CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA AZIENDALE
Art. 22 – Decorrenza e procedura di rinnovo – Materie demandate
1. I contratti integrativi aziendali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dei contratti stessi. 3. Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dei contratti integrativi aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non assumono iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. 4. Per quanto concerne gli organismi sindacali abilitati si applica nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto il regime transitorio contenuto nell’art. 156, ultimo comma, del contratto nazionale ABI 19 dicembre 1994. 5. La contrattazione integrativa aziendale deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate. 6. La contrattazione integrativa potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali avranno comunicato all’ABI e alle Segreterie nazionali dei Sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica. 7. In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell’azienda interessata e delle relative strutture sindacali 8. La procedura per l’esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà – nell’ambito dei 3 mesi di cui al 3° comma – un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale). 9. Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti:
10. Nei contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. 11. I contratti integrativi aziendali non avranno decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000 e scadranno il 31 dicembre 2003. NOTE I
primi quattro commi ripropongono disposizioni già contenute nei contratti
precedenti; più precisamente i primi tre sono esattamente identici ai tre
alinea dell’art. 156 ASS., mentre il quarto comma mantiene in vita,
attraverso un doppio rinvio, l’art. 154 del CCNL 23 novembre 1990.
Il 5°, 6° e 7° comma sono Accordo 11.7.1999 e, unitamente all’8° (nuovo), aggiornano
la procedura di verifica di conformità rispetto ai demandi già prevista
nel contratto precedente. [ INDICE ]
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