La Voce dei Bancari  anno LI – N.9/1999

FISCO

 

di LUCA DELL’ANESE (Centro di Ricerche Tributarie dell’Impresa - Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano)

La nuova disciplina della riscossione delle imposte

1. Introduzione - La disciplina della “riscossione delle imposte” è stata profondamente innovata da una pluralità di atti normativi con i quali è stata attuata la legge delega del 28 settembre 1998, n. 337. I provvedimenti fondamentali - il d.lgs 22 febbraio 1999, n. 37, il d.lgs 26 febbraio 1999, n. 46 ed il successivo d.lgs 13 aprile 1999, n. 112 - sono entrati in vigore a far data dal 1° luglio 1999. Tali norme, tuttavia, sono state oggetto di numerose integrazioni e correzioni apportate dal successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326.

La riforma ha modificato sia la disciplina dettata per i concessionari della riscossione che il rapporto tra i contribuenti e gli enti impositori, in coerenza con le recenti linee evolutive dell’ordinamento tributario tendenti alla semplificazione dei procedimenti attuativi del prelievo e alla estensione della sfera riservata all’iniziativa del contribuente. Il riordino legislativo appare finalizzato, inoltre, a migliorare l’efficienza del sistema nel suo complesso.

Con il d.lgs n.46/1999 hanno trovato attuazione i seguenti criteri direttivi della legge delega:

_ la generalizzazione della riscossione coattiva mediante ruolo di tutte le entrate pubbliche (dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali); 

_ la revisione e semplificazione delle procedure di iscrizione a ruolo;

_ la previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

_ lo snellimento delle procedure esecutive attraverso l’emanazione di un unico atto avente funzione dell’avviso di pagamento e di mora;

_ la revisione delle disposizioni in tema di notifiche degli atti esattoriali tenuto conto della normativa in tema di protezione dei dati personali.   

 

2. La riforma della disciplina del ruolo - La riscossione assume connotazioni diverse a seconda dei vari sistemi impositivi. Per le imposte sul reddito la legge prevede tre modalità differenti di riscossione “spontanea” del tributo:

-         l’effettuazione della ritenuta diretta;

-         l’effettuazione di un versamento diretto del contribuente al concessionario e alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato;

-         l’ iscrizione nei ruoli.

Per le imposte indirette, invece, la riscossione “spontanea” dell’imposta avviene mediante versamento diretto. Per le imposte dirette ed indirette, invece, la riscossione “coattiva”, di regola, si fonda sul ruolo.

La disciplina previgente distingueva quattro specie di ruoli: quelli principali, nei quali erano iscritte esenzialmente le imposte liquidate in base alla dichiarazione; i ruoli suppletivi, nei quali erano iscritte le imposte e le maggiori imposte liquidate in base agli accertamenti d’Ufficio e in rettifica; i ruoli speciali nei quali erano iscritte le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta; i ruoli straordinari nei quali erano iscritte le imposte per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione.

L’art. 11 del d.p.r. n. 602/1973, così come sostituito dall’art. 3 del d.lgs n. 46/1999, indica invece due sole specie di ruoli: ordinari e straordinari.

La scomparsa dei ruoli speciali e suppletivi è coerente con l’esigenza di semplificazione delle procedure di riscossione nonché di trasparenza e di chiarezza nei rapporti tra l’Erario ed il contribuente.

Il legislatore ha poi provveduto a riordinare il contenuto del ruolo. L’art. 1 del decreto n. 391/99 dispone, infatti, che i ruoli debbano obbligatoriamente contenere i seguenti dati: a) l’ente creditore; b) la specie del ruolo; c) il codice fiscale ed i dati anagrafici del debitore; d) il codice di ogni componente del credito (cd. articolo di ruolo). e) il codice dell’ambito;  f) l’anno o il periodo di riferimento del credito; g) l’importo di ogni articolo di ruolo; h) il totale degli importi iscritti nel ruolo; i) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l’importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse; l) la data di consegna al concessionario.

Nell’elenco è contenuta per ciascun debitore anche l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo.  

