Art. 28 - Fasce deboli
1. In attuazione di quanto previsto dal 1° e 5° comma dell’art. 25 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e successive modifiche e/o integrazioni, ai fini della copertura della riserva percentuale ivi prevista, si farà preferibilmente ricorso agli iscritti nelle "liste regionali" dei lavoratori/lavoratrici in mobilità di cui all’art. 6, primo comma, della medesima legge i quali non fruiscano delle integrazioni salariali e dei trattamenti di disoccupazione, con particolare riferimento a coloro i quali, provenendo da aziende del settore creditizio e finanziario, siano in possesso delle professionalità richieste per l’inquadramento in una delle categorie o aree contrattualmente previste, avendo anche presente la disponibilità al trasferimento sul territorio e ad una mansione eventualmente diversa da quella originaria. 2. Ai sensi del 2° comma dell’art. 25 della medesima legge, tra le assunzioni sulle quali calcolare l’aliquota ivi prevista, vanno escluse quelle concernenti:
NOTE Riproduce perfettamente l’art. 9 ASS.. [ INDICE ]
|