Il telelavoro nel contratto collettivo nazionale del credito.

 

Il Contratto collettivo nazionale del credito dell’11 luglio 1999, come accennato sopra, si è occupato in modo ampio dell’argomento ed ha infatti dedicato un intero paragrafo al telelavoro.

Il telelavoro viene definito come “una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall’adozione di strumenti informatici e/o telematici” (art. 27 CCNL ABI 11 luglio 1999).

Nello specificare, poi, che il telelavoro può configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, si prosegue specificando che ciò che viene disciplinato in tale sede è soltanto il telelavoro subordinato.

Vengono previste, inoltre, tre categorie di telelavoro subordinato, e più precisamente quello che si svolge:

-         presso il domicilio del lavoratore;

-         in centri di telelavoro o in postazioni satellite;

-         sotto forma di telelavoro mobile.

L’azienda può assumere direttamente con rapporto subordinato di telelavoro, nel qual caso dovrà specificare l’unità produttiva di appartenenza, oppure può trasformare un rapporto di lavoro già esistente ( a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato), col consenso del lavoratore, e in tal caso, il lavoratore resta assegnato convenzionalmente nell’unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione.

La prestazione lavorativa del telelavoratore si svolge nel rispetto dell’orario di lavoro, oppure con le flessibilità temporali che l’azienda deve comunicare ai lavoratori e agli organismi sindacali aziendali. Modifiche dell’orario si potranno apportare solo d’intesa tra l’azienda e il lavoratore.

Il telelavoratore ha poi l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie prestabilite dall’azienda.

Sono anche previsti i rientri in azienda del telelavoratore, per esigenze di servizio e per il tempo necessario.

Relativamente ai diritti sindacali, si prevede che, in sede aziendale possano stabilirsi modalità particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori alle assemblee.

Viene istituita, inoltre, una bacheca sindacale elettronica, che gli interessati possono consultare al di fuori dell’orario di lavoro.

Riguardo ai controlli sull’operato del lavoratore, che avvengono anche tramite mezzi informatici e telematici, si stabilisce che questi non violino l’art. 4 dello statuto dei lavoratori, poiché funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.

Infine il c.c.n.l. di riferimento sancisce che nei confronti del telelavoratore e del locale in cui questo presta la propria attività, si applica il d.lgs. 626/94, tenendo conto della specificità della prestazione.

In conclusione la disciplina del telelavoro appare molto dettagliata ed esaustiva. Non si è voluto lasciare nulla al caso: il rapporto di lavoro, i diritti sindacali e la sicurezza vengono tutti trattati con dovizia di particolari e facendo gli opportuni adattamenti in relazione alla diversa tipologia contrattuale.

Ciononostante occorre osservare come, ancora, nell’ambito bancario il telelavoro abbia trovato scarsa applicazione.