Art. 87 - Turni

1. Per le attività appresso indicate l’azienda ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:

 

1. distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:

  1. sistemi di controllo centralizzato – a vari livelli – dei servizi di sicurezza;
  2. presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all’utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);
  3. servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
  4. gestione carte di credito e debito;

 

2. distribuzione dal lunedì al sabato nell’intero arco delle 24 ore:

  1. operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;
  2. sistemi di pagamento;

 

3. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:

  1. autisti;
  2. intermediazione mobiliare;
  3. centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a "fusi orari";
  4. banca telefonica;
  5. servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.

2. Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard. Agli interessati – esclusi gli addetti ai servizi di guardiania – compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.

3. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard l’azienda potrà adottare – informandone preventivamente gli organismi sindacali – l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore.

4. Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. e) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.

5. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), nonché il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c), d) ed e), possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio "stabile".

6. Al personale che effettua turni notturni – nel limite massimo individuale di 80 volte l’anno per gli addetti alle attività di cui alla lett. e) del punto 3 – compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l’indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia. Il lavoratore/lavoratrice deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore.

7. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.

8. L’eventuale effettuazione da parte dell’azienda di ulteriori distribuzioni in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l’azienda stessa e gli organismi sindacali aziendali.

 

NOTE

Norma che sull’impalcatura di quanto sottoscritto nell’accordo di rinnovo del CCNL ha unito disposizioni precedenti ma anche successive.

L’Acc. 11.7.99 lo ritroviamo nei primi due commi e nel 5°. Rispetto alla disciplina pregressa, vogliamo segnalare che la definizione di turno ha perso la seconda delle sue caratteristiche, quella di essere di “uniforme durata”. Omissione che si traduce nella possibilità per l’azienda di costruire una distribuzione di turni di durata non omogenea nell’arco settimanale.

Il 4°, il 6° e il 7° comma, riprendono pezzi dei precedenti artt. 69, 70 e 71 ASS., cui si aggiunge, collocato come ultimo periodo del 6° comma, il nuovo criterio di commisurazione dell’indennità di turno notturno, più favorevole al lavoratore, introdotto ancora con l’Acc. 11.7.1999.

Il 3° comma, infine, è l’esatta riproduzione di quanto raggiunto fra le Parti con l’accordo 30.3 2000.

 

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