Art. 36 - Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sono:

  1. il rimprovero verbale;
  2. il rimprovero scritto;
  3. la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
  4. il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
  5. il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

 

2. Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l’azienda – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

3. Resta fermo quanto previsto dall’accordo sull’esercizio del diritto di sciopero.

 

NOTE

Nel ribadire il principio che i provvedimenti disciplinari sono commisurati alla gravità o alla recidività della mancanza o al grado della colpa, vengono elencati i precedenti provvedimenti di cui all’art. 122 ASS., con l’eliminazione della differenziazione del biasimo scritto fra Direzione locale e Direzione centrale o generale.

Il 2° comma riproduce l’art. 123 ASS..

           La normativa precedente faceva salvo quanto previsto dall’art. 6 del vecchio  Accordo 27 aprile 1994 sul diritto di sciopero, riferimento mantenuto anche dalla nuova norma che rinvia all’intero  Accordo e senza specificarne gli estremi. A parte questo, identico è il significato del richiamo che è quello di prevedere che i lavoratori che si astengono per uno sciopero proclamato in modo non conforme alle norme sono soggetti a sanzioni disciplinari, tranne il licenziamento.

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