TABELLA DI
CORRISPONDENZA
PRECEDENTE CATEGORIA QUALIFICA O GRADO () |
NUOVO INQUADRAMENTO |
1ª area professionale
personale di pulizia, fatica e custodia |
livello retributivo unico |
guardie diurne e notturne |
livello retributivo unico
+ indennità mensile |
2ª area professionale
operaio/commesso () |
1° livello retributivo |
capo e vice capo commesso (2) |
2° livello retributivo |
impiegato di grado minimo |
3° livello retributivo |
3ª area professionale
impiegato di grado superiore al minimo |
1° livello retributivo |
capo reparto |
2° livello retributivo |
vice capo ufficio |
3° livello retributivo |
capo ufficio |
4° livello retributivo |
A far tempo dal momento del passaggio al sistema di
classificazione per aree professionali, il lavoratore/lavoratrice che, in
rapporto alle funzioni svolte, risulti destinatario – in base a intese
aziendali – di un trattamento economico superiore a quello dell’originaria
qualifica o grado, verrà inquadrato nel livello retributivo
corrispondente ovvero più prossimo per difetto, purché nell’ambito
dell’area professionale di appartenenza, conservando l’eventuale
eccedenza economica come assegno ad personam assorbibile in occasione di
successivi avanzamenti.
I lavoratori/lavoratrici destinatari del presente
Protocollo sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli
retributivi secondo la disciplina e le modalità previste dal capitolo XVI
del ccnl.
La declaratoria definisce le caratteristiche ed i
requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale.
I profili professionali rappresentano le
caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in
essi considerate relativi ai singoli livelli.
Attuali quadri e funzionari
Le Parti aziendali, in occasione del confronto
negoziale relativo alla definizione degli inquadramenti delle tre aree
professionali, definiranno eventuali profili professionali cui collegare
l’inquadramento dei quadri.
Le Parti stesse procederanno, altresì, in coerenza
con i principi generali del presente ccnl all’inquadramento tra i
quadri direttivi dei funzionari salvaguardando i profili professionali
aziendalmente già definiti.
Trattamento economico tabellare per il personale neo assunto
Al personale assunto successivamente alla data di
stipula del presente ccnl, non competono le particolari erogazioni
eventualmente previste nei contratti integrativi aziendali definite
"differenza aziendale" e "carica aziendale".
Maggiorazioni per laurea e per iscrizione ad albo
professionale
Gli importi vengono mantenuti, sotto forma di assegno
ad personam non riassorbibile a tutti gli effetti, al solo personale che
già li percepisca e a tutto il personale in servizio alla data di
stipula del presente ccnl che consegua la laurea e/o l’iscrizione all’Albo
professionale entro la data del 1° gennaio 2002 restando, a tali
effetti, comunque ferme le condizioni previste dagli artt. 25 e 27 del
ccnl 16 giugno 1995 e dall’art. 48 del ccnl 19 dicembre 1994.
Disciplina del reclutamento
L’azienda informerà preventivamente le OO.SS.
aziendali circa i criteri che intende, tempo per tempo, adottare per le
assunzioni del personale.
Disciplina dei trasferimenti - fornitura dell’alloggio
La specifica previsione relativa alla fornitura dell’alloggio
per il caso di trasferimento troverà applicazione a far tempo dal 1°
gennaio 2002.
Provvidenze di studio
Per il solo personale in servizio alla data di stipula
del presente ccnl e, comunque, per il periodo di vigenza dello stesso,
resta applicabile la disciplina prevista dai ccnl ACRI 19 dicembre 1994 e
16 giugno 1995.
Permessi sostitutivi delle festività soppresse
L’attuale regime di cui ai ccnl ACRI vale per il
corrente anno 1999 ed il 2000. A far tempo dall’anno 2001, si applica la
disciplina prevista dal presente ccnl.
Nota a verbale
- Circa il problema del mantenimento della pianta stabile contrattuale
(compresa la "disponibilità") fino all’entrata in vigore
del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione
e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
del credito", le OO.SS. confermano la propria disponibilità per
una definizione della questione in sede di stesura del ccnl previo un
necessario maggiore approfondimento del problema stesso.
- In ordine all’obiettivo di realizzare una graduale armonizzazione
tra le normative ACRI e ABI, le Parti stipulanti convengono che, in
sede di stesura contrattuale, si esamineranno le possibili soluzioni
per gli aspetti non definiti nel presente ccnl.
Nel caso di impossibilità ad individuare discipline
omogenee, continueranno comunque a valere le preesistenti normative, per
i lavoratori/lavoratrici ai quali si applicano i ccnl ACRI, in servizio
alla data di stipula del presente ccnl.