CAPITOLO II SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI Art. 5 – Assetti contrattuali – Decorrenze e scadenze 1. In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
2. Il presente contratto:
3. Detto contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo pari a quello di cui al primo alinea del primo comma e così successivamente qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
**** Dichiarazione delle Parti Le Parti stipulanti chiariscono che le specifiche disposizioni del presente contratto che richiamano "la data di stipulazione del ccnl" medesimo si intendono riferite, convenzionalmente ed in via eccezionale, alla data del 1° novembre 1999 (16 novembre 1999 per il trattamento di missione). NOTE Il 1° comma viene dall’ Accordo 11.7, a parte il richiamo al Protocollo del ’93, peraltro ovvio, ma riprende quanto già previsto dalla precedente normativa; così come i termini di disdetta (e correlativamente di tacito rinnovo), di cui al 3° comma, sono rimasti invariati. [ INDICE ]
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