Art. 48 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale
1. Le assenze per brevi permessi retribuiti che l’azienda concede per giustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie annuali. 2. Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l’azienda può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se – e per quale durata – debba corrispondere il trattamento economico. 3. L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi. 4. Ai fini dell’applicazione dell’aspettativa non retribuita di cui sopra, le aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra i tre e i quattro anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate. 5. Le aziende valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura. 6. In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie.
NOTE Inalterato il regime dei brevi permessi e delle aspettative di natura contrattuale, già disciplinati negli stessi termini e con le stesse caratteristiche dall’art. 98 ASS.. [ INDICE ]
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