Art. 42 - Buono pasto 1. A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua l’intervallo di cui all’art. 89, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono per la consumazione del pasto di lire 3.500 (€ 1,81) giornaliere. 2. Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto eventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense aziendali. 3. Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto.
NOTE Dell'articolo, che ha nell'art. 161 ASS. il suo precedente, segnaliamo due aspetti: al 2° comma il richiamo alle mense aziendali come tramite per l’erogazione di buoni pasto che andrebbero a detrimento dell’importo minimo nazionale, e al 3° l’esclusione del diritto al buono per quelle giornate in cui il dipendente ha beneficiato del rimborso spese per l’effettiva consumazione del pasto. [ INDICE ]
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