CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI, IMPIEGATI E GLI OPERAI DELLE SOCIETA' D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, SOCIETA' DI RACCOLTA E  DI  SOLLECITAZIONE  AL  PUBBLICO  RISPARMIO  E AZIENDE DI  SERVIZI INTRINSECAMENTE ORDINATE  E  FUNZIONALI  ALLE  STESSE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 giugno 2000

 


Il giorno 12 maggio 2000 in Milano

 

tra

 

A.S.C.I. rappresentata dal Consulente

del Lavoro                                                Rag. Umberto Signorini

 

e

 

FIBA CISL rappresentata da                    Annamaria Lunardon                                                 

FISAC CGIL rappresentata da                    Giampaolo Gualla

 

UIB UIL rappresentata da                    Massimo Masi

Giuseppe Stanghini

 

FABI                                                          Fabrizio Garberi

Giovanni Sangiovanni

                                                                 

 

si è raggiunta un’intesa globale su quanto segue.

 


 

PREMESSA

 

Negli ultimi anni il settore dell’intermediazione mobiliare è andato via via implementandosi in un mercato, nazionale ed internazionale, caratterizzato da una continua crescita che ha portato al consolidamento ed allo sviluppo, sia in termini di occupazione che di numero di imprese che operano in questo settore.

 

La struttura organizzativa che sorregge queste attività è connotata da un uso intensivo di tecnologie informatiche e da una comunicazione immediata in un ambito temporale pressoché illimitato, che determinano tipologie lavorative del tutto peculiari.

Le aziende, infatti, per soddisfare le richieste del mercato in rapida evoluzione e garantire in ogni momento la continuità del servizio si devono avvalere, oltre che di particolari tecnologie, di lavoratori in possesso di approfondite conoscenze, sia dal punto di vista informatico che della preparazione professionale.

 

A.S.C.I. e le Rappresentanze sindacali, in sede di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, oltre alla riconferma ed ampliamento di istituti contrattuali di carattere normativo ed economico, hanno introdotto condizioni e strumenti, quali apprendistato e lavoro temporaneo, al fine di porre le basi per un consolidamento del rapporto di lavoro in un quadro di reale e concreta prospettiva professionale.

 

Allo stato attuale, la globalizzazione dei mercati finanziari richiede la soddisfazione delle richieste della clientela attraverso una diversa organizzazione del lavoro e delle risorse umane.

Il contratto collettivo in oggetto tende a essere non uno strumento rigido al quale il mercato si deve adeguare, ma uno strumento di gestione che recepisce le richieste del mercato e, con meccanismi semplici e comunque contrattati, privilegia le aspettative di ogni tipo di clientela.

Tale contratto è uno strumento innovativo: è, infatti, il primo contratto collettivo italiano che si rivolge al mercato europeo.

Se ben gestito permetterà alle aziende italiane che operano nel campo finanziario di essere competitive rispetto a quelle delle altre nazioni europee. Tutto ciò comporterà maggiore occupazione e sviluppo, garantendo professionalità.

 

Ciò premesso si è stipulato il seguente:

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

 

Il presente C.C.N.L., valevole per tutto il territorio nazionale, si applica a:

 

1.     tutte le società non bancarie che esercitano:

a)     uno o più dei servizi di investimento così come definiti dal vigente D.Lgs. 58/98, e cioè:

-        attività di negoziazione per conto proprio,

-        attività di negoziazione per conto terzi,

-        attività di collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia,

-        attività di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia,

-        attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi,

-        attività di ricezione e trasmissione di ordini e di mediazione;

b)     attività di factoring, di leasing e di credito al consumo, senza alcun legame con società bancarie;

c)      qualsiasi altra attività connessa o strumentale da precedenti nonché rientrante nella definizione di servizio accessorio ai sensi del comma 6 dell’art. 1 del medesimo decreto;

d)     promotori finanziari.

 

2.     alle società del terziario di servizi, alle imprese di cui al primo comma, ivi compresi i centri di elaborazione consortili, purché non esercitino attività bancaria.

 

 


TITOLO I

RELAZIONI SINDACALI

 

Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale

 

L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

 

a)     promuovere iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, ed altri organismi orientati ai medesimi scopi;

b)     attivare, anche attraverso convenzioni, le procedure per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali, comunitari;

c)      svolgere attività di studio e di ricerca in tema di parità uomo/donna con particolare riferimento alla legge n. 125 del 1991; favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’attività lavorativa per le cause individuate dall’Ente stesso, anche attraverso lo studio di convenzioni tipo in base alla legge 56/87 e successive modificazioni;

d)     programmare ed organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;

e)     svolgere le funzioni previste ai successivi articoli relativi ai contratti a tempo determinato, contratti formazione-lavoro, al lavoro interinale, all’apprendistato, al telelavoro e al job sharing;

f)       analizzare le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;

g)     verificare le ricadute relative allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e l’opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione delle procedure;

h)    incontrarsi annualmente, o ogniqualvolta si renda necessario, con i gestori del Fondo di previdendenza di cui all’art. 2, al fine di verificare l’andamento dello stesso.

 

L’Ente bilaterale è composto da quattro rappresentanti designati dalle OO.SS., uno per ciascuna organizzazione, e da quattro rappresentanti delle aziende che applicano il presente contratto.

 

Art. 2 - Fondo integrativo pensione

 

Le parti convengono di dare attuazione a quanto previsto nell’accordo di rinnovo siglato in data 17/3/98 relativamente alla previdenza integrativa.

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D. Lgs. 124/93, il regime di previdenza complementare sarà realizzato attraverso un fondo pensione aperto. E’ fatta salva la possibilità di iscrizione a fondi diversi previsti da accordi o regolamenti aziendali.

L’adesione del lavoratore al fondo individuato sarà volontaria e avverrà alle seguenti condizioni:

 

·      il versamento dell’una tantum di Lit. 750.000, di cui 650.000 a carico Ditta e 100.000 a carico lavoratore, entro il 30 giugno 2000; tale importo complessivo formerà la base del conto individuale;

·      contributo a carico dell’azienda del 2%, da calcolare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;

·      contributo a carico del lavoratore pari all’1%, da calcolare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;

·      possibilità di utilizzare il 50% del fondo TFR annuo ai fini della previdenza integrativa.

 

Per i lavoratori di nuova assunzione avvenuta in data successiva al 28 aprile 1993 (D.L. 124/93), che intendano aderire al fondo integrativo individuato, saranno integralmente devoluti al Fondo gli accantonamenti annuali del TFR, posteriori all’iscrizione dei lavoratori al Fondo medesimo.

 

Qualora venga esercitata dal lavoratore la facoltà di utilizzare quote di TFR per il Fondo integrativo, il contributo aggiuntivo versato al Fondo dal lavoratore medesimo potrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi quale onere detraibile per un importo non superiore ai limiti previsti dalla legge alle varie scadenze.

 

NOTA: per quanto riguarda il periodo pregresso (dal 1/1/98 al 31/12/99), le aziende che avessero già aderito a forme di previdenza integrativa non sono tenute ad applicare questo articolo, fatto salvo l’innalzamento della quota contributiva a carico dell’azienda e a carico del dipendente che ha valore per tutte le società.

Le parti si incontreranno entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto al fine di individuare il fondo aperto al quale aderire.

 

Art. 2.1 – Assistenza sanitaria

 

Le parti concordano la costituzione di una Commissione paritetica per definire l’assistenza sanitaria.

 

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30.9.2000 affinché l’assistenza sanitaria diventi operativa dal 1° gennaio 2001 ed abbia le seguenti caratteristiche:

·      tutti i lavoratori saranno iscritti all’assistenza sanitaria, salvo presentazione di disdetta scritta entro un mese dalla data di stipulazione della polizza;

·      il versamento a carico del lavoratore sarà pari a L. 5.000 mensili per 12 mesi;

·      il versamento a carico azienda sarà pari a L. 29.000 mensili per un totale annuo di L. 348.000.

 

All’assistenza sanitaria potranno aderire i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

 

Art. 2.2 - Contratti di formazione e lavoro

 

In riferimento a quanto previsto dalla legge 863 del 19/12/84 e successive modifiche le società possono, previa presentazione del relativo progetto all’Ente Bilaterale, assumere personale con contratti di formazione e lavoro.

 

Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, quello finale e la durata del contratto di formazione lavoro.

 

L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione sarà al massimo inferiore di un livello a quello previsto al termine del contratto di formazione e lavoro.

 

Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva integrativa, laddove esistente.

 

L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dall'art. 9 nonché il periodo di prova, nei termini previsti dall'art. 10.

 

I contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento di qualifiche inquadrate al livello E, e quelle che l’Ente Bilaterale di cui all'art. 2 riterrà non pertinenti con lo spirito della legge.

 

Si considerano conformi alla presente regolamentazione:

 

a)     i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle qualifiche inquadrate nel livello D che prevedano una durata del rapporto di formazione e lavoro fino a 18 mesi e compresa dai 18 ai 24 mesi per i livelli superiori;

b)     la  formazione teorica e tecnico-pratica abbia una durata minima di 80 ore per i livelli di qualifica finale D - C e di 120 ore per il livello B.

 

I progetti di formazione dovranno essere presentati all’Ente Bilaterale per il parere di conformità ai fini della richiesta del nullaosta.

 

Le assunzioni dovranno essere attivate, ove non siano già pianificati i tempi di assunzione, entro 6 mesi dalla data del parere di conformità.

 

Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l'azienda è tenuta ad attestare agli uffici di collocamento territorialmente competenti e all’Ente Bilaterale l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.

 

Art. 2.3 - Contratti a tempo determinato

 

Le parti, con l'obiettivo di favorire l'impiego e il reimpiego dei lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento, individuano nel ricorso alle prestazioni a tempo determinato un'utile strumento di gestione di particolari punte d'attività.

Il contratto a termine potrà essere stipulato per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a dodici mesi, ai sensi dell’art. 23 della L. 28/2/87, n. 56.

 

Le assunzioni potranno aver luogo in presenza di (art. 1 L. 230/62, art. 1 L. 18/78, art. 8bis L. 79/83):

 

a)     incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;

b)     punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca  a far fronte con i normali organici aziendali;

c)      assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie e/o maternità;

d)     aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera B, Legge 230/62.

 

Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8/bis, legge 79/83.

 

Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 20% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva fino a 40 dipendenti, del 15% fino a 70, e del 10% per le altre. Dette percentuali potranno essere aumentate, previo accordo con le rappresentanze sindacali.

Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 8 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per due lavoratori.

Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla Legge (n. 230/62; D.L. 876/77 convertito nella Legge 18/78 e successive modificazioni), né con contratto di formazione e lavoro.

 

Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta all’Ente Bilaterale costituito presso l’associazione per ottenere la necessaria autorizzazione, e su richiesta di questa, a fornire indicazioni analitiche delle tipologie dei contratti a termine. Decorsi 5 giorni senza risposta la domanda si intende accolta.

 

L’Ente Bilaterale, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi in un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione del contratto stesso, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.

 

All'atto della richiesta di nullaosta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione presso la costituenda associazione, nonché una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente CCNL.

 

Il contratto potrà essere prorogato per una volta sola, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge 230/62 (novellata dalla legge n. 196/1997, art. 12), a patto che la proroga stessa intervenga alle seguenti condizioni:

a)   per esigenze contingenti ed imprevedibili;

b)  con il consenso del lavoratore;

c)   per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale;

d)  per la stessa attività lavorativa del contratto iniziale.

 

Art. 2.4 - Lavoratori stagionali

 

Le assunzioni di lavoratori stagionali saranno effettuate o con le modalità previste dal D.L. 3/12/77 n. 876 e successive modifiche o facendone apposita richiesta alla Commissione Bilaterale istituita presso le Associazioni Imprenditoriali firmatarie.

 

In considerazione delle particolari esigenze legate alle necessità di assunzioni di stagionali, con gli stessi potranno essere concordate, nel patto di assunzione.

 

Il contratto potrà essere prorogato per una volta sola, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge 230/62 (novellata dalla legge n. 196/1997, art. 12), a patto che la proroga stessa intervenga alle seguenti condizioni:

a)   per esigenze contingenti ed imprevedibili;

b)  con il consenso del lavoratore;

c)   per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale;

d)  per la stessa attività lavorativa del contratto iniziale.

 

Art. 2.5 - Apprendistato

 

Al fine di favorire il primo impiego, le aziende potranno assumere apprendisti nei termini previsti dall’art. 16 L. 196/1997 e previa autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro.

La durata massima del periodo di apprendistato sarà la seguente:

-     36 mesi, per il livello B;

-     24 mesi, per i livelli C-D.

 

L’azienda ha facoltà di occupare apprendisti in numero non superiore al 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio (L. 19/7/97, n. 196). La società che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre, ai sensi dell’art. 21 della L. 56/87.

 

L’apprendista percepirà la retribuzione corrispondente al livello a lui attribuito, ridotta del 10% per il 50% del periodo di apprendistato. Al termine del primo periodo, la retribuzione sarà corrisposta per intero.

 

La formazione, di tipo tecnico-operativo e pari a 120 ore annue, sarà volta all’acquisizione di professionalità e riguarderà:

·      conoscenze linguistiche;

·      i comportamenti relazionali;

·      le conoscenze gestionali e dell’organico;

·      la disciplina del rapporto di lavoro e la sicurezza sul lavoro;

·      conoscenze tecniche specifiche inerenti la mansione.

 

Al termine del periodo di apprendistato l’azienda rilascerà, consegnandone copia all’apprendista, documentazione idonea ad attestare le competenze professionali acquisite dal lavoratore, secondo le modalità definite dalle Regioni, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi per l’impiego.

 

Art. 2.6 - Lavoro temporaneo

 

Le assunzioni di lavoratori temporanei saranno effettuate in base alla Legge N. 196 del 24 giugno 1997.

 

Il ricorso al lavoro temporaneo è ammesso nei seguenti casi:

a)   imprevedibili picchi della domanda;

b)  sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto al mantenimento del posto;

c)   eventi particolari;

d)  temporanea utilizzazione in mansioni non previste nell’organizzazione;

e)   esigenze legate a manutenzione straordinaria.

 

I lavoratori temporanei non potranno superare annualmente il 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. In situazioni particolari ed eccezionali, in sede aziendale, con l’accordo tra Direzione e RSA e, in mancanza di queste ultime, con le OO.SS. territoriali, la percentuale di cui sopra potrà essere aumentata fino ad un massimo del 20%.

 

Art. 2.7 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Le parti si impegnano al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adeguando le strutture aziendali ai parametri previsti dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche.

 

In proposito convengono di sottoscrivere accordo come da allegato.

 

Art. 2.8 - Materie di contrattazione aziendale

 

In applicazione del punto 2.2 del protocollo d’accordo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sistema produttivo, le parti concordano che nelle aziende che abbiano un organico di 16 o più dipendenti potranno essere stipulati, per iniziativa delle OO.SS. firmatarie, accordi integrativi aziendali relativamente a:

 

·      distribuzione dell’orario di lavoro e modalità dei turni di lavoro;

·      part-time ed eventuali altre forme di flessibilità;

·      azioni positive per le pari opportunità uomo/donna;

·      determinazione dei turni di ferie;

·      rimborsi spese;

·      tutela della salute, ambiente e sicurezza;

·      “premi aziendali di produttività” con caratteristiche integrative rispetto al trattamento economico definito nel CCNL anche connesso alla professionalità dei lavoratori ed all’incremento della produttività aziendale;

·      verifica dell’inquadramento rispetto ai profili professionali.

 

Gli accordi integrativi aziendali potranno essere stipulati con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e scadranno il 31 dicembre 2003.

 

Art. 2.9 - Collegio di Conciliazione e Arbitrato

 

E’ istituito a cura delle organizzazioni stipulanti il presente contratto un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato.

 

A tale Collegio è demandato il compito di:

-        dare luogo al tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. per tutte le controversie individuali e collettive  relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c..

 

A tale Collegio è altresì demandato il compito di pronunciarsi:

-        per devoluzione delle parti, sulle controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., comprese quelle di cui all’art. 7 legge 20/05/1970 n. 300, nonché sulle controversie relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto.

 

Il Collegio è composto da tre membri, di cui

-         uno designato dalle organizzazioni imprenditoriali stipulanti, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

-         uno designato dalla organizzazioni sindacali stipulanti, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

-         uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive organizzazioni territoriali, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

 

In caso di mancato accordo sulla designazione del membro con funzioni di Presidente, quest’ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata, oppure in mancanza di ciò, sarà designato – su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette dal Presidente del competente Tribunale.

Nell’eventualità che necessitasse la designazione del supplente del Presidente, si procederà con gli stessi criteri sopra citati per la scelta di quest’ultimo.

Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.

 

Il Collegio rimane in carica per la durata del presente contratto.

 

Salvo diverso accordo tra le organizzazioni sindacali territorialmente competenti, il Collegio ha sede in Milano, via A. Salaino n. 10, presso la sede di ASCI.

 

Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura delle parti.

 

Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti la partecipazione del Presidente, sono ripartite al 50% fra le parti in causa.

Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio sono a carico delle rispettive parti in causa.

 

A. Il tentativo di conciliazione

 

La convocazione innanzi al Collegio deve essere richiesta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di raccomandata a mani da depositare presso la Segreteria che ne rilascerà ricevuta.

 

La Segreteria provvederà a convocare il Collegio e ad avvertire la parte nei cui confronti è promossa la vertenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta di convocazione.

 

Il termine di cui all’art. 410 bis decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta di convocazione.

 

Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente loro rappresentanti, esperisce il tentativo di conciliazione su un piano sostanziale e di equità.

 

Il processo verbale di avvenuta conciliazione o di mancato accordo, redatto in cinque copie, deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente del Collegio, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.

Il processo verbale di conciliazione  o di mancato accordo sarà depositato a cura della Segreteria del Collegio secondo il procedimento di cui all’art. 411 c.p.c., 3° comma. 

 

B. Il lodo arbitrale

 

Ove il tentativo di conciliazione non riesca, le parti possono concordare di deferire al Collegio la risoluzione della controversia ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c..

 

In tal caso, rimangono invariate le modalità di composizione del Collegio Arbitrale della nomina e della designazione del Presidente e dei componenti, nonché della ripartizione delle spese di cui al punto A.

 

La devoluzione della risoluzione della controversia deve essere comunicata al Collegio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nonché contemporaneamente anche alla parte avversaria.

 

La parte convocata può aderire all’arbitrato entro 10 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra.

 

Il Collegio ha ampia facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio, compresa l’eventuale istruttoria, fermo che l’eventuale escussione dei testimoni deve avvenire avanti l’intero Collegio riunito e che devono essere in ogni caso assegnati termini alle parti per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.

 

Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta; emetterà il proprio lodo motivato entro 60 giorni dalla data di detta riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.

 

C. Le controversie relative all’interpretazione  ed applicazione

 

Con le modalità  e le procedure previste al punto B, il Collegio si pronuncia su tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti o dei singoli articoli del presente contratto.

 

D. Dichiarazione a verbale

 

La parti si danno atto che:

-         il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ha natura irrituale;

-         nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, l’accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi degli artt. 411, 3° comma, c.p.c. e 2113 cc.;

-         rimane fermo il diritto delle parti a promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento dell’estinzione del rapporto;

-         rimane comunque fermo il diritto delle parti di adire l’autorità giudiziaria competente.

Per quanto qui non espressamente definito, si fa riferimento alle norme di legge.

 

Art. 2.10 - Aggiornamento professionale

 

Le parti, in relazione al comune obiettivo di addivenire ad un miglioramento del servizio all'utenza e di ottenere più adeguati livelli di produttività, sia qualitativi che quantitativi, concordano sulla rilevanza dell'istruzione ed aggiornamento professionale e della formazione del personale quali strumenti per giungere ad una sempre maggiore valorizzazione delle reali capacità individuali dei dipendenti anche attraverso percorsi di carriera.

 

Le parti concordano conseguentemente sull'opportunità di una politica aziendale tendente a favorire la partecipazione a corsi di istruzione professionale e di formazione che potranno essere indetti direttamente dall'azienda o da organismi esterni. In sede aziendale, verrà concordato un monte ore da destinare a corsi di formazione, non inferiore a 15 ore. Le ore di formazione eccedenti saranno così gestite:

Ø      1/3 da effettuarsi durante l’orario di lavoro;

Ø      2/3 da effettuarsi al di fuori dell’orario di lavoro e non retribuite.

