Le Parti nazionali – nell’ambito delle iniziative
finalizzate ad incentivare l’occupazione con particolare riferimento
ai modelli contrattuali che prevedono momenti di alternanza tra
attività lavorativa e formativa – si riservano di esaminare il tema
dell’apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro – ai fini
dell’introduzione di una disciplina contrattuale nel settore del
credito – in relazione all’evoluzione legislativa della relativa
normativa, in una complessiva valutazione circa l’ambito di
applicabilità e le connesse agevolazioni. A tal fine le Parti stesse si
incontreranno entro 30 giorni dalla emanazione dei relativi
provvedimenti legislativi.
NOTE
Accordo
11.7.