Art. 9 – Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato

1. Le Parti stipulanti, al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, convengono di introdurre, in via sperimentale, le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia.

1). Conciliazione

2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.

3. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.

4. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’azienda interessata alla controversia.

5. La predetta Commissione è composta:

  1. per le aziende, da un rappresentante dell’ABI;
  2. per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

6. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di aziende, anche tramite l’ABI.

7. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante lettera raccomandata a.r.

8. La richiesta deve precisare:

  1. le generalità del ricorrente e l’azienda interessata;
  2. la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad una Organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore/lavoratrice; all’ABI qualora la parte ricorrente sia l’azienda;
  3. il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;
  4. l’oggetto della vertenza.

9. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.

10. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis c.p.c.

11. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c., come modificati dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

12. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.

13 Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

2). Arbitrato

14. Ai sensi dell’art. 412 ter e quater c.p.c. è istituito, a cura delle Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano.

  1. Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dall’ABI e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione sindacale e dall’ABI.

  2. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell’ABI o dell’Organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale di Roma.

  3. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.

  4. Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile.

  5. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.

  6. Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall’art. 51 c.p.c.

  7. Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell’ABI.

  8. Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede, ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.

  9. I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.

  10. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.

  1. Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
  2.  Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l’eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia.

    Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

  3. Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue.

    Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi.

    Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell’art. 412 quater c.p.c.

     

  1. Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.
  2. Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio.

Norma transitoria

Le Parti convengono che, per consentire un’adeguata valutazione degli impatti tecnico-organizzativi che derivano dall’applicazione della disciplina di cui al punto 2), la procedura arbitrale viene attivata, per un periodo di un anno, nelle sole Regioni del Lazio e della Lombardia con riferimento alle controversie insorte in tali ambiti territoriali.

Le Parti medesime si riservano ogni valutazione al termine del periodo predetto.

Le Parti concordano altresì sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede.

NOTE

La norma dà attuazione al punto 3, Cap. VII dell’ Accordo 11.7., introducendo, in materia di controversie individuali di lavoro, procedure facoltative di conciliazione e arbitrato.

 CONCILIAZIONE 

In via preliminare è da rilevare che i contratti precedenti, sia ASSICREDITO (art.152) che ACRI (art.157), già contenevano una previsione di conciliazione - con l’unica differenza che in ASSICREDITO erano escluse le controversie riguardanti motivi di risoluzione del rapporto - procedure istituite in un sistema in cui il tentativo di conciliazione era facoltativo. Come noto, il d.lgs. 31.3.1998, n. 80, ha reso obbligatorio promuovere il tentativo di conciliazione, lasciando alla parte interessata l’alternativa fra la procedura di fronte alla Direzione Provinciale del Lavoro e quella in sede sindacale, laddove prevista da accordi collettivi.

A differenza della previsione precedente, la nuova norma disciplina puntualmente tutte le fasi della procedura, che risulta pertanto di agevole lettura. Ci limitiamo a sottolineare solo l’aspetto che potrebbe costituire un valido incentivo per il ricorso a questa forma di composizione delle liti di lavoro, e cioè la competenza territoriale: non più solo Roma (ASS. e ACRI) e Milano (ASS), ma ora, a norma del comma 3, anche “presso l’azienda interessata alla controversia”. E’ indubitabile infatti che gli aspetti che producono la lievitazione degli oneri costituiscono un potente deterrente per il ricorso all’istituto, come l’esperienza precedente dimostra, che infatti aveva visto privilegiare nettamente la scelta sul ricorso all’ufficio del lavoro, per di più con l’unico scopo di ottemperare ad un obbligo di legge, pregiudiziale al ricorso per via giudiziale.

Va superata la questione relativa alla sfiducia che sino ad oggi ha accompagnato la vita di questo istituto, soprattutto da parte datoriale, e che ne ha di fatto impedito il decollo. Un limite oggettivo è rappresentato dal fatto che una controversia viene inevitabilmente sottoposta a “tentativi” irrituali di conciliazione, direttamente fra le parti o per il tramite del sindacato, per cui, se non viene raggiunto un punto di mediazione, difficilmente  la lite si riesce a comporre solo perché ci si sposta in una sede formale. E’ però anche vero che la competenza che può essere offerta da specialisti è sicuramente maggiore e rappresenta quel valore aggiunto che dà significato all’istituto.

 ARBITRATO

L’istituto dell’arbitrato irrituale viene introdotto per la prima volta all’interno del contratto nazionale. A differenza della conciliazione, la possibilità di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia è facoltativa. Tale facoltà è prevista dall’art. 412ter, 1° comma, che elenca anche una serie di condizioni minime che obbligatoriamente devono essere previste dalle norme collettive e che sono state puntualmente riportate nella procedura. Il 2° comma del 412ter contiene un ulteriore rinvio alla contrattazione collettiva, ancorché non cogente, che è stato recepito dalla norma di contratto, e cioè la possibilità che i collegi arbitrali siano istituiti in pianta stabile e distribuiti sul territorio secondo criteri prefissati. Sul primo aspetto, la scelta è stata ispirata dalla volontà di creare uno strumento che possa veramente costituire una valida alternativa al percorso per via giudiziaria, per avere soluzioni più rapide e nello stesso tempo meno onerose. Per questo, la soluzione di un collegio stabile, circoscritto ad un numero limitato di persone, offre senz’altro maggiori garanzie di professionalità e competenza, qualità destinate ad accrescersi con l’esperienza che verrà maturata, specie se l’istituto incontrerà il consenso dei potenziali fruitori.

Quanto all’aspetto della loro distribuzione territoriale, vale la considerazione svolta in tema di conciliazione sull’importanza decisiva di impiantare una rete di “fori” competenti che riduca in termini ragionevoli la mobilità sul territorio delle parti interessate, anche perché queste, pur rappresentate in seno al collegio, possono comunque, presenziare “fisicamente” quanto meno alla fase istruttoria. In considerazione della assoluta novità dell’istituto nel nostro settore, e consapevoli dell’importanza di questa condizione, è stata prudenzialmente scelta la strada della sperimentazione: per un periodo di un anno la procedura arbitrale viene attivata nelle sole regioni del Lazio e della Lombardia, limitatamente alle controversie insorte in tali ambiti; inoltre, viene aperto un osservatorio comune e si procederà ad una valutazione complessiva al termine di detto periodo.

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