Art. 34 - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni 1. Qualora nei confronti del lavoratore/lavoratrice venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell’azienda, fermo restando il diritto dell’interessato a scegliersi un legale di sua fiducia. 2. Nei casi di cui sopra, al lavoratore/lavoratrice che sia privato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa. 3. Qualora il danneggiato si costituisca parte civilenei confronti del lavoratore/lavoratrice, l’onere dell’eventuale risarcimento è a carico dell’azienda. 4. Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell’art. 33. 5. Il lavoratore/lavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all’azienda. 6. Le garanzie e le tutele di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo si applicano al lavoratore/lavoratrice anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.
Norma transitoria Nei confronti del personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI (artt. 119 e 76 rispettivamente dei ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995) il presente articolo non si applica ai procedimenti in corso alla data di completamento della redazione del testo coordinato del presente contratto nazionale.
NOTE Stessa considerazione svolta sull’articolo che precede. [ INDICE ]
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