La Voce dei Bancari anno LII – N.2/2000
SICUREZZA
di GIACOMO GUERRIERO Ingegnere – Ispettore PMP Asl
Roma
MODIFICATE
LE NORME DI SICUREZZA PER I CANTIERI EDILI
Le numerose critiche alla difficoltà di
applicazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili contenute nel D.lgs.
494/96 e l’aumento del numero di infortuni mortali in edilizia, ha spinto il
governo a emanare il D.lgs. n. 528/99, pubblicato sulla gazzetta ufficiale il
18 gennaio 2000, che elimina alcune incongruenze del D.lgs. 494/96 e
razionalizza gli aspetti che avevano suscitato notevoli critiche negli
operatori (committenti, responsabili dei lavori, coordinatori per la sicurezza
e salute, imprese esecutrici), negli ispettori che devono vigilare sulla
corretta osservanza e nella magistratura che deve accertare le responsabilità e
sanzionarle penalmente.
La prima importante modifica del D.lgs. 494/96 è
l’eliminazione dell’obbligo di eseguire due valutazione dei rischi: quella per
dare adempimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 626/94 (norme di
sicurezza nei luoghi di lavoro) e quella per le disposizioni contenute nel
D.lgs. 494/96 (norme di sicurezza nei cantieri).
Il nuovo decreto, infatti, introduce il piano
operativo di sicurezza ossia il documento che i datori di lavoro dell'impresa
esecutrice redigono, con riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
del D.lgs. 626/94.
La redazione del piano operativo di sicurezza
costituisce quindi, limitatamente al singolo cantiere interessato,
l'adempimento contemporaneo delle disposizioni del D.lgs 626/94 e del D.lgs.
494/96.
Il nuovo piano operativo di sicurezza è, però,
sempre obbligatorio anche nel caso di unica impresa, anche se familiare o con
meno di dieci addetti.
Un’altra semplificazione introdotta dal D.lgs.
n. 528/99 per i cantieri in cui opera una sola impresa, è l’eliminazione
dell’obbligo della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, come
invece era previsto nel primo testo del D.lgs. 494/96.
Resta, invece, obbligatoria la redazione del
piano di sicurezza e di coordinamento insieme con la designazione del
responsabile della sicurezza da parte del committente o del responsabile dei
lavori, nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese la
cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini/giorno oppure qualora si
eseguano lavori con particolari rischi specificati nell'allegato II del D.lgs
494/96.
Quest’ultima disposizione si applica anche nel
caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l'esecuzione
dei lavori o parte di essi, sia affidata ad altra o più imprese.
Un’altra novità del decreto è l’aumento,
rispetto al primo testo del D.lgs. 494/96, del numero dei giorni/uomini passati
da 100 a 200 e che rappresenta il limite della complessità e della grandezza
del cantieri ove sono impegnate due o più imprese, che obbliga il committente
alla redazione del piano di sicurezza e
di coordinamento e alla designazione del responsabile della sicurezza. Pertanto
sono ridotti gli obblighi per tutti i cantieri di piccole dimensioni dove
solitamente lavora un’unica impresa con subappalti a lavoratori autonomi.
Il piano di sicurezza e di coordinamento, viene
precisato nel nuovo decreto, deve contenere le misure di prevenzione dei rischi
risultanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di
lavoratori autonomi, e deve prevedere, quando ciò risulti necessario,
l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva.
Tale piano, inoltre, deve contenere
l'indicazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, le conseguenti procedure
per eliminare od almeno ridurre tali rischi, gli apprestamenti e le misure di
sicurezza atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle
norme di prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori,
nonché la stima dei relativi costi non soggetti al ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici.
Il nuovo decreto modifica e riorganizza, poi, il
sistema sanzionatorio: alcune violazioni minori sono state ridotte ad illeciti
amministrativi; sono state meglio specificate le responsabilità dei
committenti, dei responsabili dei lavori, dei dirigenti e dei preposti
dell'impresa edile, e le sanzioni penali sono state collegate agli articoli del
D.Lgs. n. 758/94 che disciplinano tutte le sanzioni per le violazioni delle
norme antinfortunistiche.
In particolare il D.Lgs. n. 758/94, prevede la
possibilità per colui che non osservi le prescrizioni contenute nel D.lgs.
494/96, di mettersi in regola, nel caso di prescrizione a seguito di ispezione
da parte degli Organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del
Fuoco), nel tempo prescritto dall'ispettore, e pagare una sanzione
amministrativa pari ad un quarto della sanzione massima prevista per la
violazione contestata.
Le norme del nuovo decreto, infine, individuano
chiaramente nel committente o nel responsabile dei lavori, coloro che hanno la
sola responsabilità generale connessa alla verifica dell'adempimento degli
obblighi ovvero il controllo della sussistenza degli elementi documentali e lo
svolgimento generale dei poteri di controllo e di verifica dell'attività di
coordinamento. La responsabilità tecnica della redazione del piano di sicurezza
sia quello operativo che quello di coordinamento, invece, ricade sulle figure
professionali quali il responsabile della sicurezza ed i datori di lavoro e
dirigenti delle imprese esecutrici.