Art. 4 - Nozione di controllo
1. Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 c.c., 1° comma, n. 1 e n. 3 2. E’ altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con aziende di credito o finanziarie di cui all’art. 1, 1° comma, svolga per esse attività prevalente, compresa nell’area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica. Norma transitoria Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2001 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina in tema di controllo societario, in relazione a quanto disposto dal d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
NOTE La norma riproduce il punto
3) del Capitolo I del precedente contratto ASS. Il 1° comma dell’art. 2359 c.c. descrive i presupposti in base ai quali una società è da considerarsi controllata, prevedendo tre fattispecie. L’articolo contrattuale
richiama solo i numeri 1) e 3), risultando così più restrittivo rispetto alla
disciplina codicistica. L’ipotesi di una norma contrattuale in un certo senso
peggiorativa rispetto ad una norma di legge è ammissibile in questo caso, in
quanto si tratta di una disposizione che non afferisce al rapporto di lavoro (e
come tale non fa parte del libro quinto) ma tocca aspetti relativi agli assetti
societari. Ed infatti, nel corpo del contratto l’articolo in esame rileva solo
ai fine dell’individuazione dei soggetti cui applicare il contratto, e va
quindi messo in correlazione al 1° comma dell’art. 1, il quale stabilisce che
il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica anche “ai dipendenti
delle aziende controllate” da aziende di credito e finanziarie, che
svolgono attività creditizia o strumentale ai sensi del d.lgs 385/93 (legge
bancaria). Senonchè, proprio la copertura dell’area contrattuale
garantita dall’art. 1 è tale da rendere di fatto marginale la lacuna della
nozione di controllo di cui all’art. 4 come sopra descritta. Un’azienda che
svolge attività creditizia e/o finanziaria deve comunque applicare il contratto
del credito indipendentemente dalla situazione di assetto societario cui è
soggetta, quindi anche nel caso in cui venga qualificata come controllata ai
sensi del punto 2) dell’art. 2359 c.c., non richiamato dal contratto.
Il 2° comma può
considerarsi, dal punto di vista giuridico, superfluo in quanto non è che una
specificazione del richiamato n. 3) dell’art. 2359, anche considerando che il
vincolo di committenza è un particolare tipo di vincolo contrattuale.
Viceversa, risulta interessante dal punto di vista sindacale, in quanto
introduce il concetto di “carenza di autonomia economica” che può risultare
importante ai fini della contrattazione del premio aziendale, e proprio per
questo il testo viene ripreso dal 6° comma dell’art. 40, che disciplina detto
premio, relativamente alle aziende facenti parte di un gruppo.
La norma transitoria ha
aggiornato al 30 giugno 2001 un impegno già preso con il precedente contratto
di una valutazione congiunta della possibilità di apportare modifiche alla
normativa in tema di controllo societario.
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