 

I corsi in questione, per i quali si farà ricorso anche a sistemi didattici utilizzanti le più moderne tecnologie, riguarderanno il generalizzato arricchimento professionale per il sempre miglior espletamento delle mansioni in essere ed in particolare per il personale femminile si inseriranno in un processo generale tendente ad assicurare allo stesso pari opportunità nell'accesso alle varie posizioni professionali. Ai fini della formazione verranno considerate dall’azienda, su richiesta del lavoratore, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentono l’effettuazione.

 

I costi per la partecipazione ai corsi saranno a carico dell'azienda.

 

Nei casi di innovazioni, sia tecnologiche che organizzative, l'azienda curerà l'aggiornamento professionale del personale in modo da consentire lo svolgimento delle mansioni con adeguata competenza.

 

 

 

 

 

TITOLO II

DIRITTI SINDACALI

 

Art. 3 - Dirigenti Sindacali

 

Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

 

a)     di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;

 

b)     di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n° 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.

 

L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla società e alla rispettiva Organizzazione di datori di lavoro.

 

I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di 50 ore annue.

 

Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 90 ore annue.

 

Art. 4 - Trattenute Contributi Sindacali

 

L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.

 

La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione Sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.

 

L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.

 

Ai sensi dell'art. 26 della legge 20 maggio n° 300, l'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dell'Organizzazione Sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.

 

Art. 5 - Permessi Retribuiti R.S.A.

 

I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla lett. b) dell'art. 3 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, di cui all’art. 23 della L. 300/70.

 

Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:

 

a)     ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle società o unità della stessa che occupano fino a 50 dipendenti;

b)     ad un dirigente ogni 50 o frazione di 50 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità fino a 100 dipendenti ed oltre.

 

Il dirigente delle R.S.A. che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.

 

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

Art. 6 - Permessi non retribuiti R.S.A.

 

I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

 

I dirigenti che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di norma tre giorni prima.

 

I lavoratori che siano chiamati a funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

 

Art. 7 - Assemblea

 

Nelle unità nelle quali siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interessi sindacale e del lavoro.

 

Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

 

La convocazione dovrà essere di norma inviata alla direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.

Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 78.

 

Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di esse.

 

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato firmatario del presente contratto.

 

Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti.

Le Assemblee di cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, singolarmente o unitariamente.

 

Art. 7.1 – Relazioni sindacali

 

Nell’ambito di una maggiore trasparenza tra le parti, le Organizzazioni sindacali territoriali potranno partecipare alle trattative aziendali e agli incontri che intercorreranno tra Azienda e Rappresentanze Sindacali aziendali.

 

Le Rappresentanze sindacali potranno richiedere appositi incontri per analizzare eventuali ricadute sui lavoratori in presenza di processi di riorganizzazione aziendale che non siano già previsti dalle normative di legge.

 

Su richiesta delle Organizzazioni sindacali, in ciascuna azienda si darà luogo semestralmente ad incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.

Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:

 

a)     lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibile azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984, a norma della risoluzione CEE 29/5/1990, e con la legge 125/1991;

b)     le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;

c)      la formazione e riqualificazione professionale;

d)     i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione delle procedure.

 

La richiesta delle Organizzazioni sindacali dovrà essere presentata per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare; la risposta dell’azienda dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

 

 

Art. 8 - Disposizioni Particolari

 

Date le caratteristiche del settore, ad ampliamento di quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n° 300, e fermo restando quanto previsto dall'art. 18 della stessa, le norme di cui agli articoli (3-4-5-7) si applicano anche nelle società che occupino più di 10 dipendenti. In tali casi i diritti di cui agli art. (3-5-7) sono ridotti del 50%.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 9 - Norme per l'assunzione

 

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.

 

L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:

 

a)     la data di assunzione;

b)     la durata del periodo di prova;

c)      la qualifica del lavoratore;

d)     il trattamento economico.

 

DOCUMENTI - RESIDENZA - DOMICILIO

 

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

 

a)     certificato di nascita;

b)     certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;

c)      attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;

d)     certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;

e)     libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;

f)       documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;

g)     documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;

h)    dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giorni di malattia indennizzati nel periodo, precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;

i)       dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638;

l)       casellario giudiziario, carichi pendenti;

m)  eventuali altri documenti e certificati pertinenti alla mansione.

 

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

 

Art. 10 - Periodo di prova

 

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

 

Quadri                          120 giorni di calendario

Livello A                        90 giorni di calendario

Livello B – C                60 giorni di calendario

Livello D – E                45 giorni di calendario

 

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

 

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di servizio.

 

Al lavoratore in prova spetta l'intero trattamento economico previsto dal presente contratto.

 

 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 11 - Classificazione Unica

 

La classificazione unica del personale delle società di intermediazione mobiliare è strutturata in conformità dei livelli di cui al presente articolo.

 

QUADRI

 

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:

 

-        abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa,

 

-        siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell' impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

Detta categoria comprende:

 

Quadri A (super)

-        direttore di sede secondaria

-        responsabile Amministrativo

-        responsabile Legale

-        E.D.P. manager, con più di 8 collaboratori

-        analista di sistema/procedure 

 

Quadri B

-        Responsabile negoziatore

-        Responsabile raccolta ordini

-        Auditor

-        responsabile gestione di portafoglio

 

LIVELLO A

 

A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:

 

-        negoziatore abilitato e qualificato (con almeno 6 anni di anzianità);

-        capo ufficio amministrativo con procura;

-        analista sistemista E.D.P.;

-        responsabile ufficio studi con compiti di coordinamento;

-        responsabile C.E.D.;

-        responsabile commerciale con compiti di promozione, coordinamento, supporto e coordinamento promotori finanziari;

-        responsabile di uffici periferici.

 

LIVELLO B

 

A questo livello appartengono i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:

 

-        negoziatori di borsa abilitati, di prima nomina;

-        promotore finanziario esperto;

-        analista finanziario esperto;

-        analista programmatore E.D.P.;

-        revisore contabile;

-        interprete di simultanea bilingue;

-        sistemista;

-        assistente alla gestione di portafoglio;

-        capo ufficio.

 

LIVELLO C

 

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.

 

-        programmatore E.D.P.;

-        contabile con funzioni di revisione;

-        addetto ufficio studi/analista finanziario;

-        segretaria di direzione;

-        cassieri;

-        contabile con mansioni di concetto;

-        addetto ricevimento e trasmissione ordini;

-        praticante promotore finanziario;

-        traduttore bilingue;

-        addetto alla gestione portafoglio.

 

LIVELLO D

 

A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi e di distribuzione prodotti finanziari e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.

 

-        operatore E.D.P.;

-        segretaria;

-        operatori data-entry;

-        aggiornamento schede a mano e con terminale;

-        centralinista.

 

LIVELLO E

 

A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite.

 

-        commessi;

-        archivisti;

-        addetti a stampatrici/duplicatrici;

-        autisti;

-        manutentori;

-        guardie;

-        addetti ai servizi di portineria e telefono;

-        fattorini.

 

Le parti a fronte di un'esigenza di revisione della classificazione, a fronte di nuove figure non comprese nella presente classificazione, anche emersa in sede di confronto territoriale, ricorreranno alla Commissione Paritetica di cui all'art. 2 per un confronto del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo ad elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.

Nello svolgimento della sua attività la Commissione Paritetica dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore della consulenza finanziaria.

Le conclusioni della commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente contratto.

 

Norma transitoria per negoziatore  abilitato (patentino 1992): per l'inquadramento al livello "A" dei negoziatori abilitati, all'entrata in vigore del presente accordo, si fa riferimento all'elenco pubblicato nel bollettino mensile CONSOB n. 3 del 30/4/1992 e successive modifiche ed aggiornamenti.

 

DISPOSIZIONI PER I QUADRI

Art. 12 - Polizza Assicurativa

 

Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

 

L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

 

Art. 13 - Trasferimenti

 

Fermo restando quanto previsto dalla legge 300 del 20/05/70 il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari o conviventi.

 

In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

 

Art. 14 - Sviluppo professionale

 

Al fine di valorizzare l'apporto dei Quadri e il loro sviluppo professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e gestionali, le parti convengono sull'opportunità di favorire la realizzazione di adeguati investimenti formativi.

Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le conoscenze relative all'impresa.

Quanto sopra verrà realizzato anche favorendo la parità di sviluppo professionale del personale femminile nell'impresa.

 

ORARIO DI LAVORO

Art. 15 - Durata settimanale

 

La durata normale del lavoro è fissata in 37 ore e 30 minuti settimanali distribuiti in cinque giorni.

 

L’orario di lavoro verrà gradualmente ridotto secondo il seguente schema:

-        dall’1.1.2001           37 ore e 15 minuti settimanali

-        dall’1.1.2003           37 ore settimanali

 

Le ore di lavoro prestate dalle 8 alle 20 vengono considerate lavoro ordinario, fatto salvo il limite giornaliero fissato dalla legge 230/62.

 

Norma transitoria: sono fatte salve eventuali condizioni di riduzioni di orario preesistenti e non previste dal presente articolo.

 

Art. 15.1 - Banca delle ore

 

Il superamento dell’orario di lavoro ordinario sarà possibile per un massimo di 150 ore all’anno.

In caso di superamento dell’orario, le ore di lavoro prestate in più potranno essere recuperate tramite riposi compensativi, secondo il seguente schema:

a)     fino a 10 ore al mese: le prestazione effettuate oltre l’orario contrattuale verranno retribuite come lavoro straordinario;

b)     da 11 a 30 ore al mese: le ore prestate in più potranno essere recuperate o retribuite, a scelta del lavoratore;

c)      oltre 30 ore al mese: le ore prestate in eccedenza dovranno essere recuperate.

 

Le ore da recuperare confluiranno in una banca delle ore e dovranno essere usufruite entro 8 mesi, concordando il piano di recupero con l’azienda. In caso di mancato recupero nel termine stabilito, le ore residue non verranno retribuite.

 

Nel caso di mancato pagamento del lavoro straordinario le ore accantonate saranno maggiorate della stessa percentuale.

 

Esempio:          retribuzione base oraria £. 10.000

                  2 ore straordinarie

                  

                  1) soluzione

                  pagamento ore straordinarie con maggiorazione 25%

                  £. 10.000 ´ 25% = £. 2.500

                  £. 10.000 + 2.500 = £. 12.500

                  £. 12.500 ´ 2 ore = £. 25.000

                  2) soluzione

                  accantonamento 2 ore e pagamento maggiorazione 25%

                  £. 10.000 ´ 25% = £. 2.500 

                  £. 2.500 ´ 2 ore = £. 5.000

                  3) soluzione

                  accantonamento 2 ore con maggiorazione 25%

                  120 minuti ´ 25% = 30 minuti

                  2 ore + 30 minuti

 

I lavoratori potranno assentarsi contemporaneamente dall’azienda per usufruire dei riposi compensativi in misura non superiore al 10% della forza occupata. Per le società con meno di 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato.

