Art. 90 - Orario multiperiodale

 

1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’azienda ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.

2. In ogni caso:

l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti;
la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di "minor lavoro" a 5 ore giornaliere e 25 settimanali;
nei periodi di "maggior lavoro" – che non possono superare i 4 mesi nell’anno – è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.

 

3. I lavoratori/lavoratrici interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stesso.

4. L’azienda deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’azienda d’intesa con l’interessato.

5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’azienda deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.

6. In ogni caso, l’orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall’azienda.

7. L’azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/ lavoratrici volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.

8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice viene corrisposto – per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’azienda, per il meccanismo della banca delle ore).

9. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.

 

NOTE

Accordo 11.7.1999.

            Su richiesta delle OO.SS. l’ABI ha assunto l’impegno di invitare le aziende a permettere ai lavoratori interessati, ferme le norme generali in materia, di consentire – in una gestione equilibrata – la fruizione di periodi di ferie anche nei periodi di “maggior lavoro” dell’anno.

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