Art. 14 – Ristrutturazioni
e/o riorganizzazioni
1. Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l’informazione e la consultazione sono successive alla fase decisionale. 2. L’informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori/lavoratrici, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. 3. Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell’attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali. 4. La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 10 giorni, successivi all’informativa di cui al primo comma. 5. Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si dà luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 25 giorni, trascorsi i quali l’azienda può attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale. Nei predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente della struttura nazionale o territoriale competente e l’azienda può farsi assistere dall’ABI. 6. Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende interessate. 7. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l’impresa cedente e quella cessionaria, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di cui al 1° comma del presente articolo. 8. Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.
NOTE Il 1°
comma ribadisce il principio, già sancito dall’art. 147 ASS., del
coinvolgimento sindacale, inizialmente in termini di informativa e
consultazione, successivo alla fase decisionale. Di rilevante può
apparire l’eliminazione, fra gli eventi che attivavano la procedura di
contratto previsti dalla citata precedente norma, delle ipotesi di
fusione, concentrazione e scorporo. In effetti, si sono considerati questi
casi come le specificazioni dell’unica matrice “trasferimento
d’azienda”, e come tali previsti e disciplinati dal 6° comma, di cui
più oltre. Il 2°
comma è nuovo, e rappresenta l’estensione ai casi previsti dal comma
che precede (ristrutturazioni e riorganizzazioni) di quanto la legge –
art. 47, 1° comma, legge 29 dicembre 1990, n. 428 – prevede per i
trasferimenti d’azienda, equiparandone di fatto il contenuto
dell’informativa. I successivi commi 3, 4 e 5
ripresentano, semplificandola lessicalmente, la procedura già prevista
dalla normativa precedente, laddove dalle ipotesi di ristrutturazioni e
riorganizzazioni discendano ricadute sulle condizioni di lavoro. Procedura
che, come in precedenza, deve intervenire prima dell’attuazione
operativa. Il
comma che segue, il 6°, richiama l’ipotesi di trasferimento
d’azienda, non contemplata prima, richiamando a sua volta i casi di
fusione, concentrazione e scorporo. L’impegno di definire una procedura
in materia di trasferimenti d’azienda era stato esplicitamente inserito
nell’ Accordo 11.7.1999. Il contenuto si limita ad un rinvio alla legge,
integrato però da una precisazione di miglior favore: l’applicabilità
a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende coinvolte, superando
pertanto il presupposto minimo dei 15 dipendenti. Ricordiamo poi che la
procedura di legge si attiva con una richiesta delle organizzazioni
sindacali da inoltrare entro sette giorni dal ricevimento della
comunicazione dell’azienda, che deve essere preventiva al momento che
formalizza la decisione (con tutti i problemi interpretativi che questo
comporta), e che si esaurisce comunque trascorsi dieci giorni dal suo
inizio. Nuovo
è ancora il 7° comma, con cui si è previsto anche il caso di cessione
del pacchetto azionario di controllo. Il dato di fondo che emerge
dall’impostazione della norma è il presupposto che trasferimento
d’azienda e cessione del pacchetto azionario di controllo sono da
considerare due distinte fattispecie, operando poi di fatto una
equiparazione, ai fine della procedura sindacale, di quest’ultima
ipotesi con quelle previste dal 1° comma. L’informativa sarà dunque
successiva alla fase decisionale, ma immediata, contestuale alla
divulgazione alla stampa e agli operatori del settore
da parte aziendale – qui fra l’altro entrano in gioco anche delicate questioni di
insider trading – così come la fase di confronto è solo eventuale, da
definire nei tempi di attivazione fra le parti in quanto condizionata alla
sussistenza di ricadute sul personale.
Viceversa
non nuovo è il principio del raffreddamento che accompagna la fase di
confronto ripreso dall’ultimo comma. [ INDICE ]
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