 

I riposi compensativi potranno essere goduti con un preavviso minimo di 5 giorni.

 

 

Art. 16 - Articolazione dei giorni di lavoro

 

In relazione alle particolari esigenze delle SIM, al fine di migliorare il servizio, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, anche per singole unità produttive, a varie forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro, che si può realizzare normalmente in cinque giorni lavorativi.

 

Eventuali modificazioni dell’articolazione dell’orario di lavoro saranno oggetto di incontro con le OO.SS. La diversa struttura organizzativa potrà riguardare solo il 25% dei lavoratori presenti in azienda.

 

Al personale che svolge attività di promozione, consulenza finanziaria al pubblico e ad eventuale altro personale che lavorerà nei giorni di sabato, domenica e festivi nel limite di quanto indicato all’articolo 15 spetteranno, per dette giornate, le maggiorazioni previste dall'art. 23.

 

Art. 17 - Regimi orario lavoro multiperiodale

 

Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 42 ore e mezza settimanali, per un massimo di 12 settimane.

 

A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno (comunque non oltre 4 mesi) ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

L'azienda, secondo oggettive esigenze dovute ai flussi di lavoro, provvederà a comunicare ai lavoratori interessati, con un preavviso di 10 giorni lavorativi, il programma  di applicazione della flessibilità sia per i  periodi di incremento che di riduzione.

 

Art. 18 - Attività fuori dall'Azienda

 

Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.

 

In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore -in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione- per raggiungere la sede.

 

Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro, come previsto dall'Art. 55.

 

Art. 19 - Esposizione orario di lavoro

 

Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro di norma fra le 8 e le 20 dal lunedì al venerdì, con un'intervallo di un’ora, armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda.

Ai sensi dell'art.12 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, l'articolazione dell'orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

 

Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.

 

Art. 20 - Lavoro festivo, domenicale notturno

 

Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda  o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi e cioè i Quadri, e gli impiegati di livello A che per il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati prestano occasionalmente servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i  seguenti trattamenti:

 

-        la sola maggiorazione del 50% sulla quota oraria della normale retribuzione per le ore prestate di domenica e nelle festività;

-        la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione del 50% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.

 

Art. 21 - Lavori discontinui

 

La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:

 

1) custodi;

2) guardiani diurni e notturni;

3) portieri;

 

è fissata nella misura 42 ore e mezza settimanali (41 a far data dal 1/1/2001 e 40 dal 1/1/2003), purché nell'esercizio della attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.

 

LAVORO STRAORDINARIO

Art. 22 - Riferimenti e vincoli

 

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.

 

Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno.

 

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato per iscritto dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

 

 

 

 

Art. 23 - Percentuali di maggiorazione 

 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 19 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 78 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 77.

 

-        25% (venticinque  per  cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti quanto indicato all'art. 15;

-        30% (trenta per cento) per le prestazioni di lavoro del sabato;

-        50% (cinquanta per cento) per le prestazioni di lavoro della domenica e festivi;

-        50% (cinquanta per cento) per le prestazioni di lavoro notturne intendesi quelle effettuate dalle h.22 alle h.6;

-        60% (sessanta per cento) per le  prestazioni  di lavoro notturne festive.

 

Le varie percentuali sopra previste non sono cumulabili tra loro.

 

Turni: per le prestazioni di lavoro effettuate nell’orario normale di lavoro, ai sensi del presente articolo, sono previste le seguenti maggiorazioni:

-        5% per le ore di lavoro prestate dalle 6 alle 8 e dalle 20 alle 22;

-        15% per le ore di lavoro prestate dalle 22 alle 6.

 

Art. 24 - Lavoro festivo

 

Per le prestazioni di lavoro effettuate nell'orario normale di lavoro ma prestate nei giorni di domenica e festivi verrà riconosciuta, oltre al riposo compensativo, la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria di fatto.

 

Le percentuali previste per i turni e le maggiorazioni sono cumulabili con quelle previste per gli straordinari.

 

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 78, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.

Art. 25 - Registro lavoro straordinario

 

Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate a cura dell'azienda su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione delle SIM.

 

Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

 

La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

 

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamenti.

 

RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA'

Art. 26 - Riposo settimanale

 

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

 

Art. 27 - Festività

 

Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:

 

Festività nazionali

·        25 aprile - Ricorrenza della Liberazione

·        1° maggio - Festa dei lavoratori

 

 

Festività infrasettimanali

·        il 1° giorno dell'anno

·        l'Epifania

·        il giorno di lunedì dopo Pasqua

·        il 15 agosto - festa dell'Assunzione

·        il 1° novembre - Ognissanti

·        l'8 dicembre - Immacolata Concezione

·        il 25 dicembre - Natale

·        il 26 dicembre - S.Stefano

·        la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

 

In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, semprechè non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità.

 

Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.

 

In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 77.

 

Per le due festività civili la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, 2°comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54 (2 giugno e 4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

 

NOTA: Data la coincidenza di alcune festività con l’apertura della Borsa, all’inizio di ogni anno ASCI, sentite le Organizzazioni sindacali, provvederà a comunicare le modalità di compensazione dei giorni festivi con giornate di recupero.

 

Art. 28 - Lavoro prestato nelle festività - compensazione

 

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi di cui all’art. 27, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dall' art. 23 oppure compensate con giorni di riposo, fermo restando le maggiorazioni previste e gli obblighi di legge previsti per il riposo obbligatorio (settimo giorno).

 

FERIE

Art. 29 - Durata

 

Fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di cinque giorni lavorativi  agli effetti del computo delle ferie, il personale di cui al presente accordo ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di:

 

-        ventidue giorni lavorativi sino a 5 anni compiuti di anzianità;

-        ventitré giorni lavorativi dal 5° al 10° anno di anzianità compiuta;

-        venticinque giorni lavorativi dal 10° anno di anzianità.

 

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

 

Art. 30 - Periodo di utilizzo

 

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo delle ferie dal maggio all'ottobre.

Le ferie, di norma, non potranno essere frazionate in più di tre periodi.

 

Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

 

Art. 31 - Corresponsione delle ferie

 

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto di cui all'art. 78.

 

Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dallo stesso negli ultimi dodici mesi.

 

Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita sugli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.

 

Art. 32 - Richiamo dalle ferie

 

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

 

Art. 33 - Irrinunciabilità delle ferie

 

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

 

Art. 34 - Registro ferie

 

Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 25 per il lavoro straordinario.

 

Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

 

PERMESSI INDIVIDUALI RETRIBUITI

Art. 35 - Permessi Individuali Retribuiti

 

Il personale di cui al presente accordo ha diritto a 24 ore  annue di permessi individuali retribuiti.

 

I permessi saranno fruiti individualmente, compatibilmente alle esigenze aziendali, mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva  o per necessità individuali.

 

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione, se non goduti entro il 31 marzo dell'anno successivo verranno retribuiti con la retribuzione in vigore alla stessa data.

 

In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato presso l'azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni, non computandosi a tal fine i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

 

CONTRATTI PART-TIME

Art. 36 - Definizione

 

Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.

 

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. Possono essere adottate entrambe le forme organizzative di part-time orizzontale e part-time verticale.

 

Entro 6 mesi dalla richiesta del lavoratore di ripristinare il rapporto a tempo pieno l’azienda si impegna a comunicare l’accoglimento della richiesta o a motivare per iscritto il rifiuto.

 

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.

 

Le aziende si impegnano ad accogliere le domande di trasformazione da tempo pieno a part-time, con i seguenti limiti:

-        fino a 25 dipendenti               1

-        da 26 a 50 dipendenti     2

-        oltre i 50 dipendenti               max 5%

 

Art. 36.1 - Part-time post maternità

 

Le aziende devono accogliere, nell’ambito del 2% dei lavoratori occupati ed in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta (da presentarsi con preavviso di 60 giorni) di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da full time a part-time, al fine di permettere l’assistenza al bambino fino ai 3 anni di età.

Per far fronte alla minore prestazione lavorativa, le aziende potranno stipulare contratti a termine di durata pari al periodo di riduzione della prestazione lavorativa, anche superando i limiti percentuali stabiliti dalla disciplina del contratto a tempo determinato.

 

Art. 37 - Estremi del rapporto

 

L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto, nel quale siano indicati:

 

1)     il periodo di prova per i nuovi assunti;

 

2)     la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda.

La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:

a)   nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 20 a 30 ore;

b)  nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 80 a 120 ore;

c)   nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 800 a 1.300 ore;

 

3)     il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.

 

La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.

 

Art. 38 - Disciplina del rapporto

 

Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:

 

a)     volontarietà di entrambe le parti;

b)     reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali  e  quando sia compatibile   con  le  mansioni da  svolgere, ferma restando la  volontarietà delle parti;

c)      priorità  nel  passaggio  da  tempo  pieno  a  tempo parziale, o viceversa, dei  lavoratori  già  in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;

d)     volontarietà  delle  parti  in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata.

 

Art. 39 - Riproporzionamento

 

Il riproporzionamento del trattamento economico dell'art. 77 e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.

 

Art. 40 - Quota giornaliera della retribuzione

 

Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto, dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi dividendo l'importo mensile determinato ai sensi dell'articolo 77 per il divisore convenzionale 26.

 

Art. 41 - Quota oraria della retribuzione

 

Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previsto all'art. 81.

 

Art. 42 - Festività

 

Fermo restando quanto previsto all'art. 80, in caso di coincidenza di una delle festività di cui all'art. 27 con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 78.

 

 

Art. 43 - Permessi retribuiti

 

Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all'art. 35, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 39.

 

Art. 44 - Ferie

 

Conformemente a quanto previsto all'art. 29, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali.

 

Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione  della retribuzione intera.

 

Art. 45 - Permessi per studio

 

Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui all'art. 50 è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 39.

 

Art. 46 - Lavoro Supplementare

 

Per lavoro supplementare s'intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.

