INTRODUZIONE

Il materiale che segue ha l'obiettivo di costituire un momento di orientamento e di guida alla comprensione della normativa dei "Fondi esuberi" attivi (ABI e Banche di credito cooperativo) od in via di attivazione (Esattoriali) nel nostro settore.

Lungi pertanto da noi il pretendere di esaurire tutta la materia, obiettivamente complessa e per certi versi ancora in corso di assestamento, abbiamo inteso cercare piuttosto, come nella tradizione della FABI, contribuire ad una migliore comprensione da parte dei potenziali destinatari.

Abbiamo tentato pertanto di privilegiare il linguaggio comprensibile rispetto a quello tecnicamente migliore ma meno chiaro per i non addetti ai lavori.

Ovviamente, per tutte le necessità di maggiore approfondimento, i rappresentanti sindacali della FABI  sono a Vostra disposizione.

Grazie.


                                                                     LA COMMISSIONE NAZIONALE ESODATI FABI


 


DOMANDE FREQUENTI
(per trovare la risposta "cliccare" col mouse sulla domanda)
 

 

Cosa sono i "Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito" del settore ABI, del settore BCC e del settore Esattorie (in corso di approvazione)?

  • Si tratta di Fondi specifici, gestiti dall'INPS, nati a seguito degli accordi sindacali del 28 febbraio 1998 (per il settore del credito e per il settore delle Banche di credito cooperativo) e del 12 dicembre 2001 (per i lavoratori esattoriali) destinati a fronteggiare la ristrutturazione del sistema creditizio nazionale, minimizzandone l'impatto sociale attraverso gli strumenti della formazione professionale, ritenuta strumento principale, nonché nei casi di esuberi cosiddetti "strutturali" (ossia non momentanei e non recuperabili con un diverso utilizzo dei lavoratori).

    Tali accordi sono stati recepiti con Decreti interministeriali n° 157 e 158 del 2000 che istituiscono due Fondi separati (rispettivamente uno per le Banche di credito cooperativo ed uno per le Banche ordinarie).
    Sono altresì in via di emanazione i provvedimenti legislativi riguardante l'istituzione del Fondo per i dipendenti delle Concessionarie della Riscossione.

    Le prestazioni pertanto si distinguono in:

    • ordinarie, che consistono in:   

      • finanziamento dei corsi di formazione e riqualificazione professionale;

      • un trattamento economico specifico, per i lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa (in pratica, l'equivalente della "Cassa integrazione" dell'industria)

    • straordinarie, che consistono in:

      • "assegno straordinario per il sostegno del reddito", destinato alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati dalla ristrutturazione aziendale che comporti una riduzione dell'occupazione.

    • NOTA: IN QUEST'AREA CI OCCUPEREMO SOPRATTUTTO DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEI FONDI.

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Quando e come si attivano le prestazioni straordinarie del Fondo ?

  • Il Fondo si attiva attraverso una procedura contrattuale a livello della singola Azienda che prevede la dichiarazione di "esubero strutturale di manodopera" da parte datoriale ed un coinvolgimento del sindacato per la negoziazione degli effetti sui lavoratori.
    Il Fondo non può assolutamente essere attivato senza accordo sindacale. L'accordo, se raggiunto, deve prevedere, oltre al ricorso al "Fondo", gli strumenti di salvaguardia dell'occupazione come il ricorso al part-time, ecc..
    L'accordo regolamenterà anche le misure e le condizioni a favore dei lavoratori esodati, riguardanti specifiche situazioni aziendali non già previste dall'accordo nazionale.

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Come vengono finanziate le prestazioni ?

  • Le prestazioni straordinarie del Fondo vengono finanziate da contributi a carico esclusivamente del datore di lavoro.
    Solo le prestazioni ordinarie - ossia quelle che riguardano i corsi di formazione e la sospensione temporanea dell'attività lavorativa - vengono finanziate, con trattenuta dalla busta paga, per il 25% dai lavoratori (0,125% dello stipendio) e per il 75% (0,375% dello stipendio) dai datori di lavoro.

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Chi può accedere al Fondo ?

  • Possono accedere al Fondo i lavoratori e le lavoratrici a cui manchino non più di 60 mesi (5 anni) alla maturazione del diritto alla pensione INPS (la cosiddetta “finestra” pensionistica).

