Art. 32 – Reperibilità e indennità per intervento

1. Per il personale delle 3 aree professionali e per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi, l’azienda ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (ad esempio, personale necessario per l’estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all’utenza): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.

2. Al personale di cui al comma che precede spettano:

il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d’intervento;
L. 56.300 (€ 29,08) (L. 55.000 [€ 28,41] fino al 31.12.1999) ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di L. 25.600 (€ 13,22) (25.000 [€ 12,91] fino al 31.12.1999);
limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento medesimo, con un minimo di L. 33.800 (€ 17,46) (L. 33.000 [€ 17,04] fino al 31.12.1999).

3. L’azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra: nell’ambito dei lavoratori/lavoratrici designati dall’azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.

4. I quadri direttivi di 3° e 4° livello la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione all’azienda, fornendo indicazioni per la loro reperibilità. Solo in caso di urgenti necessità possono prescindere da tale preventiva segnalazione, dando all’azienda stessa, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza.

5. Al personale di cui al comma che precede, cui l’azienda richieda di effettuare un intervento presso i centri elettronici ed i presidi di sicurezza per fronteggiare situazioni tecniche operative di emergenza in tempi nei quali non è prevista la sua presenza in servizio, spettano:

il rimborso delle spese di trasporto sostenute per l’intervento;
un’indennità di L. 112.550 (€ 58,13) (L. 110.000 [€ 56,81] fino al 31.12.1999) per ogni intervento effettuato.

Chiarimento a verbale

Al personale inquadrato nel 1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi il trattamento di cui al 2° comma, 2° alinea, del presente articolo si applica a far tempo dalla data di completamento della redazione del testo coordinato.

 

NOTE

Articolo particolarmente complesso che disciplina due istituti, reperibilità ed intervento, per i quali si sono sommate esigenze di armonizzazione delle vecchie discipline ASSICREDITO e ACRI, adattamenti con quanto introdotto dall’ Accordo 11.7.1999, salvaguardia delle normative aziendali preesistenti.

Può essere utile riassumere brevemente la normativa di partenza. In ASSICREDITO per impiegati e quadri era prevista un’indennità di reperibilità fissata dal contratto nazionale (attualmente 56.300 per 24 ore, con un minimo di 25.600) e, in caso di intervento, il pagamento delle spese di viaggio più il pagamento dello straordinario, con un minimo di 33.800; per il personale direttivo la reperibilità era circoscritta al personale necessario per l’estrazione di valori mentre l’intervento era previsto per i centri elettronici e i presidi di sicurezza con il riconoscimento di un’indennità di 112.550 lire. In ACRI, personale direttivo e non, il contratto nazionale contemplava solo la reperibilità, e solo per l’aspetto normativo (personale interessato, modalità del vincolo) con un rinvio alle norme aziendali circa la possibilità di estendere l’istituto ad altre categorie di personale e soprattutto la determinazione del compenso, ed infine, non esplicitato ma coerente con l’impianto complessivo, possibilità di prevedere e remunerare l’ipotesi dell’intervento.

Il nuovo impianto che esce dalla stesura del testo coordinato innanzi tutto prevede normative distinte per il personale delle aree professionali e per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi da un lato e per i quadri di 3° e 4° dall’altro. Cominciamo da questi ultimi.

Il modello che è stato ripreso è quello dell’ASSICREDITO: l’obbligo della reperibilità è limitato al personale la cui presenza è necessaria per l’estrazione di valori, senza la previsione di alcuna remunerazione; l’intervento è ammesso per fronteggiare emergenze presso i centri elettronici e i presidi di sicurezza, con la previsione del relativo compenso.

Più articolata la disciplina per l’altro raggruppamento. Innanzi tutto l’elenco dei servizi che possono essere presidiati con personale in reperibilità non è più tassativo ma esemplificativo (la locuzione “ad esempio” non era presente nella vecchia norma), il che vuol dire che la Banca può richiederla anche per altri servizi oltre a quelli citati dal 1° comma. Viene confermato viceversa il principio che la remunerazione della reperibilità è indipendente, ed è comunque dovuta, dall’effettuazione di eventuali interventi. Se poi viene richiesto l’intervento, questo determina un ulteriore, specifico compenso. A proposito di quest’ultimo: per i quadri direttivi di 1° e 2° livello le ore effettuate non danno ovviamente luogo a compenso per lavoro straordinario ma rientrano nella disciplina generale della prestazione lavorativa (flessibilità, autogestione, apposita erogazione, ecc.).

Quanto alla salvaguardia delle discipline aziendalmente in essere, vale la regola generale fissata nel verbale a latere; in particolare per quadri di 3° 4° livello ex ACRI valgono le norme aziendali già in essere se incompatibili.

Una singolarità dell’articolo è che è l’unico in tutto il testo che riporta espressamente gli importi delle indennità lì richiamate; in tutti gli altri casi di norme in cui vengono disciplinati aspetti da cui discendono emolumenti di natura economica si è operato il rinvio alle tabelle in appendice al contratto.

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