Art. 94 - Videoterminali

1. Il lavoratore/lavoratrice addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo 2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un quarto d’ora.

2. I lavoratori/lavoratrici di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, hanno diritto nella giornata – in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo – a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti di cui al 4° comma dell’art. 87.

3. In caso di accertata inidoneità del lavoratore/lavoratrice all’adibizione ai videoterminali, l’azienda adotterà gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.

4. Le previsioni del presente articolo sono globalmente sostitutive delle analoghe previsioni aziendali. La predetta sostituzione non si opera nel caso in cui gli organismi sindacali aziendali abbiano manifestato la volontà di mantenere immodificate le predette previsioni aziendali, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 83 del ccnl ABI 19 dicembre 1994. Presso le aziende già destinatarie del ccnl ACRI 19 dicembre 1994, tale volontà potrà essere manifestata entro il 30 settembre 2001.

 

Nota a verbale

Ai fini dell’applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore/lavoratrice cui sia affidato unicamente il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall’applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).

 

NOTE

Come il precedente, anche questa è disposizione che riprende il contratto ASS. (art. 83) con qualche modesto adattamento lessicale che ne ha ridotto la lunghezza.

            Ovviamente il 4° comma, contenente l’opzione per le eventuali intese aziendali, ha aggiornato la data entro la quale poterla esercitare al 30 settembre 2001, in conformità con tutte le altre materie rimaste opzionabili.

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