Art. 7 - Indennità di vacanza contrattuale 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale. 2. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue:
3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. 4. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.
NOTE
Il testo è quello dell’art. 6 ASS..
L’ammontare dell’indennità di vacanza contrattuali (IVC) risulta
assegnata dal 2° comma, che adegua il criterio di calcolo al principio
che la riforma della retribuzione doveva avvenire a costo zero. Ai sensi
del protocollo del luglio ’93, l’indennità di vacanza contrattuale va
calcolata sui minimi contrattuali, stipendio e scala mobile. La riforma
della retribuzione si è attuata fra l’altro inglobando nella paga base
voci escluse dall’IVC (ad es. l’indennità di mensa), che tali devono
restare. Le percentuali di cui al 2° comma rappresentano appunto
l’incidenza media di queste voci sulla voce “stipendio”.
Rammentiamo marginalmente che l’IVC è sostanzialmente un anticipo di un
futuro aumento, tant’è che il 4° comma, riprendendo le parole del
Protocollo del luglio ’93 che l’ha introdotta, stabilisce che dalla
data di decorrenza dell’ Accordo di rinnovo del contratto nazionale
l’indennità cessa di essere erogata. [ INDICE ]
|