Art. 36 - Provvedimenti disciplinari 1. I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sono:
2. Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l’azienda – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario. 3. Resta fermo quanto previsto dall’accordo sull’esercizio del diritto di sciopero.
NOTE Nel
ribadire il principio che i provvedimenti disciplinari sono commisurati
alla gravità o alla recidività della mancanza o al grado della colpa,
vengono elencati i precedenti provvedimenti di cui all’art. 122 ASS.,
con l’eliminazione della differenziazione del biasimo scritto fra
Direzione locale e Direzione centrale o generale. Il 2°
comma riproduce l’art. 123 ASS.. [ INDICE ]
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