CAPITOLO VI

ANZIANITA’ CONVENZIONALI

 

Art. 37 – Anzianità convenzionali

Le disposizioni contrattuali nazionali in tema di anzianità convenzionali contenute, rispettivamente, nei ccnl 19 dicembre 1994 (ABI e ACRI) e 22 giugno 1995 (ABI) e 16 giugno 1995 (ACRI) sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2002, ad eccezione della lettera b) dell’art. 54 e della lett. b) dell’art. 32 dei predetti contratti ABI.

 

NOTE

L’abrogazione, a far tempo dal 1° gennaio 2002, di tutte le previsioni che davano diritto al riconoscimento di periodi convenzionali a beneficio degli scatti di anzianità, del trattamento di ferie e di malattia, è norma dell’ Accordo 11.7.1999.

In sede di stesura si è recuperata la fattispecie relativa all’ipotesi di azienda di cui un’altra abbia assunto la prosecuzione degli affari. La lettera della disposizione, calata nell’attuale cornice normativa in tema di assetti societari, non è delle più chiare. Procedendo per esclusione, non può essere riferita ai casi di trasferimento d’azienda in quanto si porrebbe in contrasto con l’art, 2112 c.c., che è norma inderogabile di legge, con conseguente vizio di nullità che verrebbe a colpire la norma di contratto. A maggior ragione non è compatibile con il caso di modifica della titolarità dell’azienda (cessione del pacchetto di controllo), evento da cui non possono certo discendere alterazioni nella posizione contrattuale del lavoratore.

           La prosecuzione degli affari è quella che si realizza in capo ad un’azienda colpita da una procedura concorsuale, e che vede l’intervento – ovviamente dietro “invito” della Banca d’Italia – di un’altra  appunto per proseguirne l’attività (gli “affari”). Il riferimento al presupposto del fallimento o di altra procedura concorsuale è sufficiente per attestare la rarità di simili eventi nel sistema bancario italiano.

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