Art. 88 - Orario di sportello 1. Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’azienda. 2. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
3. Presso le succursali di cui al comma che precede, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’azienda ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato. 4. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al precedente 2° comma (esclusi i complessi industriali). 5. Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno. 6. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’azienda informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di "località turistica" della piazza o della zona interessata. 7. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 86, 1° comma, 3° alinea. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 86, 3° comma. 8. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere. 9. In caso di distribuzione settimanale "4 x 9", il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri. 10. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti. 11. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente – anziché eccezionale – la prestazione di lavoro straordinario. Chiarimento a verbale Le Parti stipulanti chiariscono che:
NOTE Come il precedente, anche questo articolo è la sommatoria dell’Acc. 11.7.99, di norme pregresse del contratto ASS. e dell’accordo 30 marzo 2000. Il primo è pedissequamente riportato nei primi 5 commi e nell’8°; nel 7° è ancora 11.7.1999, tranne la prima parte che riprende un concetto già presente nell’art. 67, lett. B) ASS., mentre la lett. C) dello stesso vecchio articolo costituisce ora il 6° comma. La precedente normativa ASS. è ancora presente nei due ultimi commi (art. 66 ASS). L’accordo 30.3.2000 è infine rappresentato dal 9° comma e dal chiarimento a verbale. Nella fase di redazione del testo coordinato le Parti stipulanti si sono date atto che tra le fattispecie di cui al 3° comma dell’articolo in oggetto, rientrano anche le succursali aperte presso fiere o mercati nelle piazze di cui, rispettivamente, agli allegati n. 12 e A) dei CCNL ABI e ACRI del 19 dicembre 1994.[ INDICE ]
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