Art. 17 - Occupazione

1. Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le aziende, in presenza di tensioni occupazionali – anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali – forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare.

2. A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell’ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell’azienda. A questo fine valutano l’adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi sull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all’esodo anticipato volontario, l’uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, il job-sharing, la mobilità interna, i distacchi di cui all’ art. 15, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all’art. 2103 c.c., il ricorso al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito". Nell’ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati.

3. Qualora l’azienda faccia parte di un gruppo bancario e la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo incontro, si dà luogo – su richiesta di una delle Parti – ad incontri a livello di "capogruppo" per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che l’azienda interessata faccia ricorso alle previsioni di legge di cui al 1° comma.

4. La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 40 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione diretta.

 

NOTE

La procedura di cui al secondo comma, confrontata con il precedente art. 150 ASS., arricchisce la casistica degli strumenti adottabili per non disperdere il patrimonio umano e professionale con l’intervento sull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, il job-sharing, i distacchi di cui all’art. 15 e, per quanto scontato, il ricorso al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito”,  con riferimento all’ipotesi di adesione volontaria.e a quella relativa all'attivazione ordinaria.

Ai fini della ricerca di soluzioni alternative al licenziamento collettivo, occorre rammentare che la possibilità di assegnare lavoratori a mansioni diverse da quelle precedentemente espletate, anche in deroga all’art. 2103 c.c., è possibile unicamente nell’ambito della procedura ex legge 223/1991.

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