Art. 28 - Fasce deboli

 

1. In attuazione di quanto previsto dal 1° e 5° comma dell’art. 25 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e successive modifiche e/o integrazioni, ai fini della copertura della riserva percentuale ivi prevista, si farà preferibilmente ricorso agli iscritti nelle "liste regionali" dei lavoratori/lavoratrici in mobilità di cui all’art. 6, primo comma, della medesima legge i quali non fruiscano delle integrazioni salariali e dei trattamenti di disoccupazione, con particolare riferimento a coloro i quali, provenendo da aziende del settore creditizio e finanziario, siano in possesso delle professionalità richieste per l’inquadramento in una delle categorie o aree contrattualmente previste, avendo anche presente la disponibilità al trasferimento sul territorio e ad una mansione eventualmente diversa da quella originaria.

2. Ai sensi del 2° comma dell’art. 25 della medesima legge, tra le assunzioni sulle quali calcolare l’aliquota ivi prevista, vanno escluse quelle concernenti:

  1. il 25% dei lavoratori/lavoratrici appartenenti alla 3ª area, 1° livello, che siano addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle prestazioni a diretto contatto con il pubblico;
  2. i lavoratori/lavoratrici da adibire a mansioni di guardiania diurna e notturna.

 

NOTE

          Riproduce perfettamente l’art. 9 ASS..

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