La Voce dei
Bancari anno LI – N.9/1999
di LUCA DELL’ANESE
(Centro di Ricerche Tributarie dell’Impresa - Università Commerciale Luigi
Bocconi - Milano)
1.
Introduzione - La
disciplina della “riscossione delle imposte” è stata profondamente innovata da
una pluralità di atti normativi con i quali è stata attuata la legge delega del
28 settembre 1998, n. 337. I provvedimenti fondamentali - il d.lgs 22 febbraio
1999, n. 37, il d.lgs 26 febbraio 1999, n. 46 ed il successivo d.lgs 13 aprile
1999, n. 112 - sono entrati in vigore a far data dal 1° luglio 1999. Tali
norme, tuttavia, sono state oggetto di numerose integrazioni e correzioni
apportate dal successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326.
La riforma ha modificato sia la
disciplina dettata per i concessionari della riscossione che il rapporto tra i
contribuenti e gli enti impositori,
in coerenza con le recenti linee evolutive dell’ordinamento tributario tendenti
alla semplificazione dei procedimenti attuativi del prelievo e alla estensione
della sfera riservata all’iniziativa del contribuente. Il riordino legislativo
appare finalizzato, inoltre, a migliorare l’efficienza del sistema nel suo
complesso.
2.
La riforma della disciplina del ruolo - La riscossione assume connotazioni diverse a seconda dei
vari sistemi impositivi. Per le imposte sul reddito la legge prevede tre
modalità differenti di riscossione “spontanea” del tributo:
-
l’effettuazione
della ritenuta diretta;
-
l’effettuazione
di un versamento diretto del contribuente al concessionario e alle
sezioni della tesoreria provinciale dello Stato;
-
l’ iscrizione
nei ruoli.
Per
le imposte indirette, invece, la riscossione “spontanea” dell’imposta
avviene mediante versamento diretto. Per le imposte dirette ed
indirette, invece, la riscossione “coattiva”, di regola, si fonda sul ruolo.
- le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni (ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973) non siano iscritte a ruolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale delle dichiarazioni (ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973) non siano iscritte a ruolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- le somme dovute in base agli accertamenti dell’Ufficio non siano iscritte a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. La nuova disciplina dei termini è applicabile espressamente alle imposte sui redditi ed all’Iva. I nuovi termini sia applicheranno, tuttavia, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Peraltro, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, vanno applicati, a partire dall’inizio della rateizzazione o sospensione, gli interessi al tasso annuo del 6%.