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Sono interessati i dirigenti all'accesso al Fondo ?

  • Sì, all'accesso al Fondo esuberi sono interessati anche i dirigenti.

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Sono interessato all'accesso al Fondo esuberi. Ma qual è la mia situazione se durante il periodo di permanenza nel Fondo una "riforma" pensionistica peggiori le norme ? Sono tutelato ?

  • Sì, in quanto fra le Organizzazioni sindacali e le parti datoriali è stato previsto il problema e gli interventi da adottare.
    Riteniamo in ogni caso di aggiungere che, forti delle esperienze delle svariate riforme pensionistiche degli anni '90, gli interessati (i lavoratori in Fondo esuberi) verrebbero già esclusi in partenza dall'eventuale riforma, al pari di quanto è già sempre stato fatto, ad esempio, per i lavoratori in mobilità (pre-pensionati) dell'industria.

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Quali contributi previdenziali contano ? Solo quelli relativi al servizio in Azienda o anche gli altri ?

  • È valida a tal fine ogni tipo di contribuzione che venga considerata utile dall’INPS per il diritto alla pensione (lavoro dipendente ed autonomo, riscatti e contributi figurativi quale servizio militare ecc…) e non solo i periodi di servizio presso la propria Azienda.

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Da quando decorre l'assegno e quando cessa ?

  • L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e, fermo restando che non può essere erogato per un periodo maggiore di 60 mesi, cessa nel mese immediatamente precedente alla decorrenza della pensione, in modo da assicurare la continuità del reddito del lavoratore esodato.
    Esso viene pagato con le stesse modalità della pensione INPS, ossia tredici mensilità annue anticipate (cioè erogate all'inizio del mese di spettanza) e deve essere accreditato su un'agenzia dell'Istituto di credito di appartenenza (si può successivamente variare l'agenzia ma non la Banca).

  • Un esempio:

    • cessazione del rapporto di lavoro dal 30 novembre 2002

    • diritto alla pensione con decorrenza 1 aprile 2004

    • l'interessato percepirà l'assegno dal 1° dicembre 2002 (mensilità di dicembre + un dodicesimo della tredicesima mensilità).

    • nell'anno 2003 saranno erogate dodici mensilità più la tredicesima agli inizi di dicembre 2003.

    • nell'anno 2004 saranno erogate tre mensilità per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, più 3/12 della tredicesima mensilità.

    • dal 1° aprile 2004 scatta l'erogazione della pensione INPS definitiva.

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Come si calcola l'importo dell'assegno straordinario ?

  • La normativa nazionale prevede che al lavoratore venga garantito un importo netto dell'assegno così calcolato:

    • l’importo che il lavoratore avrebbe percepito come trattamento pensionistico dall'INPS aggiungendo all’anzianità maturata la contribuzione mancante al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia.
      L'importo erogato è fisso ed immutabile per tutto il periodo di permanenza nel Fondo.

    • Facciamo un paio di esempi:

      • 1° esempio:
        un lavoratore che avrebbe bisogno dei 35 anni di contributi per aver diritto alla pensione INPS, ma che al momento dell’accesso al “Fondo” ne abbia maturato ad esempio solo 31, percepirà da subito un importo mensile netto pari alla pensione che avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare fino a 35 anni.

      • 2° esempio:
        la normativa previdenziale prevede due tipi di maturazione del diritto alla pensione di anzianità: uno con il requisito dei soli 35 anni di contributi a condizione di averne 57 di età. L'altro prevede il possesso di un maggior numero di anni di contributi (nel 2004 ne occorreranno 38).
        Un lavoratore che nel 2004 raggiunga i 38 anni di contributi prima di aver compiuto i 57 anni di età, percepirà un importo pari alla pensione che avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare fino a 38 anni.
        NOTA: in alcune Aziende è ancora in essere un contenzioso interpretativo per questa casistica di lavoratori. E' bene, pertanto, che gli interessati si rivolgano ai rappresentanti sindacali FABI per notizie in merito al proprio caso concreto.

      • 3° esempio
        una lavoratrice che, all'età di 55 anni, fosse in possesso di 18 anni di contributi, maturerebbe il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni (65 per gli uomini) con 20 anni di contributi.
        Pertanto percepirà un assegno calcolato su 20 anni di contributi.

