CAPITOLO II

SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 – Assetti contrattuali – Decorrenze e scadenze

1. In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:

il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica;
un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto che stabilisce anche tempistica – secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo livello.

2. Il presente contratto:

per la parte normativa decorre dalla data della sua stipulazione, salvo quanto stabilito in singole norme, e scadrà il 31 dicembre 2001;
per la parte economica decorre dal 1° gennaio 2000 e scadrà il 31 dicembre 2001, fermo quanto previsto in materia di trattamento economico dal presente contratto.

3. Detto contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo pari a quello di cui al primo alinea del primo comma e così successivamente qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

 

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Dichiarazione delle Parti

Le Parti stipulanti chiariscono che le specifiche disposizioni del presente contratto che richiamano "la data di stipulazione del ccnl" medesimo si intendono riferite, convenzionalmente ed in via eccezionale, alla data del 1° novembre 1999 (16 novembre 1999 per il trattamento di missione).

NOTE

          Il 1° comma viene dall’ Accordo 11.7, a parte il richiamo al Protocollo del ’93, peraltro ovvio, ma riprende quanto già previsto dalla precedente normativa; così come i termini di disdetta (e correlativamente di tacito rinnovo), di cui al 3° comma, sono rimasti invariati.

 

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