Art. 7 - Indennità di vacanza contrattuale

1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.

2. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue:

per le aree professionali: 88% della voce stipendio;
per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio;
per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell’ad personam di cui all’art. 66, 10° comma, del presente contratto nazionale;
per il 4° livello dei quadri direttivi:
79% della voce stipendio;
87% della maggiorazione di grado (per ogni punto di maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all’ad personam percepito a tale titolo.

3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.

4. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.

 

NOTE

         Il testo è quello dell’art. 6 ASS.. L’ammontare dell’indennità di vacanza contrattuali (IVC) risulta assegnata dal 2° comma, che adegua il criterio di calcolo al principio che la riforma della retribuzione doveva avvenire a costo zero. Ai sensi del protocollo del luglio ’93, l’indennità di vacanza contrattuale va calcolata sui minimi contrattuali, stipendio e scala mobile. La riforma della retribuzione si è attuata fra l’altro inglobando nella paga base voci escluse dall’IVC (ad es. l’indennità di mensa), che tali devono restare. Le percentuali di cui al 2° comma rappresentano appunto l’incidenza media di queste voci sulla voce “stipendio”.

        Rammentiamo marginalmente che l’IVC è sostanzialmente un anticipo di un futuro aumento, tant’è che il 4° comma, riprendendo le parole del Protocollo del luglio ’93 che l’ha introdotta, stabilisce che dalla data di decorrenza dell’ Accordo di rinnovo del contratto nazionale l’indennità cessa di essere erogata.

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