QUADRI DIRETTIVI
Art. 66 - Definizione e inquadramento
1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi.
2. Declaratoria - Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall’azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell’ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. 3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l’effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell’azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell’ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili. 4. Nell’ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria: 5. Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto; il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi. 6. A tali fini va computato il personale appartenente almeno alla 3ª area professionale e al 3° livello retributivo (escluso l’ultimo alinea) della 2ª area professionale. Relativamente al computo dei lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia. 7. Le Parti stipulanti valuteranno la possibilità di individuare in sede nazionale ulteriori profili professionali esemplificativi. 8. Nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, su richiesta di una delle Parti aziendali:
* * * 9. Nel 1° e nel 2° livello retributivo vengono collocati, rispettivamente, i lavoratori/lavoratrici inquadrati nel 1° e 2° livello retributivo della 4ª area professionale (ccnl ABI 19 dicembre 1994) e nei quadri del grado minimo e del grado superiore al minimo (ccnl ACRI 19 dicembre 1994). 10. L’inserimento nel 1° e nel 2° livello della categoria avviene automaticamente e correlativamente. 11. Nel 3° e nel 4° livello retributivo, il più elevato dei quali corrisponde a quello in essere per il grado minimo di funzionario, vengono collocati gli attuali funzionari – che conservano tale denominazione per il periodo di vigenza contrattuale – esclusi coloro ai quali viene contestualmente attribuito l’inquadramento fra i dirigenti ai sensi dell’accordo quadro 28 febbraio 1998. 12. In sede aziendale – espletando la procedura di seguito prevista – potrà essere collocata nel 3° livello retributivo una quota degli attuali funzionari da individuare nell’ambito del grado minimo aziendalmente previsto, in relazione alle funzioni svolte, alla struttura ed all’organizzazione dell’azienda. La restante parte dei funzionari viene collocata nel 4° livello retributivo. Si conserva, in ogni caso, come assegno ad personam la differenza di trattamento economico. Fermo quanto stabilito in materia di riforma della retribuzione, tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. 13. In sede aziendale si dà corso – entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto – ad un apposito incontro nel corso del quale l’azienda stessa rappresenta agli organismi sindacali aziendali una delle seguenti eventualità:
14. In ogni caso l’applicazione della nuova disciplina dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2000. 15. Fino alla data prevista aziendalmente per l’applicazione del nuovo sistema, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme contrattuali per la 4ª area professionale (ccnl ABI 19 dicembre 1994), per i quadri (ccnl ACRI 19 dicembre 1994) e per il personale direttivo (ccnl ABI 22 giugno 1995 e ccnl ACRI 16 giugno 1995). 16. n ciascuna delle ipotesi di cui all’11° comma che precede e secondo i tempi ivi indicati le Parti aziendali dovranno verificare congiuntamente la conformità dell’applicazione della nuova disciplina ai criteri predetti secondo la procedura che segue. 17. L’azienda – nell’ambito dei criteri di sviluppo professionale adottati – rappresenta agli organismi sindacali aziendali gli effetti conseguenti all’applicazione della nuova struttura contrattuale rispetto all’ordinamento dei gradi aziendalmente in atto. 18. Lo sviluppo professionale nell’area dei quadri direttivi è collegato alla individuazione da parte dell’azienda di ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell’ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale. 19. In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane, l’azienda può prevedere percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedono sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative. 20. Gli organismi sindacali formulano loro considerazioni e proposte. La predetta procedura di confronto, della durata massima di 30 giorni, è finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai comma che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa l’azienda rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l’azienda intendesse apportare successivamente. Chiarimento a verbale Le Parti stipulanti chiariscono che l’assegno ad personam di cui al 10° comma della presente norma è computabile ai fini della eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendali.
NOTE Acc. 11.7.1999 [ INDICE ]
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