Capitolo VIII

Art. 45 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività

1. Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

2. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua.

3. Le aziende operanti nel Comune di Roma comunicheranno, preventivamente, agli organismi sindacali aziendali il numero di lavoratori/lavoratrici che nel Comune medesimo saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per il Comune in parola, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. A tal riguardo le aziende daranno la precedenza – compatibilmente con le necessità operative – al personale che si sia dichiarato disponibile.

4. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile e del 1° maggio con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, si conviene di definire la questione come segue: al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto ed in forza in coincidenza con la festività del 25 aprile 1999 e del 1° maggio 1994, l’azienda ha facoltà di riconoscere, d’intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.

5. Quanto previsto al precedente comma si applica – successivamente alla data di redazione del testo coordinato del presente contratto – anche alle festività del 25 aprile e 1° maggio coincidenti con la domenica e si estende anche alla festività del 2 giugno in forza della legge n. 336 del 20 novembre 2000.

 

NOTE

Nulla di nuovo nei primi tre commi, corrispondenti rispettivamente a precedenti commi degli artt. 87, 80 e 89 ASS..

           Il 4° comma proviene dall’ Accordo 11.7, mentre il 5°, nuovo, ne rappresenta l’estensione del criterio alla giornata del 2 giugno di recente ripristinata come festività.

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