Art. 21 - Nuove flessibilità e normative obsolete 1. In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell’azienda interessata intese:
2. L’acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse Parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze. 3. Le intese anzidette verranno realizzate fra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. 4. Prima di dar luogo ai relativi incontri, l’azienda interessata provvederà ad informare le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, l’ABI. 5. Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l’informativa va data con un preavviso di almeno 15 giorni. 6. Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori/lavoratrici di cui al quarto comma. Ove le predette organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà, nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale fra le Parti aziendali, con l’assistenza di dette organizzazioni nazionali e dell’ABI, per una preliminare valutazione dell’argomento.
NOTE Esattamente identico all’art. 159 ASS. (168 ACRI). [ INDICE ]
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