Art. 23 – Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati "intuitu personae".

2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.

3. Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali sulle materie opzionate ai sensi dei contratti nazionali ABI e ACRI del 1994 e del 1995 per le quali non venga esercitata, entro il 30 settembre 2001, la revoca della predetta opzione.

4. E’ comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.

5. Le controversie collettive aventi ad oggetto l’interpretazione di norme del presente contratto possono venire congiuntamente esaminate dalle Parti stipulanti per un tentativo di amichevole definizione.

 

 

NOTE

Il 1°, 2° e 4° comma ripropongono negli stessi termini rispettivamente i primi tre commi dell’art. 163 ASS.

Il 3° contiene un ulteriore proroga al termine per esercitare il mantenimento delle normative aziendali nelle materie cosiddette opzionabili.

Il 5° ed ultimo comma, in verità estraneo al titolo dato all’articolo, riprende esattamente l’art. 153 ASS..

Un particolare approfondimento merita di essere svolto a proposito del significato attribuibile alla prima parte del 1° comma, mentre del tutto evidente appare il senso della salvaguardia delle condizioni stipulate “intuitu personae”. Pur essendo in presenza di una formulazione, come già detto del tutto identica a quella contenuta nel precedente contratto, il rapporto fra contratto nazionale e normativa aziendale assume in questa fase un particolare significato. L’ Accordo 11.7 è in senso sostanziale il primo contratto che vede l’ABI come controparte nazionale, anche se da un punto di vista formale l’ABI rappresenta la continuità con ASSICREDITO. Al contrario, ACRI è associazione che ha cessato di esistere, differenza attestata anche dalla dichiarazione preliminare all’ Accordo 11.7.1999 che precisa che l’ Accordo stesso è stipulato in sostituzione dei precedenti c.c.n.l. ABI e ACRI. Dunque il vecchio testo ASSICREDITO ha finito inevitabilmente per rappresentare il corpo di norme di riferimento, cui la normativa ACRI deve progressivamente uniformarsi attraverso un processo calibrato e graduale che deve tuttavia tenere conto delle specificità e delle acquisizioni in atto a favore di questi lavoratori.

Ebbene, in termini generali la caratteristica forse più saliente della normativa nazionale ACRI è proprio quella di contemplare numerosi rinvii alla contrattazione decentrata che ha portato, nel tempo, alla stipula di accordi aziendali che affiancano o si sovrappongono alle norme nazionali.

Senza dimenticare infine che, pur in proporzioni molto ridotte, il fenomeno è presente anche in ASSICREDITO.

Quanto sopra premesso, dal coordinato disposto degli artt. 22 e 23 emerge quanto segue:

-         contrattazione nazionale e contrattazione integrativa stanno fra loro in un rapporto gerarchico ben definito;

-         la contrattazione nazionale stabilisce le materie che potranno essere negoziate a livello decentrato;

-         per talune materie, tassativamente definite nei precedenti CCNL, possono essere mantenuti in vigore accordi aziendali, ove già esistenti, in sostituzione integrale delle norme nazionali con opzione da esercitarsi entro il 30 settembre 2001, restando esclusa la possibilità farne oggetto di nuova contrattazione;

-         per tutte le altre materie, le norme del contratto nazionale sostituiscono integralmente le eventuali preesistenti norme aziendali che insistono sulle stesse materie, ad eccezione delle condizioni più favorevoli regolate a titolo individuale;

-         in merito all’alinea che precede, rimangono comunque in vigore tutti quegli accordi aziendali preesistenti che, pur intervenendo su materie regolate anche dal contratto nazionale, siano con questo “compatibili”, ancora una volta ribadendo che non è più possibile anche per queste farne oggetto di trattativa;

-         unica operazione consentita è quella di procedere alle opportune armonizzazioni ove necessario.

Nel merito del penultimo alinea, riteniamo che il criterio della “compatibilità”, convenuto con la controparte dopo un confronto serrato che ha costituito uno dei temi più accesi nell’iter che ha portato alle stesura del presente testo, pur ipotizzando qualche possibile difficoltà applicativa, rappresenti comunque un punto di mediazione che offre sufficienti garanzie di salvaguardia delle situazioni aziendali pregresse. Precisiamo da ultimo che l’esplicitazione di tale criterio non si trova nel testo, ma è contenuta nella circolare illustrativa che l’ABI ha inviato alle associate e, fatto del tutto eccezionale, è stata siglata a parte dalle parti stipulanti.

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