 

Ai sensi del quarto comma dell'art.5 Legge 863/84 sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 48 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:

 

-        compilazione  degli  inventari e dei bilanci o di analoghe brevi necessità   di   intensificazione    dell'attività    lavorativa aziendale;

-        particolari  difficoltà  organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti non sostituiti con contratto a termine.

 

Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 78 secondo le modalità previste dall'art. 41 e la maggiorazione forfettariamente determinata nella misura del 25%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 41.

 

Tale maggiorazione esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito, ad eccezione del trattamento di fine rapporto.

 

Saranno valide altresì intese a livello aziendale o di unità che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra, prevedano quantità superiori a quelle indicate al II comma del presente articolo.

 

Art. 47 - Tredicesima mensilità

 

Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della tredicesima mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dall’art. 87.

 

Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all'art. 78 spettante all'atto della corresponsione.

 

Art. 48 - Preavviso

 

I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa.

 

Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

 

 

 

 

TOSSICODIPENDENTI

Art. 49 - Tossicodipendenti

 

I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza,  i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

 

Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.

 

I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.

 

Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.

 

CONGEDI - DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 50 - Permessi per esami retribuiti

 

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari ed equiparati, che devono sostenere prove di esami, e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti, pari a 37,50 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione.

 

I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).

 

Art. 51 - Permessi per corsi di studio retribuiti

 

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n.1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n.86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.

        

I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.

 

I lavoratori che potranno assentarsi dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare, nelle stesse ore di lavoro, il cinque per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.

Nelle aziende che occupano fino a 30 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto a due lavoratori nel corso dell'anno.

 

In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.

 

Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.

 

A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la  domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.

 

Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° e 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.

 

I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.

 

Dei permessi di cui al II comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

 

Sono altresì previsti permessi studio per un totale annuo di ore 75 per specializzazioni che soddisfino contemporaneamente le richieste delle aziende e quelle dei dipendenti.

 

CONGEDO MATRIMONIALE

Art. 52 - Congedo Matrimoniale

 

Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici di calendario.

 

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.

Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

 

Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art.  78.

 

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI E SERVIZIO CIVILE

Art. 53 - Militare di leva

 

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n.303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.

 

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è risolto.

 

Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio.

 

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n.297, a decorrere dal 1° aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art.  77 alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

 

Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.

 

Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nella anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.

 

Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavori stagionali o saltuari.

 

Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art.7 della legge 15 dicembre 1972, n.772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché per effetto della legge 26 febbraio 1987, n.49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa.

 

Art. 54 - Richiamo alle armi

 

In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.

 

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n.297, a decorrere dal 1° aprile 1987, durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art. 77 alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n.653.

Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.

 

Alla fine del richiamo - sia in caso di invio di congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.

 

Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

a)     in  caso  di  contratto  a termine, la decorrenza del termine è sospesa;

b)     in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;

c)      in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in  servizio  militare  non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;

d)     in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento,  il  posto  è  conservato  fino  al  termine del richiamo  alle  armi  e  il  relativo  periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

 

MISSIONI E TRASFERIMENTI

Art. 55 - Modalità di rimborso

 

L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.

 

In tal caso al personale - fatta eccezione per i viaggiatori e i piazzisti, i quali non rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto - compete:

 

1)     il rimborso delle spese effettive di viaggio;

2)     il rimborso delle spese effettive per  il trasporto del bagaglio;

3)     il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;

4)     una diaria non inferiore alla quota giornaliera della retribuzione di  fatto di cui all'art. 78; qualora non vi sia pernottamento  fuori  sede la diaria verrà ridotta di un terzo.

 

Il rimborso di quanto indicato ai punti 1), 2) e 3) sarà riconosciuto a consegna di giustificativi fiscalmente validi.

 

Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi in misura superiore al 50% delle giornate lavorate mensilmente.

 

In luogo delle diarie di cui al n.4), il lavoratore ha facoltà di farsi corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale a fronte di giustificativi fiscalmente validi.

Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.

 

Art. 56 - Trasferimenti di residenza

 

I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:

 

A.    al lavoratore che non sia capo-famiglia:

1)  il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;

2)  il  rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

3)  il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato  possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale  rimborso  va  corrisposto  per un massimo di nove mesi;

4)  una  diaria  nella  misura fissata per il personale in missione temporanea  pari  a  quella  prevista  dall'art.  54  ovvero un rimborso  a  piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;

 

B.    al  lavoratore  che sia capo-famiglia e cioè famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:

1)  il  rimborso  delle  spese  effettive di viaggio per la via più breve per sè e per le persone di famiglia;

2)  il  rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio o bagaglio;

3)  il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile  sciogliere  la  locazione o far luogo al subaffitto; tale  rimborso  va  corrisposto  per  un  massimo di nove mesi;

4)  una diaria  nella  misura  fissata per il personale in missione temporanea,  per    e  per ciascun convivente a carico; per i figli  conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo  di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di  lista  delle  spese  di  vitto  ed  alloggio sostenute  dal  lavoratore  per    e per i familiari a carico componenti il nucleo famiglia.

 

Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.

Il trasferimento dei lavoratori che determini il cambiamento di residenza verrà comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari o conviventi a carico.

 

Per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni ed abbiano maturato più di 20 anni di servizio il trasferimento sarà effettuato previo  consenso del lavoratore stesso e gli sarà comunicato per iscritto nei termini indicati al comma precedente.

In tali ipotesi, ai lavoratori sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

 

Art. 57 - Motivi del trasferimento

 

A norma dell'art.13 della legge 20 maggio 1970, n.300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

 

Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

 

MALATTIE E INFORTUNI

Art. 58 - Iscrizione al S.S.N.

 

Nell'ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.

 

Art. 59 - Comunicazione,  ripresa  del  lavoro,  controllo   della malattia

 

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 58  il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 103-106 del presente contratto.

 

Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, ed il mancato invio della documentazione entro le 48 ore, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli art. 103 e 106 del presente contratto.

 

Ai sensi dell'art.5 della legge 20 maggio 1970, n.300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

 

Art. 60 - Visite di controllo

 

L' azienda ha facoltà di far controllare le assenze per infermità secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

 

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, di tutti i giorni della settimana, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo.

 

Qualora le suindicate fasce orarie di reperibilità dovessero essere modificate a seguito di un provvedimento amministrativo o legislativo su decisione dell'ente preposto ai controlli, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

 

Art. 61 - Conservazione del posto

 

Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto sino ad un massimo di 180 giorni sino a 10 anni di anzianità in un anno solare, e 360 giorni dopo 10 anni di anzianità trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto all'art. 92 del presente contratto.

 

Dieci giorni prima della scadenza dei termini di cui sopra il lavoratore può richiedere una aspettativa non retribuita sino ad un massimo di 120 giorni. Fermo restando che nell'arco del quinquennio le assenze non potranno superare i 900 giorni di calendario.

 

Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e del Trattamento Fine Rapporto.

 

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

 

Art. 62 - Indennità giornaliera malattia

 

Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

 

A.    ad una indennità pari al cento per cento della retribuzione giornaliera  per i primi 3 giorni "periodo di carenza";

 

B.    ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera  per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari  a  due  terzi  della  retribuzione stessa per i giorni di malattia  dal  ventunesimo  in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi  dell'articolo  74  della  legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo  le  modalità  stabilite,  e  anticipata  dal datore di lavoro ai sensi dell'art.1 della legge 29 febbraio  1980, n.33. L'importo  anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo  le  modalità  di cui agli  articoli  1  e  2  della  legge  29  febbraio 1980, n.33;

 

C.    ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in  modo  da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione.

 

Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art.2 della legge 29 febbraio 1980, n.33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 48 ore dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.

 

Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.

 

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.

 

Art. 63 - Assicurazione INAIL

 

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.

 

Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

 

Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all' art. 65.

 

Art. 64 - Indennità giornaliera infortunio

 

Ai sensi dell'art.73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 78 per la giornata in cui avviene l'infortunio.

 

A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta.

 

Art. 65 - Conservazione del posto per infortunio

 

Nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro la conservazione del posto, è garantita sino a completa guarigione alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

 

Art. 66 - Conservazione  del  posto per TBC e malattie oncologiche, malattie immunodeficitarie e renali

 

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari e case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle provincie e dei comuni, a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a ventiquattro mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni per dichiarata guarigione, prima della scadenza di venti mesi dalla data di sospensione predetta hanno il diritto alla conservazione del posto fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

 

Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissioni dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art.9 della legge 14 dicembre 1970, n.1088.

 

Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare o oncologica sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

 

La medesima disciplina si applica ai lavoratori affetti da malattie immunodeficitarie e renali. I soggetti sottoposti a dialisi o affetti da sclerosi multipla fruiscono di permessi retribuiti in base a quanto disposto dalla legge n. 104/92.

 

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Art. 67 - Astensione dal lavoro

 

In base a quanto stabilito dalla L. 8/3/2000 n. 53, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice madre (o il padre nei casi disciplinati dalla legge stessa) ha diritto di astenersi dal lavoro:

 

a)     per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;

b)     per  il  periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso; nel caso in cui il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di cui al comma c) prolungando la durata dello stesso;

c)      per i tre mesi dopo il parto.

 

Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n.33, e ad una integrazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione di fatto.

L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica L. 8/3/2000 n. 53.

 

Art. 68 – Astensione facoltativa

 

Nei primi 8 anni di vita del bambino, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, ciascun lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo non superiore a dieci mesi, con le seguenti modalità:

 

a)     la madre lavoratrice, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;

b)     il padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. Nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite è elevato a 7 mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori è conseguentemente elevato a 11 mesi;

c)      qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

 

La lavoratrice/il lavoratore che intenda astenersi dal lavoro per i periodi sopra indicati è tenuto a comunicarlo al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

 

Durante il periodo di assenza facoltativa, fino al terzo anno di età del bambino, la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n.33. Per i periodi successivi, la prestazione è identica a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

 

L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

Art. 69 - Riposi giornalieri

 

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, di un'ora ciascuna anche cumulabili, durante la giornata.    

 

Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 5 ore.

 

In caso di parto plurimo, i permessi di cui sopra si intendono raddoppiati.

 

Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 19/1/1987 ove l'assistenza della madre al minore sia diventata impossibile per decesso o grave infermità.

 

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

 

Art. 70 - Assistenza alle malattie

 

Entrambi i genitori alternativamente hanno diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai tre anni, dietro presentazione di certificato medico e senza alcun diritto alla retribuzione.

 

Nel caso in cui l’età del bambino sia compresa fra i tre e gli otto anni, l’astensione dal lavoro non può superare il limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato medico e senza alcun diritto alla retribuzione.

