La Voce dei Bancari  anno LII – N.6/2000

CRONACHE SINDACALI

 

di RINO CAZZANELLI

 

ESAME PROMOTORI, MECCANISMO IN TILT

 

NELLE PRIME DUE SESSIONI DELL’ANNO 2000 OLTRE IL 90% DEI CANDIDATI NON HA SUPERATO IL TEST DI AMMISSIONE ALL’ESAME ORALE

 

 

Il numero elevato di candidati che non hanno superato la prova scritta nella prime due sessioni di esami dell’anno 2000 per l’iscrizione all’Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari dimostra inequivocabilmente che il meccanismo dell’esame è andato in tilt.

E’ difficile, infatti, considerare normali due prove di esame consecutive nelle quali vengono bocciati oltre il 90% dei partecipanti.

Qualche cosa non funziona più nella formulazione delle domande di esame, se pochissime persone le comprendono appieno e di conseguenza sanno rispondere correttamente, tanto più che la materia non è improvvisamente diventata più ampia o più complessa di quanto già fosse prima.

Viene facile pensare che sia stato deciso un giro di vite, intervenendo sulla prima selezione a test in modo di ridurre notevolmente il numero dei candidati che devono sostenere la successiva prova orale. Ciò porta ad un doppio risultato: rallenta drasticamente il ritmo di crescita del numero dei Promotori Finanziari che sono aumentati, come saldo netto, di circa 10.000 unità nel corso dell’anno 1999 e fa risparmiare buona parte dei costi della procedura concorsuale.

Avendo versato ciascun candidato la somma di 150.000 Lire per la partecipazione all’esame,

la CONSOB ha già introitato nell’anno 2000 circa 3,5 miliardi di Lire che sono da considerare per il 90% definitivamente acquisite in quanto non dovrà sostenere costi ulteriori per gli esami orali e per le formalità relative all’aggiornamento degli elenchi degli iscritti all’albo.

Alla critica circa gli effetti prodotti dai sistemi di sbarramento posti in essere per limitare l’accesso all’Albo, le cui finalità, ricordiamo sono di protezione della categoria, di garanzia di una adeguata preparazione tecnica, oltre che di tutela della serietà e degli aspetti deontologici della professione, occorre però aggiungere alcune riflessioni sulla situazione che precede l’accesso alla professione.

Ho davanti a me due annunci apparsi recentemente sulla stampa quotidiana. Il primo, di un gruppo bancario, invita chi lavora in banca a diventare “imprenditore con il franchising” e offre il 20% in più dello stipendio attuale. Nell’altro, il Centro di Formazione di un giornale economico propone un “Corso di preparazione all’esame di Promotore Finanziario” con il patrocinio della associazione dei Promotori Finanziari ed in collaborazione con la SIM di un gruppo bancario. Il costo del corso è di 3,5 milioni + IVA.

E’ normale che ci sia molto interesse intorno a questa attività, che appare ricca già in partenza promettendo il 20% in più dello stipendio del bancario, che dice di premiare la imprenditorialità del singolo ed il suo spirito di iniziativa, che parla di “franchising,” parola non traducibile in italiano che però è normalmente intesa come un accordo commerciale tra due imprenditori che ha per oggetto la concessione di vendita dei prodotti di uno dei contraenti.

Un mondo così accattivante giustifica anche la spesa di alcuni milioni per partecipare ai corsi per di più se sono proposti, come nel nostro caso, da un ente qualificato assieme alla associazione dei promotori ed in collaborazione con una Sim bancaria la quale, anche se non sta scritto, è pronta ad accogliere nelle sue file i neo promossi.

Non so se gli annunci contengano messaggi ingannevoli e non è mio compito appurarlo. Spesso però propongono una visione edulcorata della professione del promotore perché, ad esempio, vocaboli quali imprenditore e franchising sono solo delle etichette, degli accorgimenti lessicali, mentre l’unico rapporto giuridico che si instaura tra il promotore, la Banca o la Sim è quello previsto dalla legge di agente, di mandatario o di dipendente.

Sono diverse le società più o meno importanti che offrono la formazione a pagamento, ciascuna con propri percorsi formativi, ore di corso e giornate aula, a costi diversi. Evidentemente è una questione commerciale e, a quanto pare, anche interessante per i proponenti dal momento che ne nascono di nuove. Certamente il processo di crescita è alimentato dal numero di coloro che ambiscono a diventare Promotori. Gli iscritti alle prove di esame per accedere all’Albo sono passati dai 16600 del 1998 agli oltre 24000 del 1999 mentre i partecipanti alle prime due sessioni dell’anno in corso sono stati circa 23000.

L’esame per l’iscrizione all’Albo è un imbuto nel quale confluisce una umanità variegata: ci sono i candidati in precedenza selezionati dalle aziende che hanno provveduto a farli partecipare ai propri corsi e quelli che hanno speso alcuni milioni per seguire 60/80 ore di corso. Ci sono poi anche quelli che si preparano da soli. Alla prova possono partecipare tutti, anche se non hanno un diploma, che dovranno peraltro ottenere entro i cinque anni successivi per poter iscriversi all’Albo.

I problemi, quindi, sono diversi e riguardano la quantità delle persone interessate a svolgere l’attività di Promotore Finanziario, la loro effettiva preparazione e, aspetto al momento poco tenuto in considerazione, la capacità di assorbimento dei nuovi promotori da parte delle imprese di investimento.

Allo stato attuale non sono previste verifiche circa il possesso di un adeguato livello professionale degli istruttori dei corsi di preparazione all’esame e neppure sono richiesti particolari requisiti alle società che li organizzano.

All’art.3 c.4 della deliberazione della CONSOB n° 11523 del 1° Luglio 1998 era previsto che le “Commissioni (regionali e provinciali) possono promuovere l’organizzazione, senza oneri a carico della CONSOB, di corsi di preparazione all’esame di idoneità per l’iscrizione all’albo dei promotori, nonché di corsi di aggiornamento professionale per i promotori iscritti.”

Salvo errore, nessuna Commissione ha sinora promosso tali corsi. Anzi, nella delibera 11745

del 9 Dicembre 1998 che ha istituito le Commissioni Territoriali che prenderanno il posto di quelle

regionali e provinciali, non c’è più traccia della possibilità di promuoverli; l’unico accenno ai corsi di formazione viene fatto nell’art.80 c. 5 il quale stabilisce che “ l’ufficio di membro della Commissione <Territoriale> è incompatibile con qualsiasi incarico di docenza in corsi di formazione alla professione di promotore o di preparazione alla prova valutativa.”

Per garantire nel tempo le finalità per le quali è stato costituito l’Albo, è opportuno che la CONSOB

predisponga delle procedure uniformi per lo svolgimento dei corsi ed indichi chiaramente i requisiti che devono possedere gli enti che li organizzano. Deve altresì essere mantenuta la possibilità che i corsi di preparazione all’esame e di aggiornamento dei promotori iscritti siano effettuati dalle Commissioni Territoriali.