Art. 9 – Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato 1. Le Parti stipulanti, al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, convengono di introdurre, in via sperimentale, le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia. 1). Conciliazione 2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate. 3. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione. 4. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’azienda interessata alla controversia. 5. La predetta Commissione è composta:
6. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di aziende, anche tramite l’ABI. 7. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante lettera raccomandata a.r. 8. La richiesta deve precisare:
9. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. 10. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis c.p.c. 11. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c., come modificati dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 12. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio. 13 Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 2). Arbitrato 14. Ai sensi dell’art. 412 ter e quater c.p.c. è istituito, a cura delle Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano.
Norma transitoria Le Parti convengono che, per consentire un’adeguata valutazione degli impatti tecnico-organizzativi che derivano dall’applicazione della disciplina di cui al punto 2), la procedura arbitrale viene attivata, per un periodo di un anno, nelle sole Regioni del Lazio e della Lombardia con riferimento alle controversie insorte in tali ambiti territoriali. Le Parti medesime si riservano ogni valutazione al termine del periodo predetto. Le Parti concordano altresì sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede. NOTE La
norma dà attuazione al punto 3, Cap. VII dell’ Accordo 11.7.,
introducendo, in materia di controversie individuali di lavoro,
procedure facoltative di conciliazione e arbitrato. CONCILIAZIONE In
via preliminare è da rilevare che i contratti precedenti, sia ASSICREDITO
(art.152) che ACRI (art.157), già contenevano una previsione di
conciliazione - con l’unica differenza che in ASSICREDITO erano escluse
le controversie riguardanti motivi di risoluzione del rapporto - procedure
istituite in un sistema in cui il tentativo di conciliazione era
facoltativo. Come noto, il d.lgs. 31.3.1998, n. 80, ha reso obbligatorio
promuovere il tentativo di conciliazione, lasciando alla parte interessata
l’alternativa fra la procedura di fronte alla Direzione Provinciale del
Lavoro e quella in sede sindacale, laddove prevista da accordi collettivi. A
differenza della previsione precedente, la nuova norma disciplina
puntualmente tutte le fasi della procedura, che risulta pertanto di
agevole lettura. Ci limitiamo a sottolineare solo l’aspetto che potrebbe
costituire un valido incentivo per il ricorso a questa forma di
composizione delle liti di lavoro, e cioè la competenza territoriale: non
più solo Roma (ASS. e ACRI) e Milano (ASS), ma ora, a norma del comma 3,
anche “presso l’azienda interessata alla controversia”. E’
indubitabile infatti che gli aspetti che producono la lievitazione degli
oneri costituiscono un potente deterrente per il ricorso all’istituto,
come l’esperienza precedente dimostra, che infatti aveva visto
privilegiare nettamente la scelta sul ricorso all’ufficio del lavoro,
per di più con l’unico scopo di ottemperare ad un obbligo di legge,
pregiudiziale al ricorso per via giudiziale. Va
superata la questione relativa alla sfiducia che sino ad
oggi ha accompagnato la vita di questo istituto, soprattutto da parte
datoriale, e che ne ha di fatto impedito il decollo. Un limite oggettivo
è rappresentato dal fatto che una controversia viene inevitabilmente
sottoposta a “tentativi” irrituali di conciliazione, direttamente fra
le parti o per il tramite del sindacato, per cui, se non viene raggiunto
un punto di mediazione, difficilmente la lite si riesce a comporre solo perché ci si sposta in una
sede formale. E’ però anche vero che la competenza che può essere
offerta da specialisti è sicuramente maggiore e rappresenta quel valore
aggiunto che dà significato all’istituto. ARBITRATO L’istituto
dell’arbitrato irrituale viene introdotto per la prima volta
all’interno del contratto nazionale. A differenza della conciliazione,
la possibilità di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia
è facoltativa. Tale facoltà è prevista dall’art. 412ter, 1° comma,
che elenca anche una serie di condizioni minime che obbligatoriamente
devono essere previste dalle norme collettive e che sono state
puntualmente riportate nella procedura. Il 2° comma del 412ter contiene
un ulteriore rinvio alla contrattazione collettiva, ancorché non cogente,
che è stato recepito dalla norma di contratto, e cioè la possibilità
che i collegi arbitrali siano istituiti in pianta stabile e distribuiti
sul territorio secondo criteri prefissati. Sul primo aspetto, la scelta è
stata ispirata dalla volontà di creare uno strumento che possa veramente
costituire una valida alternativa al percorso per via giudiziaria, per
avere soluzioni più rapide e nello stesso tempo meno onerose. Per questo,
la soluzione di un collegio stabile, circoscritto ad un numero limitato di
persone, offre senz’altro maggiori garanzie di professionalità e
competenza, qualità destinate ad accrescersi con l’esperienza che verrà
maturata, specie se l’istituto incontrerà il consenso dei potenziali
fruitori. Quanto
all’aspetto della loro distribuzione territoriale, vale la
considerazione svolta in tema di conciliazione sull’importanza decisiva
di impiantare una rete di “fori” competenti che riduca in termini
ragionevoli la mobilità sul territorio delle parti interessate, anche
perché queste, pur rappresentate in seno al collegio, possono comunque, presenziare “fisicamente” quanto meno alla fase
istruttoria. In considerazione della assoluta novità dell’istituto nel
nostro settore, e consapevoli dell’importanza di questa condizione, è
stata prudenzialmente scelta la strada della sperimentazione: per un
periodo di un anno la procedura arbitrale viene attivata nelle sole
regioni del Lazio e della Lombardia, limitatamente alle controversie
insorte in tali ambiti; inoltre, viene aperto un osservatorio comune e si
procederà ad una valutazione complessiva al termine di detto periodo. [ INDICE ]
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