      • 4° esempio
        una lavoratrice che, all'età di 55 anni, fosse in possesso di 26 anni di contributi, maturerebbe comunque il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni (65 per gli uomini).
        Pertanto percepirà un assegno calcolato su 26 anni di contributi senza alcuna maggiorazione contributiva.

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È reversibile l'assegno straordinario ?

  • NO, l'assegno straordinario non è reversibile.
    D'altra parte in caso di premorienza di un lavoratore o lavoratrice durante il periodo di permanenza nel Fondo, gli eredi avranno diritto a percepire la pensione INPS indiretta secondo le norme vigenti, che terrà conto di tutta la contribuzione versata nonché di quella figurativa spettante fino al momento del decesso.

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Ho sentito dire che l'importo dell'assegno è pari al 70% dello stipendio. È vero ?

  • È FALSO. Questa percentuale viene spesso riportata ma si basa su un equivoco: è vero che l’INPS paga il 2% per ogni anno di contributi e che con 35 anni si raggiunge il 70%, ma ciò vale rispetto ad uno stipendio medio degli ultimi anni rivalutato.
    Se si confronta l'importo mensile netto dell'assegno rispetto allo stipendio, si riscontra che:
    per i redditi medio-alti la percentuale può essere più bassa mentre per i redditi medio-bassi la percentuale è più alta del fatidico 70%.
    D’altra parte, le trattenute sulle pensioni sono più leggere, in quanto non sono più presenti, per fare un solo esempio, le trattenute previdenziali.
    In ogni caso, la FABI ha predisposto presso le proprie strutture un servizio di calcolo personalizzato dell'assegno, per permettere agli iscritti la verifica della propria situazione personale.

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Come sarà la mia pensione INPS al termine del periodo di permanenza nel Fondo esuberi ?

  • La pensione INPS al termine del periodo di permanenza nel Fondo sarà calcolata nel modo seguente:

    • l'importo derivante dalla contribuzione in essere al momento della cessazione dal servizio,

    • a cui si aggiungerà

    • l'importo derivante dalla contribuzione figurativa per il periodo di permanenza nel Fondo.
      In merito a quest'ultima va precisato che la stessa viene riconosciuta al lavoratore esodato con copertura a carico del datore di lavoro, per una retribuzione figurativa fissa e pari a quella in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro (ultima mensilità ragguagliata ad anno).
      La contribuzione figurativa viene riconosciuta fino al momento del raggiungimento dei requisiti da parte dell'interessato.

    • 1° esempio:
      un lavoratore raggiungerebbe i 35 anni di contributi necessari ad agosto 2003. La pensione decorrerebbe dal 1° gennaio 2004.
      Ebbene, mentre l'assegno mensile verrà erogato fino a dicembre 2003 compreso, la pensione verrà calcolata su contributi "accreditati" fino all'agosto 2003.

    • 2° esempio:
      Un lavoratore maturerebbe il diritto alla pensione con 38 anni di contributi prima dei 57 anni di età. I 38 anni maturerebbero a luglio 2006. La pensione decorrerebbe dal 1° gennaio 2007.
      Ebbene, a questo lavoratore verranno versati i contributi figurativi fino a luglio 2006 e l'assegno fino a dicembre dello stesso anno.
      La pensione, pertanto, sarà calcolata su 38 anni di contributi.

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Avrò diritto agli assegni familiari ?

  • A questa domanda è necessario dare una risposta articolata.
    La normativa prevede infatti che sull'assegno non spettano i trattamenti di famiglia. Tuttavia, nel caso di un nucleo familiare in cui sia presente un altro reddito (ad esempio il coniuge), ben si potrà "girare" a quest'ultimo il beneficio.

  • NOTA 1:
    Va specificato che nel linguaggio discorsivo si parla genericamente di "assegni familiari" confondendo due tipologie diverse:
    - l'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE spettante ai lavoratori dipendenti;
    -gli ASSEGNI FAMILIARI spettanti ai lavoratori autonomi;
    - le due tipologie hanno normative e limiti di reddito diverse.

