CAPITOLO VII

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 38 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione

 

1. Per il primo biennio (1998-1999) si confermano le previsioni in atto.

2. Per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 1999 e dal 1° gennaio 2000 si applicano le rispettive tabelle (all. n. 2).

3. Fino al passaggio aziendale ai quadri direttivi, si applicano ai lavoratori/lavoratrici interessati le relative tabelle transitorie (all. n. 2).

4. Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle (all. n. 3).

5. Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.

* * *

6. La nuova struttura della retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2000 è improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma viene realizzata "a costo zero", tanto per quel che concerne gli effetti nazionali, quanto per gli effetti aziendali, prevedendo una struttura articolata per tutte le categorie di personale su 13 mensilità, sulle quali è stato ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura standard di settore (misura utilizzata per la c.d. azienda tipo per il personale delle quattro aree professionali; 15% della retribuzione annua per i quadri direttivi 3° e 4° livello).

7. Le quote eventualmente eccedenti, per effetto di accordi aziendali, le misure di cui sopra vengono conservate aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, previo ricalcolo dell’importo annuale delle quote stesse con criteri analoghi a quelli utilizzati dal contratto medesimo. Tali quote, che assumono la denominazione di "ex premio di rendimento":

non sono suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione;
vengono riconosciute anche al personale assunto dopo la data di stipulazione del presente contratto dalle aziende che non applichino un sistema di previdenza complementare nei confronti di detto personale nonché dei lavoratori/lavoratrici assunti successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. n.124 del 21 aprile 1993;
non vengono erogate in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo.

 

NOTE

Con l’eccezione del 5° comma, che rinnova l’art.51 ASS., si tratta di una norma di provenienza 11.7.99 e di chiaro carattere applicativo dell’ Accordo stesso.

In ordine al premio di rendimento, la divisione della quota standard su 13 mensilità vale per tutte le aziende, anche quelle che avevano una misura inferiore. Le quote eccedenti lo standard seguono la dinamica retributiva del lavoratore, sia per gli scatti di anzianità che per la progressione di carriera.

            L’assegno di anzianità spettante per i dieci anni di permanenza nel grado viene ripartito su 13 mensilità, senza rivalutazione rispetto alla misura complessiva annua prevista dal CCNL 1994.

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