CAPITOLO V DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 30 - Obblighi delle Parti
1. Il personale, nell’esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità. 2. Il personale ha il dovere di dare all’azienda, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell’azienda stessa e le norme del presente contratto, e di osservare il segreto di ufficio. 3. L’azienda deve porre il lavoratore/lavoratrice in condizione di conoscere le procedure di lavoro predisposte dall’azienda stessa con riferimento specifico alle mansioni che il lavoratore/lavoratrice medesimo è, di volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente, durante l’addestramento effettuato secondo le norme del presente contratto. 4. Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà durante l’orario di lavoro (con esclusione dell’orario di sportello) mediante apposite riunioni nell’ambito dei servizi o uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono. 5. Le assenze debbono essere giustificate all’azienda senza ritardo. 6. Il personale deve comunicare con sollecitudine all’azienda ogni mutamento di residenza e domicilio. 7. Al personale è vietato in particolare di:
8. L’azienda può disporre che il personale inquadrato nella 1ª e nella 2ª area professionale, in relazione alle mansioni svolte ed al luogo di lavoro, indossi una tenuta di lavoro appropriata che l’azienda stessa fornisce all’interessato.
NOTE L’articolo
ripropone i contenuti dell’art. 26 ASS., compresa la nota a verbale in
calce al medesimo inserita come secondo periodo del 3° comma e 4° comma.
Il 5° comma corrisponde all’art. 95 ASS., mentre l’8° comma
recepisce, modificato lessicalmente, l’art. 36
ASS.. [ INDICE ] |