La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

 

 

Art. 71 - Integrazioni

 

Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 78.

 

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.

 

SOSPENSIONE DEL LAVORO

Art. 72 - Sospensioni del lavoro

 

In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all' art. 78, per tutto il periodo della sospensione.

 

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore oggettivi che impediscano l'attività lavorativa per l'intera giornata.

 

ANZIANITA' DI SERVIZIO

Art. 73 - Anzianità di servizio

 

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte della azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate.

 

Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell'anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.

 

 

 

 

 

PASSAGGI DI QUALIFICA

Art. 74 - Passaggi di qualifica

 

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

 

Art. 75 - Promozioni a livello superiore

 

Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di contingenza.

 

Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

 

SCATTI DI ANZIANITA'

Art. 76 - Scatti di anzianità

 

Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale il personale ha diritto a dieci scatti biennali.

 

Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:

 

 

 

 

Quadri  A

90.000

Quadri  B

80.000

Livello A

60.000

Livello B

55.000

Livello C

48.000

Livello D

42.000

Livello E

40.000

 

L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

 

In occasione del nuovo scatto, l'importo maturato precedentemente è da calcolarsi con i valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 77 - Trattamento Economico

 

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

 

a)     paga base;

b)     indennità di contingenza;

c)      scatti  di anzianità;

d)     altri  elementi  derivanti  dalla contrattazione collettiva e/o individuale.

 

Le parti si impegnano ad armonizzare, l'indennità di cui alla lettera b), sulla scorta degli accordi intercorsi in sede confederale o di eventuali leggi in materia.

 

RETRIBUZIONE DI FATTO

Art. 78 - Retribuzione di fatto

 

La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 77, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti del calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.

 

RETRIBUZIONE MENSILE

Art. 79 - Retribuzione mensile

 

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

 

QUOTA GIORNALIERA

Art. 80 - Quota giornaliera

 

La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26.

 

Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.

 

QUOTA ORARIA

Art. 81 - Quota oraria

 

La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:

 

1)     163,  per  il  personale  la  cui durata normale di lavoro è di 37,50 ore settimanali;

 

2)     184,  per  il  personale  la  cui durata normale di lavoro è di 42,50 ore settimanali.

 

AUMENTI TABELLARI

Art. 82 - Aumenti tabellari

 

In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.

 

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore ed esplicitamente indicati in atto scritto.

 

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto dell'assunzione o successive concessioni.

 

PERSONALE DIPENDENTE PAGATO A PROVVIGIONI

Art. 83 - Personale dipendente pagato a provvigioni

 

Il personale dipendente addetto allo sviluppo, o ad attività commerciali potrà, a seguito di accordo consensuale,  essere retribuito in tutto o in parte a provvigione, la parte fissa della retribuzione e le provvigioni dovranno essere determinati dal datore di lavoro sulla base dei risultati scaturiti dall'attività del lavoratore e comunicati per iscritto. Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale una media annua (periodo 1/1 - 31/12) riferita alla retribuzione di cui all'art. 77 del presente contratto per i pari livello.

 

Dovrà essere, comunque, effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo, tra stipendio e provvigioni, non sia raggiunto, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra.

 

INDENNITA' DI CASSA

Art. 84 - Indennità di cassa

 

Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura fissa di lire 100.000 per 12 mensilità.  

 

PROSPETTO PAGA

Art. 85 - Prospetto paga

 

La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.

 

Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro.

 

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Art. 86 - Corresponsione della retribuzione

 

La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

 

All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale della azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione (stipendio, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute.

 

Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

 

 

 

 

MENSILITA' SUPPLEMENTARI

Art. 87 - Tredicesima mensilità

 

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente accordo sarà corrisposto, in coincidenza con la vigilia di Natale, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 78 (tredicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

 

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13^ mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

 

Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.

 

Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

 

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 67,  la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità intera deducendo l'importo dell'80% (ottanta per cento) erogato dall'INPS.

 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 88 - Recesso

 

Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 92.

 

 

Art. 89 - Recesso per giusta causa

 

Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

 

La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.

 

A puro titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:

 

-        il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra  dipendenti,  che  comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;

-        l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da  comportamento oltraggioso;

-        l'irregolare  dolosa  scritturazione  o  timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;

-        l'appropriazione  nel  luogo  di  lavoro  di beni aziendali o di terzi;

-        il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;

-        l'esecuzione,  senza  permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi.

 

Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennità di cui al successivo art. 93.

 

Il mancato rispetto delle norme sopracitate rende nullo il provvedimento.

 

Art. 90 - Licenziamento per giustificato motivo

 

I licenziamenti per giustificato motivo si applicano nel rispetto della legge 15 luglio 1966 n. 604, dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e della legge 11 maggio 1990 n. 108.

 

Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

 

In caso di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" il lavoratore può chiedere entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta.

 

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace.

 

Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

 

RIASSUNZIONI

Art. 91 - Riassunzioni

 

Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

 

Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.

 

PREAVVISO

Art. 92 - Preavviso

 

I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:

 

a)     fino a cinque anni di servizio compiuti:

 

QUADRI  A-B               60 giorni di calendario

LIVELLO A-B            45 giorni di calendario

LIVELLO C-D           30 giorni di calendario

LIVELLO E               15 giorni di calendario

 

b)     oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizi compiuti:

 

QUADRI  A-B               90 giorni di calendario

LIVELLO A-B            60 giorni di calendario

LIVELLO C-D           45 giorni di calendario

LIVELLO E               30 giorni di calendario

 

c)      oltre i dieci anni di servizio compiuti:

 

QUADRI  A-B                      120 giorni di calendario

LIVELLO A-B                           90 giorni di calendario

LIVELLO C-D                           60 giorni di calendario

LIVELLO E                      45 giorni di calendario

 

In caso di dimissioni da parte del dipendente i periodi di cui sopra sono ridotti del 50% con una prestazione minima di 15 giorni.

 

Art. 93 - Indennità sostitutiva di preavviso

 

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 del Codice Civile in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 78, corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ma mensilità.

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art. 94 - Elementi  per  il  conteggio  del  Trattamento  di  Fine Rapporto

 

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.

 

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 codice civile, come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:

 

-        rimborsi spese;

-        le  somme  concesse  occasionalmente  a  titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;

-        i  compensi  per  lavoro  straordinario  e  lavoro  festivo  non continuativo;

-        l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli art. 92 e 97;

-        l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 29;

-        le  indennità  di  trasferta  e  diarie   non  aventi  carattere continuativo   nonché,   quando   le   stesse   hanno  carattere continuativo,  una  quota  di  esse  pari  all'ammontare  esente dall'IRPEF;

-        gli   elementi   espressamente   esclusi   dalla  contrattazione collettiva integrativa.

 

Ai sensi del terzo comma art 2120 C.C., come modificato dalla Legge 29.05.82, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 C.C., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

 

Art. 95 - Cessione o trasferimento d'azienda

 

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta si fa espresso riferimento all'articolo 47 della legge 428 del 29 dicembre 1990.

 

Art. 96 - Fallimento dell'azienda

 

In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

 

 

 

 

Art. 97 - Decesso del dipendente

 

In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

Art. 98 - Data di corresponsione del Trattamento  di Fine Rapporto

 

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto alla cessazione del servizio nei tempi tecnici necessari alla elaborazione, aumentato del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29 maggio 1982 n. 297, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

DIMISSIONI

Art. 99 - Mezzi di comunicazione

 

In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui  all'art. 94.

 

Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 92, del presente contratto.

 

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 93.

 

Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Art. 100 - Dimissioni per maternità

 

Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui  alla legge 1204.

DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI

Art. 101 - Doveri del lavoratore

 

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere una condotta conforme ai civili doveri e di cooperare alla prosperità dell'impresa.

 

Art. 102 - Divieti e autorizzazioni

 

E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto se non per ragioni di servizio, e con l'autorizzazione della azienda.

Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.

Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

 

Art. 103 - Termini di giustificazione delle assenze

 

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.

Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 78, quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 106.

 

Art. 104 - Ritardi

 

I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro.

 

Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 106.

 

Art. 105 - Mutamento della residenza

 

E dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.

 

Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno in quanto non contrasti con le norme del presente accordo e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

 

Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

 

Art. 106 - Provvedimenti disciplinari

 

La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

 

1)     biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;

2)     biasimo inflitto  per  iscritto  nei  casi  di  recidiva  delle infrazioni di cui al precedente punto 1);

3)     multa  in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 77.

4)     sospensione dalla retribuzione e  dal servizio per un massimo di giorni 10;

5)     licenziamento disciplinare con o senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

 

I provvedimenti disciplinari vengono applicati secondo le norme di legge in relazione alla gravità o recidività della mancanza o della colpa, senza riguardo all'ordine in cui sono elencati.

 

A puro titolo di riferimento si precisa:

 

1)     il provvedimento della multa da 1 a 4 ore si applica nei confronti del lavoratore che:

 

-     ritardi  nell'inizio  del  lavoro  senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;

-     esegua ripetutamente con negligenza il lavoro affidatogli;

-     si  assenti  dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;

-     non  dia  immediata  notizia  di  ogni  mutamento  della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi;

 

2)     il provvedimento della sospensione da 1 a 10 giorni dalla retribuzione  e  dal  servizio  si  applica  nei  confronti del lavoratore che:

 

-     arrechi  danno  alle  cose  ricevute  in  dotazione  ed uso, con dimostrata responsabilità;

-     si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;

-     commetta   recidiva,   oltre  la  terza  volta nell'anno solare, in qualunque  delle  mancanze  che  prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata;

-     abbandoni senza giustificato motivo il posto di lavoro;

-     esegua  ripetutamente con negligenza o voluta lentezza il lavoro affidatogli;

-     effettui irregolari scritturazioni o timbrature per se o per gli altri  di  cartellini  schede  o  altra  alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza.

 

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento del licenziamento disciplinare  si applica per le seguenti mancanze:

 

-        assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;

-        recidiva  nei  ritardi  ingiustificati  oltre  la  quinta  volta nell'anno solare, dopo normale diffida per iscritto;

-        grave violazione degli obblighi di cui all'art. 101;

-        infrazione  alle  norme  di  legge  circa  la  sicurezza  per la consegna e ritiro dei valori mobiliari.

