Art. 25 - Contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di fornitura di lavoro temporaneo 1. Ai sensi dell’art. 23 della legge n.56/1987 e dell’art.1 della legge n.196/1997 si individuano le seguenti ipotesi, aggiuntive rispetto a quelle di legge, per le quali le aziende possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e/o contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo:
2. Restano escluse dalla fornitura di lavoro temporaneo le attività riconducibili alla 1ª area professionale. 3. Per le causali di cui sopra il numero dei rapporti non può superare, rispettivamente, il 10% per i contratti a tempo determinato ed il 5% per i contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, del personale dipendente dall’azienda utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. 4. Tali percentuali sono riferite all’organico in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. 5. Fermo quanto previsto dall’art.7, 4° comma, della legge n.196/1997, in occasione dell’incontro annuale, le Parti aziendali procedono ad un esame congiunto dell’andamento qualitativo e quantitativo dell’utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo. 6. Ai sensi dell’art.4 della legge n.196/1997, le Parti aziendali definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori/lavoratrici temporanei di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all’andamento economico dell’impresa (premio aziendale). 7. Ai sensi dell’art. 7 della medesima legge, i prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.
NOTE Accordo 11.7.1999 [ INDICE ]
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