TABELLA DI CORRISPONDENZA

 

PRECEDENTE CATEGORIA QUALIFICA O GRADO ()

NUOVO INQUADRAMENTO

 

1ª area professionale

personale di pulizia, fatica e custodia

livello retributivo unico

guardie diurne e notturne

livello retributivo unico

+ indennità mensile

2ª area professionale

operaio/commesso ()

1° livello retributivo

capo e vice capo commesso (2)

2° livello retributivo

impiegato di grado minimo

3° livello retributivo

 

3ª area professionale

impiegato di grado superiore al minimo

1° livello retributivo

capo reparto

2° livello retributivo

vice capo ufficio

3° livello retributivo

capo ufficio

4° livello retributivo

A far tempo dal momento del passaggio al sistema di classificazione per aree professionali, il lavoratore/lavoratrice che, in rapporto alle funzioni svolte, risulti destinatario – in base a intese aziendali – di un trattamento economico superiore a quello dell’originaria qualifica o grado, verrà inquadrato nel livello retributivo corrispondente ovvero più prossimo per difetto, purché nell’ambito dell’area professionale di appartenenza, conservando l’eventuale eccedenza economica come assegno ad personam assorbibile in occasione di successivi avanzamenti.

I lavoratori/lavoratrici destinatari del presente Protocollo sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi secondo la disciplina e le modalità previste dal capitolo XVI del ccnl.

La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale.

I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.

Attuali quadri e funzionari

 

Le Parti aziendali, in occasione del confronto negoziale relativo alla definizione degli inquadramenti delle tre aree professionali, definiranno eventuali profili professionali cui collegare l’inquadramento dei quadri.

Le Parti stesse procederanno, altresì, in coerenza con i principi generali del presente ccnl all’inquadramento tra i quadri direttivi dei funzionari salvaguardando i profili professionali aziendalmente già definiti.

Trattamento economico tabellare per il personale neo assunto

 

Al personale assunto successivamente alla data di stipula del presente ccnl, non competono le particolari erogazioni eventualmente previste nei contratti integrativi aziendali definite "differenza aziendale" e "carica aziendale".

Maggiorazioni per laurea e per iscrizione ad albo professionale

 

Gli importi vengono mantenuti, sotto forma di assegno ad personam non riassorbibile a tutti gli effetti, al solo personale che già li percepisca e a tutto il personale in servizio alla data di stipula del presente ccnl che consegua la laurea e/o l’iscrizione all’Albo professionale entro la data del 1° gennaio 2002 restando, a tali effetti, comunque ferme le condizioni previste dagli artt. 25 e 27 del ccnl 16 giugno 1995 e dall’art. 48 del ccnl 19 dicembre 1994.

 

Disciplina del reclutamento

 

L’azienda informerà preventivamente le OO.SS. aziendali circa i criteri che intende, tempo per tempo, adottare per le assunzioni del personale.

Disciplina dei trasferimenti - fornitura dell’alloggio

 

La specifica previsione relativa alla fornitura dell’alloggio per il caso di trasferimento troverà applicazione a far tempo dal 1° gennaio 2002.

Provvidenze di studio

 

Per il solo personale in servizio alla data di stipula del presente ccnl e, comunque, per il periodo di vigenza dello stesso, resta applicabile la disciplina prevista dai ccnl ACRI 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.

Permessi sostitutivi delle festività soppresse

 

L’attuale regime di cui ai ccnl ACRI vale per il corrente anno 1999 ed il 2000. A far tempo dall’anno 2001, si applica la disciplina prevista dal presente ccnl.

Nota a verbale

  1. Circa il problema del mantenimento della pianta stabile contrattuale (compresa la "disponibilità") fino all’entrata in vigore del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", le OO.SS. confermano la propria disponibilità per una definizione della questione in sede di stesura del ccnl previo un necessario maggiore approfondimento del problema stesso.
  2. In ordine all’obiettivo di realizzare una graduale armonizzazione tra le normative ACRI e ABI, le Parti stipulanti convengono che, in sede di stesura contrattuale, si esamineranno le possibili soluzioni per gli aspetti non definiti nel presente ccnl.

Nel caso di impossibilità ad individuare discipline omogenee, continueranno comunque a valere le preesistenti normative, per i lavoratori/lavoratrici ai quali si applicano i ccnl ACRI, in servizio alla data di stipula del presente ccnl.

 

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