PROTOCOLLO
IN TEMA DI AGIBILITA’ SINDACALI
Le Parti, premesso che:
 | le Convenzioni 18 giugno 1970 (ABI) e 24 giugno 1970 (ACRI) per i
diritti e le relazioni sindacali e i connessi accordi sulle assemblee
del personale, sono scaduti il 31 gennaio 1999; |
 | l’accordo "cedole" del 10 luglio 1996 – permessi e
trattamento per i dirigenti sindacali nazionali e di strutture
periferiche territoriali – è scaduto il 31 dicembre 1998; |
 | i predetti accordi continuano, allo stato, ad essere applicati in
via di fatto, fatte salve le ulteriori determinazioni; |
convengono che:
 | occorre procedere alla revisione della disciplina delle agibilità
sindacali secondo gli impegni contenuti nell’accordo quadro del 28
febbraio 1998, avviando entro il 30 settembre 1999 i lavori della
Commissione paritetica "con l’incarico di sottoporre alle Parti
stipulanti le proprie conclusioni, tenendo anche conto degli impegni
assunti in materia di R.S.U. e degli annunciati sviluppi in sede
legislativa, ferma l’esigenza di un ridimensionamento dei connessi
oneri sulle aziende", esaminando in tale ambito "anche le
problematiche connesse con il tema delle assemblee nelle unità
produttive minori"; |
 | nel frattempo le surrichiamate Convenzioni - unitamente ai connessi
accordi assemblee - troveranno applicazione nei confronti di tutte le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’11 luglio 1999; |
 | conseguentemente, a far tempo dalla data di stipulazione del
presente Protocollo, la Federdirigenticredito ed il Sinfub
costituiranno – in sostituzione delle delegazioni sindacali
aziendali (D.S.A.) previste dall’art.101 del ccnl 22 giugno 1995
(per ABI) e dal protocollo allegato al ccnl 16 giugno 1995 (per ACRI)
– rappresentanze sindacali aziendali ed eventuali organi di
coordinamento, nel rispetto delle Convenzioni sopra citate; |
 | riguardo alle eventuali rappresentanze già in essere, la
Federdirigenticredito ed il Sinfub si impegnano a rinnovarne la
costituzione entro il 31 dicembre 1999, in conformità alle previsioni
delle stesse Convenzioni; |
 | la Federdirigenticredito ed il Sinfub si impegnano, inoltre, a
rinunciare a costituire le anzidette delegazioni sindacali aziendali
ed a sciogliere, presso tutte le aziende, le delegazioni già
costituite sostituendole, laddove ne ricorrano le condizioni, con
organi di coordinamento; |
 | nei confronti della Federdirigenticredito e del Sinfub non
troveranno più applicazione, in quanto sostituiti dalle citate
Convenzioni, l’accordo 22 giugno 1995 sui contributi sindacali (per
ABI) ed il corrispondente accordo ACRI. |
* * *
Per quanto concerne le materie disciplinate dal
contratto collettivo sottoscritto in data odierna, anche in sede aziendale
si terrà reciprocamente conto della rappresentatività categoriale di
ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.
* * *
Per quanto concerne i permessi ai dirigenti nazionali e
territoriali della Federdirigenticredito e del Sinfub, resta confermata,
fino al termine dei lavori della predetta Commissione paritetica sulle
agibilità sindacali, l’attuale prassi al fine di consentire un equo
utilizzo delle agibilità sindacali senza oneri aggiuntivi per le aziende,
né pregiudizio per la predetta organizzazione sindacale rispetto alla
situazione in atto.
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