La Voce dei Bancari  anno LII – N.2/2000

SICUREZZA

 

di GIACOMO GUERRIERO Ingegnere – Ispettore PMP Asl Roma

 

 

MODIFICATE LE NORME DI SICUREZZA PER I CANTIERI EDILI

 

Le numerose critiche alla difficoltà di applicazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili contenute nel D.lgs. 494/96 e l’aumento del numero di infortuni mortali in edilizia, ha spinto il governo a emanare il D.lgs. n. 528/99, pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 18 gennaio 2000, che elimina alcune incongruenze del D.lgs. 494/96 e razionalizza gli aspetti che avevano suscitato notevoli critiche negli operatori (committenti, responsabili dei lavori, coordinatori per la sicurezza e salute, imprese esecutrici), negli ispettori che devono vigilare sulla corretta osservanza e nella magistratura che deve accertare le responsabilità e sanzionarle penalmente.

La prima importante modifica del D.lgs. 494/96 è l’eliminazione dell’obbligo di eseguire due valutazione dei rischi: quella per dare adempimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 626/94 (norme di sicurezza nei luoghi di lavoro) e quella per le disposizioni contenute nel D.lgs. 494/96 (norme di sicurezza nei cantieri).

Il nuovo decreto, infatti, introduce il piano operativo di sicurezza ossia il documento che i datori di lavoro dell'impresa esecutrice redigono, con riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi del D.lgs. 626/94.

La redazione del piano operativo di sicurezza costituisce quindi, limitatamente al singolo cantiere interessato, l'adempimento contemporaneo delle disposizioni del D.lgs 626/94 e del D.lgs. 494/96.

Il nuovo piano operativo di sicurezza è, però, sempre obbligatorio anche nel caso di unica impresa, anche se familiare o con meno di dieci addetti.

Un’altra semplificazione introdotta dal D.lgs. n. 528/99 per i cantieri in cui opera una sola impresa, è l’eliminazione dell’obbligo della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, come invece era previsto nel primo testo del D.lgs. 494/96.

Resta, invece, obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento insieme con la designazione del responsabile della sicurezza da parte del committente o del responsabile dei lavori, nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini/giorno oppure qualora si eseguano lavori con particolari rischi specificati nell'allegato II del D.lgs 494/96.

Quest’ultima disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi, sia affidata ad altra o più imprese.

Un’altra novità del decreto è l’aumento, rispetto al primo testo del D.lgs. 494/96, del numero dei giorni/uomini passati da 100 a 200 e che rappresenta il limite della complessità e della grandezza del cantieri ove sono impegnate due o più imprese, che obbliga il committente alla redazione  del piano di sicurezza e di coordinamento e alla designazione del responsabile della sicurezza. Pertanto sono ridotti gli obblighi per tutti i cantieri di piccole dimensioni dove solitamente lavora un’unica impresa con subappalti a lavoratori autonomi.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, viene precisato nel nuovo decreto, deve contenere le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi, e deve prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Tale piano, inoltre, deve contenere l'indicazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, le conseguenti procedure per eliminare od almeno ridurre tali rischi, gli apprestamenti e le misure di sicurezza atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Il nuovo decreto modifica e riorganizza, poi, il sistema sanzionatorio: alcune violazioni minori sono state ridotte ad illeciti amministrativi; sono state meglio specificate le responsabilità dei committenti, dei responsabili dei lavori, dei dirigenti e dei preposti dell'impresa edile, e le sanzioni penali sono state collegate agli articoli del D.Lgs. n. 758/94 che disciplinano tutte le sanzioni per le violazioni delle norme antinfortunistiche.

In particolare il D.Lgs. n. 758/94, prevede la possibilità per colui che non osservi le prescrizioni contenute nel D.lgs. 494/96, di mettersi in regola, nel caso di prescrizione a seguito di ispezione da parte degli Organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco), nel tempo prescritto dall'ispettore, e pagare una sanzione amministrativa pari ad un quarto della sanzione massima prevista per la violazione contestata.

Le norme del nuovo decreto, infine, individuano chiaramente nel committente o nel responsabile dei lavori, coloro che hanno la sola responsabilità generale connessa alla verifica dell'adempimento degli obblighi ovvero il controllo della sussistenza degli elementi documentali e lo svolgimento generale dei poteri di controllo e di verifica dell'attività di coordinamento. La responsabilità tecnica della redazione del piano di sicurezza sia quello operativo che quello di coordinamento, invece, ricade sulle figure professionali quali il responsabile della sicurezza ed i datori di lavoro e dirigenti delle imprese esecutrici.