  • NOTA 2:
    Come vedremo più avanti, l'assegno straordinario viene erogato con il sistema della cosiddetta "tassazione separata", in quanto è stato fiscalmente assimilato a "somme erogate a titolo di incentivo alle dimissioni".
    Benché in assenza di una pronuncia specifica, ci sentiamo di segnalare - vista la "natura" dell'assegno - che lo stesso non costituisce reddito ai fini degli assegni familiari. Pertanto in un nucleo familiare dove, ad esempio, l'altro coniuge lavora, questi potrà segnalare - ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, un reddito nullo per il coniuge esodato.

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Al termine del periodo di permanenza nel Fondo, è previsto il passaggio automatico alla pensione INPS?

  • No. È necessario che il lavoratore si attivi per tempo in quanto solo la domanda presentata formalmente entro il mese precedente da diritto a percepire la pensione.
    ATTENZIONE: La mancata presentazione della domanda fa perdere irrimediabilmente il diritto a percepire la pensione nel periodo di mancata presentazione !
    La FABI mette a disposizione degli iscritti un servizio gratuito di scadenzamento e di preavviso.
    Tale situazione normativa si è determinata per salvaguardare il diritto individuale, che taluni potrebbero voler esercitare, a continuare i versamenti, magari in quanto è stata intrapresa un'altra attività lavorativa.

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Ho aderito al Fondo esuberi ed ora sono interessato a svolgere un altro lavoro. Il nuovo reddito è cumulabile con l'assegno ?

  • La risposta alla domanda va così articolata:

    • in caso di lavoro autonomo o dipendente in concorrenza con il vecchio datore di lavoro vige l'incompatibilità assoluta e si perde l'assegno straordinario (a titolo di esempio sono indicate banche, concessionarie della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, fondi comuni e servizi di investimento).
      (NOTA: un'utile opzione può essere quella considerata alla domanda successiva)

    • negli altri casi si verifica quanto segue:

      • lavoro autonomo: cumulabilità per l'importo della pensione minima più il 50% dell'eccedenza.

      • lavoro dipendente: cumulabilità entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile percepita in servizio.

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Ho saputo che, in alternativa all'assegno mensile, è prevista anche la possibilità di ritirare un importo in un'unica soluzione. A quanto ammonta e quando conviene ?

  • Si, è stata prevista anche questa possibilità.
    L'importo, che si percepisce direttamente dall'Azienda, è pari al 60% del valore attualizzato che sarebbe spettato in caso di erogazione dell'assegno straordinario. Inoltre, in questo caso, non vi è riconoscimento della contribuzione per il periodo in cui si sarebbe avuta permanenza nel Fondo.
    Come si vede, è una scelta economicamente non conveniente, salvo che il lavoratore non abbia già un concreto sbocco lavorativo alternativo, che in tal caso può anche essere in concorrenza con il datore di lavoro uscente, in deroga a quanto detto al punto precedente.

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Quando percepirò il TFR e come sarà calcolato ?

  • Il TFR viene liquidato dal datore di lavoro immediatamente al momento della cessazione dell’attività lavorativa. L’importo spettante è quello effettivamente maturato in base all’anzianità al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

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Quale sarà la mia situazione riguardo alla Cassa di assistenza ed al Fondo pensioni aziendale ?

  • Questi argomenti sono stati lasciati alla contrattazione fra le parti a livello aziendale e, pertanto, non possiamo fornire una risposta univoca per tutto il settore.
    Consigliamo, dunque, per gli argomenti, di contattare i rappresentanti sindacali FABI.

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Ho sentito dire che dopo i 55 anni l'importo dell'assegno è più alto perché si pagano meno tasse. È vero ?

  • È FALSO. L’accordo sindacale prevede la definizione dell’importo netto che spetta al lavoratore.
    Pertanto, tutto ciò che riguarda il trattamento fiscale dell'assegno non ha alcun effetto sull'importo netto spettante all'interessato.

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È vero che posso avere problemi con la dichiarazione dei redditi se ho un mutuo, delle spese di ristrutturazione edilizia o altri oneri da detrarre?

  • Si, è vero che - percependo l’assegno con il meccanismo della tassazione separata - non si possono detrarre i predetti oneri.

  • Tuttavia, in molti casi esiste la possibilità di recuperarli con una corretta pianificazione fiscale. Consigliamo, se si è nelle condizioni di cui sopra, di rivolgersi al consulente fiscale della FABI prima di aderire al “Fondo Esuberi”.

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