina l’assorbimento delle due giornate di riduzione di orario di cui all’art.56 del ccnl 19 dicembre 1994 (art.53 per ACRI).

5. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:

su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
comprendente la domenica;
in turni.

6. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.

7. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.

8. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al 3° comma dell’articolo che segue – per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.

 

NOTE

Articolo di provenienza Acc. 11.7.99, con due aggiunte.

La prima, il comma 3, chiarisce aspetti applicativi della mezz’ora di riduzione dell’orario settimanale.

            Più sostanziale la seconda aggiunta, frutto di un confronto con controparte successivo alla firma del contratto, che ha recuperato per talune fattispecie (non tutte) la corresponsione del compenso per lavoro effettuato al sabato, temperando così la portata del 6° comma. Precisiamo che il lavoro nella giornata di sabato di cui si tratta è quello che rientra nella distribuzione ordinaria dell’orario di lavoro settimanale dell’interessato. Altra cosa è il sabato lavorativo che si aggiunge al normale orario settimanale e che, in quanto lavoro straordinario, deve rientrare nei limiti per esso previsti dalla legge ed essere remunerato con le maggiorazioni previste per tale fattispecie. In proposito, ricordiamo che a scelta del dipendente queste ore di straordinario possono essere remunerate anche se rientranti nel pacchetto delle prime 50 ore.

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