Art. 18 – Confronto a livello di gruppo

1. In adempimento della previsione dell’accordo quadro – secondo la quale si deve "prevedere l’individuazione delle materie e delle modalità di attuazione del confronto a livello di gruppo che dovrà contenere momenti d’informazione, consultazione e momenti di negoziazione in relazione alle ricadute derivanti dai processi di ristrutturazione delle aziende del gruppo" – si è stabilito quanto segue.

2. Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) – che prefigurino o meno tensioni occupazionali – che coinvolgano una pluralità di aziende facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all’ art. 17 – in unico grado – direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 40 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le Parti.

3. Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero e integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento; l’azienda ha facoltà di farsi assistere da ABI.

4. La negoziazione – che non riguarda gli assetti retributivi – può avere ad oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi di cui all’ art. 15, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione.

5. Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con l’azienda capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull’applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.

 

NOTE

         Norma che adempie all’impegno assunto in sede di  Accordo quadro 28 febbraio 1998, come peraltro espressamente ricordato al 1° comma, interamente contenuta nell’ Accordo 11.7.

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