Art. 93 – Flessibilità individuali
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio l’azienda può accordare:
ovvero,
2. Nell’adottare l’orario di lavoro extra standard le aziende terranno conto dell’eventuale richiesta – derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a "pendolarismo", a menomazioni fisiche od a necessità di assistenza a familiari portatori di handicap, o a ulteriori situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione – del lavoratore/lavoratrice interessato a:
purché ciò risulti compatibile con le esigenze dei servizi e semprechè l’interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l’inquadramento richiesto dal posto di lavoro resosi disponibile. 3. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal presente capitolo e, limitatamente al primo comma, delle relative indennità.
NOTE Norma che riprende, con qualche adattamento lessicale, il testo del vecchio art. 65 ASS.. [ INDICE ]
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