La Voce dei Bancari  anno LIII – N.6/2001

PENSIONI

 

A cura del Coordinamento Nazionale Pensionati

 

Pensioni dipendenti Enti pubblici creditizi

 

            In base all'art. 2 del Decreto legislativo n. 357/1990, i lavoratori dipendenti degli enti pubblici creditizi, già esclusi od esonerati dall'obbligo di iscrivere il personale all'A.G.O. (Assicurazione generale obbligatoria), sono stati iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 1991, alla Gestione speciale presso l'INPS, per garantire agli stessi un trattamento di previdenza in base al regime pensionistico generale.

            Per i lavoratori in servizi alla data del 31 dicembre 1990, l'iscrizione alla Gestione speciale ha comportato la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa e contributiva acquisita nei Fondi esclusivi od esonerativi di provenienza.

            Poiché in favore degli iscritti alla Gestione speciale che facciano valere anche una contribuzione precedente nella gestione ordinaria dell'A.G.O., occorre procedere alla liquidazione di un'unica pensione, calcolata tenendo conto dell'anzianità contributiva complessiva, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ne consegue che i relativi oneri sono a carico dei fondi o direttamente dei datori di lavoro.

            In relazione a quanto sopra l'INPS, con una nuova circolare del 17/4/2001, n. 93 - vedi allegato - ha fornito precisioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici, specialmente agli iscritti alla gestione speciali dei dipendenti degli Enti creditizi che non hanno titolo a trattamenti a carico delle soppresse gestioni esclusive o esonerative.


 

I.N.P.S.

        DIREZIONE CENTRALE

        DELLE PRESTAZIONI

 

        DIREZIONE CENTRALE

        DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

        DIREZIONE CENTRALE

        SISTEMI INFORMATIVI

        E TELECOMUNICAZIONI

 

Roma, 17 aprile 2001              

           Circolare n. 93  

 

OGGETTO: Pensioni degli Enti pubblici creditizi (VOBANC, IOBANC, SOBANC).

SOMMARIO: Si forniscono precisazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici agli iscritti alla gestione  speciale dei dipendenti degli Enti creditizi che non hanno titolo a trattamenti a carico delle soppresse gestioni esclusive o esonerative.

Con circolare n. 220 del 27 dicembre 2000 sono state fornite le istruzioni relative all’acquisizione dei dati per la liquidazione delle pensioni VOBANC, IOBANC, SOBANC per gli ex dipendenti degli Enti pubblici creditizi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Sono in fase di completamento le procedure che prevedono il calcolo di tali pensioni, la stampa degli elaborati e la trasmissione agli Enti creditizi dei dati relativi al pagamento.

 

Gli Enti creditizi interessati sono:

 

San Paolo IMI SpA

Cassa di Risparmio delle Province Lombarde SpA

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Banca CRT SpA

Cassa di Risparmio di Firenze

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Cassa di Risparmio di Asti

Banco di Sicilia SpA

 

Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane (Sicilcassa)

Banco di Napoli

 

Le istruzioni in merito alle modalità di liquidazione e gestione delle prestazioni in argomento sono state fornite con circolari n. 6 dell’8 gennaio 1991, n. 104 del 19 aprile 1991, n. 182 del 10 luglio 1991, n. 295 del 28 dicembre 1991, n. 128 del 27 aprile 1994, n. 50 del 2 marzo 1996, alle quali si rinvia.

 

Si forniscono ora alcune precisazioni relativamente alla situazione di iscritti alla gestione speciale dei dipendenti degli Enti creditizi che non hanno titolo a trattamenti a carico delle soppresse gestioni esclusive o esonerative. Si tratta di situazioni divenute più frequenti a seguito della particolare "mobilità" del mondo bancario che negli ultimi anni ha effettuato fusioni, scorpori ed incorporazioni.

 

1 – Pensioni da liquidare nella gestione speciale

 

L’articolo 2 del citato decreto stabilisce che devono essere liquidate a carico della gestione speciale le pensioni dei lavoratori dipendenti degli Enti creditizi in argomento, in servizio al 31 dicembre 1990 e che maturano i requisiti a partire dal 1991 in poi.

 

2 – Pensioni che devono essere assunte in carico nella gestione speciale "BANC"

 

L’articolo 3 stabilisce le modalità e le condizioni per l’assunzione in carico nella gestione speciale delle pensioni di coloro che, alla data del 31 dicembre 1990, risultavano titolari di trattamenti diretti o ai superstiti a carico delle forme di assicurazione esclusive o esonerative soppresse dal citato decreto legislativo n. 357/1990.

