Il telelavoro nel contratto collettivo
nazionale del credito.
Il Contratto collettivo
nazionale del credito dell’11 luglio 1999, come accennato sopra, si è occupato
in modo ampio dell’argomento ed ha infatti dedicato un intero paragrafo al
telelavoro.
Il telelavoro viene definito
come “una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto
alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall’adozione di
strumenti informatici e/o telematici” (art. 27 CCNL ABI 11 luglio 1999).
Nello specificare, poi, che
il telelavoro può configurarsi come rapporto di lavoro subordinato,
parasubordinato e autonomo, si prosegue specificando che ciò che viene
disciplinato in tale sede è soltanto il telelavoro subordinato.
Vengono previste, inoltre,
tre categorie di telelavoro subordinato, e più precisamente quello che si
svolge:
-
presso
il domicilio del lavoratore;
-
in
centri di telelavoro o in postazioni satellite;
-
sotto
forma di telelavoro mobile.
L’azienda può assumere
direttamente con rapporto subordinato di telelavoro, nel qual caso dovrà
specificare l’unità produttiva di appartenenza, oppure può trasformare un
rapporto di lavoro già esistente ( a tempo indeterminato o per un periodo
predeterminato), col consenso del lavoratore, e in tal caso, il lavoratore
resta assegnato convenzionalmente nell’unità produttiva di appartenenza al
momento della trasformazione.
La prestazione lavorativa
del telelavoratore si svolge nel rispetto dell’orario di lavoro, oppure con le
flessibilità temporali che l’azienda deve comunicare ai lavoratori e agli
organismi sindacali aziendali. Modifiche dell’orario si potranno apportare solo
d’intesa tra l’azienda e il lavoratore.
Il telelavoratore ha poi
l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie prestabilite dall’azienda.
Sono anche previsti i
rientri in azienda del telelavoratore, per esigenze di servizio e per il tempo
necessario.
Relativamente ai diritti
sindacali, si prevede che, in sede aziendale possano stabilirsi modalità
particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori alle assemblee.
Viene istituita, inoltre,
una bacheca sindacale elettronica, che gli interessati possono consultare al di
fuori dell’orario di lavoro.
Riguardo ai controlli
sull’operato del lavoratore, che avvengono anche tramite mezzi informatici e
telematici, si stabilisce che questi non violino l’art. 4 dello statuto dei
lavoratori, poiché funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Infine il c.c.n.l. di riferimento sancisce che
nei confronti del telelavoratore e del locale in cui questo presta la propria
attività, si applica il d.lgs. 626/94, tenendo conto della specificità della
prestazione.
In conclusione la disciplina
del telelavoro appare molto dettagliata ed esaustiva. Non si è voluto lasciare
nulla al caso: il rapporto di lavoro, i diritti sindacali e la sicurezza
vengono tutti trattati con dovizia di particolari e facendo gli opportuni
adattamenti in relazione alla diversa tipologia contrattuale.
Ciononostante occorre
osservare come, ancora, nell’ambito bancario il telelavoro abbia trovato scarsa
applicazione.