-        l'abuso  di  fiducia,  la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;

-        l'esecuzione,  in  concorrenza  con  l'attività dell'azienda, di lavoro  per  conto  proprio  o  di  terzi,  fuori dell'orario di lavoro;

-        procuri  gravi  danni  economici  all'azienda  a  seguito  di un comportamento negligente;

-        la recidiva  oltre  la terza volta nell'anno solare in qualunque delle  mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

 

L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

 

Articolo 107 - Modalità di adozione dei provvedimenti disciplinari

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al titolo “Dovere del personale e norme disciplinari” nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

 

L’azienda dovrà portare a conoscenza, per iscritto, al lavoratore la contestazione. Il lavoratore, nel tempo di quindici giorni, potrà far pervenire all’azienda le sue controdeduzioni ed eventualmente richiedere un incontro con l’assistenza dell’Organizzazione sindacale a cui aderisce o alla quale conferisce mandato.

 

L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.

 

Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l’azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

 

Articolo 108 - Modalità di tutela

 

Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

CAUZIONI

Art. 109 - Costituzione della cauzione

 

Per le mansioni che saranno definite a livello aziendale e comunicate al lavoratore, prima dell'assunzione o del passaggio di mansione, il datore di lavoro potrà richiedere al lavoratore una cauzione non superiore al valore di sei mensilità di retribuzione.

 

La cauzione sarà costituita da titoli di Stato, depositati presso un Istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato al datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli vengono consegnati: gli interessi e gli eventuali premi maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità.

 

La cauzione potrà essere anche prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria.

In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera.

 

La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque confondersi con i beni dell'azienda.

 

Art. 110 - Rivalsa sulla cauzione

 

Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera.

 

In caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento attraverso le associazioni sindacali competenti.

 

Art. 111 - Rimborso della cauzione

 

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d'opera dovrà essere posto in condizioni di poter ritirare la cauzione entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione del servizio.

 

CONTROLLI

Art. 112 - Controlli

 

I controlli di attività affidate ai collaboratori potranno essere effettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento.

 

Ogni eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà, entro il mese successivo alla effettuazione del riscontro essere contestata all'interessato, il quale entro otto giorni dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro le proprie giustificazioni.

 

Le deficienze non giustificate emergenti dopo tale controllo saranno comunicate per iscritto all'interessato, che avrà l'obbligo di rifonderle al datore di lavoro nel termine massimo di otto giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

Art. 113 - Responsabilità civili e penali

 

Ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con i terzi, è riconosciuta l'assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

 

PROCEDIMENTI PENALI

Art. 114 - Procedimenti penali

 

Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.

 

In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso.

 

Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.

 

Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.

 

In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dall'azienda, al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.

 

Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.

 

DIVISE

Art. 115 - Divise

 

Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.

 

APPALTI

Art. 116 - Appalti

 

Le parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che dispone norme in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda.

 

Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.

 

A tal proposito annualmente sarà data comunicazione alla Commissione Paritetica della situazione generale degli appalti.

 

LAVORATORI AUTONOMI

Art. 117 - Lavoratori autonomi

 

Data la particolare attività che permette lo sviluppo della iniziativa imprenditoriale autonoma nelle aree della raccolta ordini e della sollecitazione si individuano nelle figure dei "Promotori Finanziari" lavoratori autonomi pagati a provvigione.

 

Detti lavoratori per essere considerati autonomi devono avere le seguenti caratteristiche:

 

1)     iscrizione all'Albo dei promotori finanziari;

2)     avere il mandato dalla SIM in via esclusiva;

3)     organizzare  autonomamente  e  con  rischio  proprio l'attività professionale  nel  rispetto  della  normativa vigente,  tenuto conto  delle  preliminari  esigenze  della  propria  clientela, dell'attività  dei  mercati Mobiliari ed all'attività delle SIM da cui ha avuto il mandato;

4)     svolgere l'attività con mezzi propri ed autonomamente.

 

E' facoltà della SIM mettere a disposizione locali, mezzi ed attrezzature proprie che verranno date in comodato gratuito al lavoratore autonomo al quale verrà addebitato soltanto il rimborso delle spese sostenute dal comodante per l'uso.

 

VALIDITA' DEL CONTRATTO

Art. 118 - Validità del contratto

 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica, pertanto:

 

·      la parte normativa decorre dal 1° gennaio 2000 e scadrà il 31 dicembre 2003;

 

·      per il primo biennio, la parte economica decorre dal 1° gennaio 2000 e scadrà il 31 dicembre 2001;

 

·      per il secondo biennio, la parte economica decorre dal 1° gennaio 2002 e scadrà il 31 dicembre 2003.

 

Art. 118 bis - Procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l’avvio delle trattative nazionali

 

A valere dal futuro rinnovo del contratto collettivo nazionale, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alle controparti imprenditoriali in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto predetto.

 

Durante il suindicato periodo e per il mese successivo a detta scadenza - ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le Parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale appresso disciplinata.

 

Resta fermo che al termine del primo biennio di valenza contrattuale scadrà la “parte economica” del presente accordo di rinnovo.

 

Entro tale termine di scadenza le Organizzazioni sindacali stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal protocollo 23 luglio 1993.

 

Art. 118 ter - Indennità di vacanza contrattuale

 

In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, a valere dal futuro rinnovo del contratto nazionale ed in riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l’avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.

 

L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato alla paga di livello (comprensiva della ex paga e dell’eventuale ex assegno di grado), nonchè ai sensi del punto 2 del Protocollo 23 luglio 1993, all’indennità di ex scala mobile.

 

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.

 

Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale l’indennità cessa di essere erogata.

 

AFFISSIONE DEL CONTRATTO

Art. 119 - Affissione del contratto

 

Il presente accordo ed eventuale regolamento interno saranno affissi in ogni sede.

 


TABELLE RETRIBUZIONE BASE

 

 

Con decorrenza 1° aprile 1996

 

 

CLASSIFICAZIONE

RETRIBUZIONE BASE AL 1°/04/1996

QUADRO A

£.2.240.000

QUADRO B

£. 2.135.000

LIVELLO A

£. 1.805.000

LIVELLO B

£. 1.640.000

LIVELLO C

£. 1.420.000

LIVELLO D

£. 1.250.000

LIVELLO E

£. 1.140.000

 

 

I miglioramenti economici attribuiti aziendalmente al lavoratore alla data di sottoscrizione del presente accordo o successivamente non sono assorbibili o conguagliabili con quelli che derivano dalla costituzione del presente contratto, salvo che siano stati attribuiti a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici.

 

 

Con decorrenza 1° gennaio 1998

 

 

In sede di rinnovo della parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri, gli impiegati e gli operai delle società di intermediazione mobiliare, società di raccolta e di sollecitazione al pubblico risparmio e aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alla stesse, le parti hanno convenuto di determinare gli aumenti, per il biennio 1998/1999, anche sulla base dell’inflazione programmata.

Si sono quindi concordati i seguenti aumenti:

dal 1/1/98 - 1,80%

dal 1/1/99 - 1,80%

come da tabella che segue:

 

 

 

 

 

 

LIVELLI

31/12/97

01/01/98

01/01/99

QUADRO A

L. 3.290.000

L. 3.350.000

L. 3.410.000

QUADRO B

L. 3.185.000

L. 3.242.000

L. 3.299.000

LIVELLO A

L. 2.845.000

L. 2.896.000

L. 2.947.000

LIVELLO B

L. 2.670.000

L. 2.718.000

L. 2.766.000

LIVELLO C

L. 2.440.000

L. 2.484.000

L. 2.528.000

LIVELLO D

L. 2.260.000

L. 2.300.000

L. 2.340.000

LIVELLO E

L. 2.140.000

L. 2.179.000

L. 2.218.000

Nota: gli aumenti riflettono sia l’indice ISTAT di aumento dei prezzi sia la rivalutazione degli scatti.

 

 

Con decorrenza 1° giugno 2000

 

 

In sede di rinnovo della parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri, gli impiegati e gli operai delle società di intermediazione mobiliare, società di raccolta e di sollecitazione al pubblico risparmio e aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alla stesse, le parti hanno convenuto di:

 

Ø      ripartire la retribuzione lorda annua su 13 mensilità, a far data dal 1° giugno 2000;

Ø      determinare gli aumenti, per il biennio 2000/2001, sulla base dell’inflazione programmata.

 

LIVELLI

01/06/2000

01/01/2001

QUADRO A

L. 3.461.000

L. 3.513.000

QUADRO B

L. 3.348.000

L. 3.398.000

LIVELLO A

L. 2.991.000

L. 3.036.000

LIVELLO B

L. 2.807.000

L. 2.849.000

LIVELLO C

L. 2.566.000

L. 2.604.000

LIVELLO D

L. 2.375.000

L. 2.411.000

LIVELLO E

L. 2.251.000

L. 2.285.000

Nota: gli aumenti riflettono sia l’indice ISTAT di aumento dei prezzi sia la rivalutazione degli scatti.

Gli aumenti sono stati calcolati su paga base e contingenza, non solo sui minimi tabellari.

 

 

MINIMI IN EURO (i minimi e successive rivalutazioni saranno applicati a far data dal 1/1/2002)

 

 

LIVELLI

01/06/2000

01/01/2001

QUADRO A

 1787,45

1814,31

QUADRO B

1729,09

1754,92

LIVELLO A

1544,72

1567,96

LIVELLO B

1449,69

1471,38

LIVELLO C

1325,22

1344,85

LIVELLO D

1226,58

1245,17

LIVELLO E

1162,54

1180,10

 

 

Una tantum

 

In riferimento al periodo di vacatio dal 1° gennaio al 31 maggio 2000 viene erogata la seguente quota una tantum esclusivamente per i lavoratori in servizio alla data della firma del presente contratto e per il personale che ha cessato il rapporto di lavoro per riconoscimento di pensione INPS per vecchiaia, anzianità, invalidità dal 1° gennaio al 31 maggio 2000.

 

 

CLASSIFICAZIONE

PERIODO DAL 1/1/2000

AL 31/05/2000

QUADRO A

£. 260.000

QUADRO B

£. 250.000

LIVELLO A

£. 220.000

LIVELLO B

£. 210.000

LIVELLO C

£. 190.000

LIVELLO D

£. 180.000

LIVELLO E

£. 170.000

 

La quota una tantum è la mediazione di tutti gli incrementi maturati nei mesi di vacatio, indipendentemente dalla quantità della prestazione.

