Art. 8 – Osservatorio
nazionale
1. All’Osservatorio nazionale
– composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo
di 2 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori/lavoratrici
stipulante e nello stesso numero complessivo per l’ABI – sono
attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta
in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai
seguenti temi:
- dinamica dei modelli organizzativi, della
produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali
indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche
comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;
- andamento delle relazioni fra le Parti e
possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
- evoluzione della ristrutturazione del
sistema creditizio, in relazione alle finalità individuate nel
contratto, nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali
piani industriali;
- situazione occupazionale nel settore e
relative linee di tendenza con particolare riferimento all’occupazione
giovanile e a quella femminile;
- pari opportunità per il personale
femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o
indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991, anche acquisendo le più
significative esperienze maturate aziendalmente;
- sviluppo di tecnologie e loro eventuali
effetti sull’occupazione e sull’evoluzione delle figure
professionali;
- condizioni igienico-ambientali nei posti di
lavoro;
- lineamenti generali della formazione e
riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- problematiche e normative connesse al
rapporto di lavoro, derivanti dall’integrazione europea;
- ricerca delle necessarie linee di sostegno
legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
- possibilità di intervento su organismi
pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle aziende e
del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi
della scuola e dei giovani);
- assetto previdenziale del settore;
- rilevazione, analisi, divulgazione e
promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad
una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie
dello svantaggio sociale, nell’ambito delle norme di legge che
regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di
utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti
dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
- trattamento dei dati personali
"sensibili" ai fini della corretta applicazione della legge
675/1996 e delle disposizioni dell’Autorità garante.
2. L’Osservatorio nazionale ha
sede in Roma, presso l’ABI.
3. I componenti dell’Osservatorio
resteranno in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale e
possono essere sostituiti da ciascuna delle rispettive organizzazioni di
appartenenza mediante comunicazione scritta da notificare alle altre
organizzazioni stipulanti.
4. Nell’ambito dei membri dell’Osservatorio
viene scelto un Presidente e un Vice Presidente. Le funzioni di Presidente
e di Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da
entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, il Vice Presidente
viene eletto dall’ABI e viceversa.
5. Il Presidente e il Vice
Presidente dell’Osservatorio nazionale costituiscono l’ufficio di
presidenza, il quale, in attuazione delle decisioni assunte dalle Parti
stipulanti il presente contratto, svolge opera di coordinamento dell’attività
dell’Osservatorio anche nei rapporti con gli esperti.
6. Per il migliore funzionamento
dell’Osservatorio viene attivata una "banca dati" gestita
operativamente da ABI con accesso da parte di componenti l’Osservatorio
designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti.
7. Attraverso la
"banca dati" si raccolgono ed elaborano i dati di complesso da
utilizzare per l’esame degli argomenti oggetto di studio da parte dell’Osservatorio
e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
8. L’Osservatorio
sottopone, di volta in volta, all’approvazione delle Parti stipulanti
eventuali progetti operativi che devono contenere anche le relative
previsioni in ordine ai costi, per ogni opportuna valutazione delle
Parti medesime.
9. L’Osservatorio
può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno
due volte l’anno.
10. Nell’ambito
dell’Osservatorio viene istituita una Segreteria con compiti di natura
amministrativa e organizzativa.
NOTE
Di esclusiva pertinenza delle parti nazionali, è stato modificato nella
composizione – due membri per organizzazione stipulante anziché tre
– ed è stata finalmente introdotta la disciplina per il suo
funzionamento (commi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 10), con conseguente
eliminazione delle vecchie “Commissioni”, dando così attuazione
alla norma transitoria in calce al vecchio art. 145 ASS..
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