Un’altra importante previsione dettata dal legislatore concerne la fissazione di un importo minimo iscrivibile a ruolo: infatti, il nuovo testo del d.p.r. 602/1973 ha disposto che non si proceda ad iscrizione a ruolo per le somme inferiori a lire ventimila.

L’art. 6 del d.lgs n. 46/1999, inoltre, contempla nuovi termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dai contribuente, coerenti con la tempistica delle nuove procedure di controllo delle dichiarazioni.

Secondo le nuove norme, l’Amministrazione perderà il diritto a richiedere il versamento dei tributi dovuti a meno che:

- le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni (ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973) non siano iscritte a ruolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

- le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale delle dichiarazioni (ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973) non siano iscritte a ruolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

- le somme dovute in base agli accertamenti dell’Ufficio non siano iscritte a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. La nuova disciplina dei termini è applicabile espressamente alle imposte sui redditi ed all’Iva. I nuovi termini sia applicheranno, tuttavia, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il legislatore - a far data dal 1° luglio 1999 - ha introdotto una nuova disciplina in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Su istanza del contribuente e solo nell’ipotesi di una situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, l’Ufficio può concedere la dilazione del pagamento delle somme dovute, mediante la concessione di forme di rateazione o della sospensione della riscossione (fino ad un massimo di 60 rate mensili; in alternativa la riscossione può essere sospesa e, successivamente, il pagamento può essere ripartito fino ad un massimo di 48 rate mensili. Peraltro, se l’importo iscritto a ruolo supera i 50 milioni di lire il contribuente dovrà prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria).

Peraltro, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, vanno applicati, a partire dall’inizio della rateizzazione o sospensione, gli interessi al tasso annuo del 6%.

Un’ulteriore significativa modifica concerne il decorso degli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo. La disposizione precedente prevedeva il calcolo semestrale di tali interessi. La nuova norma ha introdotto, invece, una previsione di calcolo a giorni degli interessi (con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza del termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione stessa  sino alla data della consegna del ruolo ai concessionari) ad un tasso annuo del 5%.

 

3. La cartella di pagamento -Il d.lgs n.46/1999 ha totalmente riscritto l’art. 25 del d.p.r. 602/1973 relativo al contenuto della cartella di pagamento. La nuova norma prevede, innanzitutto, la notifica da parte del concessionario entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo al debitore iscritto a ruolo (o al coobbligato) nei confronti dei quali procede.

La cartella di pagamento deve contenere, poi, l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Con la norma riformulata trova finalmente applicazione il principio generale dell’unificazione nella cartella di pagamento delle funzioni prima divise tra cartella e avviso di mora. L’innovazione è di particolare rilievo poichè viene ad essere semplificata enormemente la procedura e sono ridotti i costi.

Il legislatore con il d.lgs n. 4671999 ha, peraltro, modificato anche la procedura di notificazione della cartella di pagamento, prevedendo la notifica anche mediante raccomandata con plico chiuso ed avviso di ricevimento, la cui data identifica quella dell’avvenuta notifica. E’ stato inoltre previsto il pagamento delle somme iscritte a ruolo non solo presso gli sportelli del concessionario, ma anche presso la Posta e le Banche, nonché con i mezzi diversi dal contante, ma per questi ultimi solo dopo l’emanazione di un apposito decreto del Ministro delle Finanze.

 

4. L’ampliamento del ricorso al ruolo quale modalità di riscossione coattiva - Il d.lgs n. 46/1999 ha ampliato la sfera delle entrate che possono essere riscosse mediante ruolo, ed ha previsto l’affidamento facoltativo ai concessionari della riscossione di entrate pubbliche non tributarie e di entrate di qualsivoglia tipo facenti capo a chiunque. In particolare, il decreto legislativo in commento ha disposto che si effettui mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali. Tale ampliamento costituisce, peraltro, il risultato finale di una tendenza legislativa avviatasi da tempo  ed è giustificato dal fatto che i concessionari dispongono di una notevole esperienza maturata nel campo delle riscossioni forzate.