Nel caso di prestazioni inferiori al periodo 1° gennaio – 31 maggio 2000 gli importi saranno riproporzionati su base mensile, con gli stessi criteri previsti per il calcolo delle mensilità aggiuntive.

 

 


ASSUNZIONE DI SPECIALISTI

 

In applicazione del punto 2 dell’articolo 25 della legge 223/91 si indicano le mansioni per le quali non esiste l’obbligo della percentuale del 12% di assunzioni che devono essere effettuate attingendo dalle liste delle fasce deboli:

 

1)     personale appartenente alle qualifiche appositamente     individuate dai contratti collettivi di categoria.

Si individuano in queste qualifiche tutte quelle che richiedono una professionalità elevata e per le quali la precedente normativa prevedeva la possibilità di assunzione nominativa ed in via esplicita:

·      i quadri

·      i lavoratori inquadrati nei livelli A,B,C,D.

 

2)     personale con qualifica di dirigente

 

3)     lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza;

 

4)     personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza;

 

personale da destinare ad attività ovvero a servizi essenziali ai fini dell’integrità e dell’affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.


INDICE

 

 

PREMESSA.............. 3

 

TITOLO I

RELAZIONI SINDACALI

 

Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale 5

Art. 2 - Fondo integrativo pensione 6

Art. 2.1 – Assistenza sanitaria 7

Art. 2.2 - Contratti di formazione e lavoro.. 7

Art. 2.3 - Contratti a tempo determinato.............. 8

Art. 2.4 - Lavoratori stagionali 10

Art. 2.5 - Apprendistato......... 10

Art. 2.6 - Lavoro temporaneo............ 11

Art. 2.7 - Sicurezza nei luoghi di lavoro 12

Art. 2.8 - Materie di contrattazione aziendale 12

Art. 2.9 - Collegio di Conciliazione e Arbitrato 12

Art. 2.10 - Aggiornamento professionale.......... 16

 

TITOLO II

DIRITTI SINDACALI

 

Art. 3 - Dirigenti Sindacali 17

Art. 4 - Trattenute Contributi Sindacali 17

Art. 5 - Permessi Retribuiti R.S.A... 18

Art. 6 - Permessi non retribuiti R.S.A... 18

Art. 7 - Assemblea............ 19

Art. 7.1 – Relazioni sindacali 20

Art. 8 - Disposizioni Particolari............ 21

 

TITOLO III

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 9 - Norme per l'assunzione.......... 21

Art. 10 - Periodo di prova.... 22

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Art. 11 - Classificazione Unica 23

 

 

DISPOSIZIONI PER I QUADRI

 

Art. 12 - Polizza Assicurativa............ 26

Art. 13 - Trasferimenti.......... 26

Art. 14 - Sviluppo professionale.......... 27

 

ORARIO DI LAVORO

 

Art. 15 - Durata settimanale............ 27

Art. 15.1 - Banca delle ore....... 27

Art. 16 - Articolazione dei giorni di lavoro 29

Art. 17 - Regimi orario lavoro multiperiodale........ 29

Art. 18 - Attività fuori dall'Azienda............ 30

Art. 19 - Esposizione orario di lavoro... 30

Art. 20 - Lavoro festivo, domenicale notturno 30

Art. 21 - Lavori discontinui............ 31

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Art. 22 - Riferimenti e vincoli 31

Art. 23 - Percentuali di maggiorazione........ 32

Art. 24 - Lavoro festivo.. 32

Art. 25 - Registro lavoro straordinario.......... 33

 

RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA'

 

Art. 26 - Riposo settimanale............ 33

Art. 27 - Festività 33

Art. 28 - Lavoro prestato nelle festività - compensazione...... 34

 

FERIE

 

Art. 29 - Durata. 35

Art. 30 - Periodo di utilizzo. 35

Art. 31 - Corresponsione delle ferie..... 35

Art. 32 - Richiamo dalle ferie............ 36

Art. 33 - Irrinunciabilità delle ferie..... 36

Art. 34 - Registro ferie..... 36

 

PERMESSI INDIVIDUALI RETRIBUITI

 

Art. 35 - Permessi Individuali Retribuiti 36

 

 

CONTRATTI PART-TIME

 

Art. 36 - Definizione............ 37

Art. 36.1 - Part-time post maternità............ 38

Art. 37 - Estremi del rapporto 38

Art. 38 - Disciplina del rapporto............ 38

Art. 39 - Riproporzionamento 39

Art. 40 - Quota giornaliera della retribuzione.......... 39

Art. 41 - Quota oraria della retribuzione.......... 39

Art. 42 - Festività 39

Art. 43 - Permessi retribuiti 40

Art. 44 - Ferie.... 40

Art. 45 - Permessi per studio............ 40

Art. 46 - Lavoro Supplementare...... 40

Art. 47 - Tredicesima mensilità 41

Art. 48 - Preavviso 41

 

TOSSICODIPENDENTI

 

Art. 49 - Tossicodipendenti.. 42

 

CONGEDI - DIRITTO ALLO STUDIO

 

Art. 50 - Permessi per esami retribuiti 42

Art. 51 - Permessi per corsi di studio retribuiti 42

 

CONGEDO MATRIMONIALE

 

Art. 52 - Congedo Matrimoniale.......... 44

 

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI E SERVIZIO CIVILE

 

Art. 53 - Militare di leva...... 44

Art. 54 - Richiamo alle armi 45

 

MISSIONI E TRASFERIMENTI

 

Art. 55 - Modalità di rimborso 46

Art. 56 - Trasferimenti di residenza 47

Art. 57 - Motivi del trasferimento......... 48

 

MALATTIE E INFORTUNI

 

Art. 58 - Iscrizione al S.S.N... 49

Art. 59 - Comunicazione,  ripresa  del  lavoro,  controllo   della malattia 49

Art. 60 - Visite di controllo 50

Art. 61 - Conservazione del posto............ 50

Art. 62 - Indennità giornaliera malattia 50

Art. 63 - Assicurazione INAIL 51

Art. 64 - Indennità giornaliera infortunio............ 52

Art. 65 - Conservazione del posto per infortunio............ 52

Art. 66 - Conservazione  del  posto per TBC e malattie oncologiche, malattie immunodeficitarie e renali... 52

 

GRAVIDANZA E PUERPERIO

 

Art. 67 - Astensione dal lavoro 53

Art. 68 – Astensione facoltativa............ 54

Art. 69 - Riposi giornalieri............ 55

Art. 70 - Assistenza alle malattie 55

Art. 71 - Integrazioni............ 56

 

SOSPENSIONE DEL LAVORO

 

Art. 72 - Sospensioni del lavoro 56

 

ANZIANITA' DI SERVIZIO

 

Art. 73 - Anzianità di servizio. 56

 

PASSAGGI DI QUALIFICA

 

Art. 74 - Passaggi di qualifica 57

Art. 75 - Promozioni a livello superiore 57

 

SCATTI DI ANZIANITA'

 

Art. 76 - Scatti di anzianità 57

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 77 - Trattamento Economico............ 58

 

RETRIBUZIONE DI FATTO

 

Art. 78 - Retribuzione di fatto 58

 

RETRIBUZIONE MENSILE

 

Art. 79 - Retribuzione mensile 59

 

QUOTA GIORNALIERA

 

Art. 80 - Quota giornaliera............ 59

 

QUOTA ORARIA

 

Art. 81 - Quota oraria... 59

 

AUMENTI TABELLARI

 

Art. 82 - Aumenti tabellari 60

 

PERSONALE DIPENDENTE PAGATO A PROVVIGIONI

 

Art. 83 - Personale dipendente pagato a provvigioni............ 60

 

INDENNITA' DI CASSA

 

Art. 84 - Indennità di cassa 60

 

PROSPETTO PAGA

 

Art. 85 - Prospetto paga..... 61

 

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

 

Art. 86 - Corresponsione della retribuzione.......... 61

 

MENSILITA' SUPPLEMENTARI

 

Art. 87 - Tredicesima mensilità 62

 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 88 - Recesso 62

Art. 89 - Recesso per giusta causa... 63

Art. 90 - Licenziamento per giustificato motivo.. 63

 

RIASSUNZIONI

 

Art. 91 - Riassunzioni......... 64

 

PREAVVISO

 

Art. 92 - Preavviso 64

Art. 93 - Indennità sostitutiva di preavviso............ 65

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Art. 94 - Elementi  per  il  conteggio  del  Trattamento  di  Fine Rapporto 65

Art. 95 - Cessione o trasferimento d'azienda............ 66

Art. 96 - Fallimento dell'azienda............ 66

Art. 97 - Decesso del dipendente............ 67

Art. 98 - Data di corresponsione del Trattamento  di Fine Rapporto 67

 

DIMISSIONI

 

Art. 99 - Mezzi di comunicazione...... 67

Art. 100 - Dimissioni per maternità............ 67

 

DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI

 

Art. 101 - Doveri del lavoratore............ 68

Art. 102 - Divieti e autorizzazioni......... 68

Art. 103 - Termini di giustificazione delle assenze 68

Art. 104 - Ritardi. 68

Art. 105 - Mutamento della residenza 69

Art. 106 - Provvedimenti disciplinari............ 69

Articolo 107 - Modalità di adozione dei provvedimenti disciplinari............ 71

Articolo 108 - Modalità di tutela 71

 

CAUZIONI

 

Art. 109 - Costituzione della cauzione 72

Art. 110 - Rivalsa sulla cauzione 72

Art. 111 - Rimborso della cauzione 72

 

CONTROLLI

 

Art. 112 - Controlli 73

 

RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

 

Art. 113 - Responsabilità civili e penali.. 73

 

PROCEDIMENTI PENALI

 

Art. 114 - Procedimenti penali 73

 

DIVISE

 

Art. 115 - Divise... 74

 

APPALTI

 

Art. 116 - Appalti. 74

 

LAVORATORI AUTONOMI

 

Art. 117 - Lavoratori autonomi 75

 

VALIDITA' DEL CONTRATTO

 

Art. 118 - Validità del contratto 75

Art. 118 bis - Procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l’avvio delle trattative nazionali 76

Art. 118 ter - Indennità di vacanza contrattuale............ 76

 

AFFISSIONE DEL CONTRATTO

 

Art. 119 - Affissione del contratto 77

 

TABELLE RETRIBUZIONE BASE

 

Con decorrenza 1° giugno 2000.. 79

Una tantum 80

 

ASSUNZIONE DI SPECIALISTI........... 81