 

3 – Garanzia del trattamento di miglior favore

 

Sia per i pensionandi del punto 1 che per i pensionati del punto 2, il comma 1 dell’articolo 4 prevede che sia fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti esclusive o esonerative di rispettiva iscrizione, che a tali effetti continuano a operare come integrative.

 

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che la differenza, tra il trattamento complessivo e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale, è posta a carico dei fondi o casse ovvero direttamente dei datori di lavoro.

 

4 – Modalità di pagamento del trattamento complessivo

 

Per garantire ai pensionati un unico pagamento che comprenda sia la quota a carico della gestione speciale che la quota integrativa determinata ai sensi dell’articolo 4 a carico dei fondi o delle casse o dei datori di lavoro, l’articolo 6 del decreto in esame prevede che il pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo è effettuato per conto dell’INPS dagli Enti creditizi, previa stipulazione di apposita convenzione, che deve prevedere il pagamento delle pensioni alla stessa scadenza di quelle erogate dagli originari fondi o Enti nonché sistemi di conguaglio fra le somme per prestazioni erogate per conto dell’INPS e i contributi allo stesso dovuti.

 

La convenzione firmata dall’INPS con gli Enti creditizi interessati (allegato 1) prevede, all’articolo 1, punto 1, che in attuazione dell’articolo 6 del citato decreto n. 357, nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento previdenziale nei soppressi regimi, gli Enti creditizi provvedono, per conto dell’INPS, al pagamento dell’intero trattamento dovuto agli iscritti alla gestione speciale ed ai loro superstiti, comprensivo sia della quota di pensione a carico della gestione speciale che della quota a carico dei soppressi regimi pensionistici.

 

5 – Soggetti che cessano dal servizio senza diritto a pensione a carico della gestione speciale

 

5.1 - I trattamenti pensionistici da liquidare a favore di dipendenti degli Enti creditizi in esame che non maturano il diritto alla pensione a carico della gestione speciale non rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione.

 

Al riguardo il comma 7, dell’articolo 2, del citato decreto legislativo n. 357, prevede che la contribuzione relativa agli iscritti alla gestione speciale che cessano dal servizio senza aver conseguito diritto a pensione a carico della gestione stessa è trasferita alla contabilità ordinaria dell’assicurazione generale obbligatoria.

 

Le Sedi terranno apposita evidenza delle pensioni liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria con contributi versati nella gestione speciale in attesa del trasferimento della contribuzione alla contabilità ordinaria dell’assicurazione generale obbligatoria in applicazione del comma 7 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 357.

 

5.2 – Del pari non rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione i trattamenti liquidati a soggetti che non hanno titolo ad alcun trattamento a carico dei soppressi fondi o casse. In particolare, ciò può verificarsi per i dipendenti di Istituti di credito acquistati o incorporati dagli Enti creditizi in esame dopo il 1° gennaio 1991 o assunti dopo tale data che non hanno titolo ad alcun trattamento a carico dei soppressi fondi o casse o datori di lavoro anche se al momento del pensionamento sono dipendenti di uno degli Enti creditizi in argomento.

 

Anche tali domande di pensione devono essere liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (o delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi per coloro che maturano il diritto con il cumulo), poste in pagamento con le norme comuni e tenute in evidenza in attesa del trasferimento della contribuzione alla contabilità ordinaria dell’assicurazione generale obbligatoria.

 

Tali situazioni non devono pertanto essere gestite dalle Sedi INPS di riferimento per gli Enti creditizi ma dalle Sedi INPS di residenza degli interessati.

 

Sono pervenute segnalazioni in merito a situazioni rientranti in queste ultime fattispecie che vengono inviate per la liquidazione alle Sedi di riferimento e che da queste vengono tenute in evidenza in attesa del completo rilascio della nuova procedura. In merito si precisa che tali domande, dopo aver verificato che nessuna prestazione è dovuta a carico dei soppressi fondi o casse, devono essere urgentemente inviate alle Sedi di competenza affinché provvedano alla liquidazione.

 

6 – Estratti contributivi

 

Quanto prima per gli iscritti alla gestione speciale saranno resi disponibili gli estratti contributivi completi anche dei periodi contributivi fatti valere nella gestione speciale, comunicati dagli Enti creditizi.

 

Per il momento potranno essere utilizzate, come già previsto, le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli Enti creditizi stessi.

 

                                                            IL DIRETTORE GENERALE

                                                                            TRIZZINO