CAPITOLO IV

POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE

Art. 24 - Apprendistato e contratti di formazione e lavoro

 

Le Parti nazionali – nell’ambito delle iniziative finalizzate ad incentivare l’occupazione con particolare riferimento ai modelli contrattuali che prevedono momenti di alternanza tra attività lavorativa e formativa – si riservano di esaminare il tema dell’apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro – ai fini dell’introduzione di una disciplina contrattuale nel settore del credito – in relazione all’evoluzione legislativa della relativa normativa, in una complessiva valutazione circa l’ambito di applicabilità e le connesse agevolazioni. A tal fine le Parti stesse si incontreranno entro 30 giorni dalla emanazione dei relativi provvedimenti legislativi.

 

NOTE

Accordo 11.7.

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