La Voce dei Bancari anno LIII – N.6/2001
A cura del Coordinamento Nazionale Pensionati
In
base all'art. 2 del Decreto legislativo n. 357/1990, i lavoratori dipendenti degli
enti pubblici creditizi, già esclusi od esonerati dall'obbligo di iscrivere il
personale all'A.G.O. (Assicurazione generale obbligatoria), sono stati
iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 1991, alla Gestione speciale presso
l'INPS, per garantire agli stessi un trattamento di previdenza in base al
regime pensionistico generale.
Per i
lavoratori in servizi alla data del 31 dicembre 1990, l'iscrizione alla
Gestione speciale ha comportato la costituzione di una posizione previdenziale
complessiva conforme all'anzianità assicurativa e contributiva acquisita nei
Fondi esclusivi od esonerativi di provenienza.
Poiché
in favore degli iscritti alla Gestione speciale che facciano valere anche una
contribuzione precedente nella gestione ordinaria dell'A.G.O., occorre
procedere alla liquidazione di un'unica pensione, calcolata tenendo conto
dell'anzianità contributiva complessiva, senza alcun onere aggiuntivo a carico
dell'Assicurazione generale obbligatoria, ne consegue che i relativi oneri sono
a carico dei fondi o direttamente dei datori di lavoro.
In
relazione a quanto sopra l'INPS, con una nuova circolare del 17/4/2001, n. 93 -
vedi allegato - ha fornito precisioni per la liquidazione dei trattamenti
pensionistici, specialmente agli iscritti alla gestione speciali dei dipendenti
degli Enti creditizi che non hanno titolo a trattamenti a carico delle
soppresse gestioni esclusive o esonerative.
I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
Roma, 17 aprile 2001
Circolare n. 93
OGGETTO:
Pensioni degli Enti pubblici creditizi (VOBANC, IOBANC, SOBANC).
SOMMARIO:
Si forniscono precisazioni per la
liquidazione dei trattamenti pensionistici agli iscritti alla gestione speciale dei dipendenti degli Enti creditizi
che non hanno titolo a trattamenti a carico delle soppresse gestioni esclusive
o esonerative.
Con circolare n. 220 del 27 dicembre 2000 sono state fornite
le istruzioni relative all’acquisizione dei dati per la liquidazione delle
pensioni VOBANC, IOBANC, SOBANC per gli ex dipendenti degli Enti pubblici
creditizi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Sono in fase
di completamento le procedure che prevedono il calcolo di tali pensioni, la
stampa degli elaborati e la trasmissione agli Enti creditizi dei dati relativi
al pagamento.
Gli Enti creditizi interessati sono:
San Paolo IMI SpA
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde SpA
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Banca CRT SpA
Cassa di Risparmio di Firenze
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Cassa di Risparmio di Asti
Banco di Sicilia SpA
Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province
siciliane (Sicilcassa)
Banco di Napoli
Le istruzioni in merito alle modalità di liquidazione e
gestione delle prestazioni in argomento sono state fornite con circolari n. 6
dell’8 gennaio 1991, n. 104 del 19 aprile 1991, n. 182 del 10 luglio 1991, n. 295
del 28 dicembre 1991, n. 128 del 27 aprile 1994, n. 50 del 2 marzo 1996, alle
quali si rinvia.
Si forniscono ora alcune precisazioni relativamente alla
situazione di iscritti alla gestione speciale dei dipendenti degli Enti
creditizi che non hanno titolo a trattamenti a carico delle soppresse gestioni
esclusive o esonerative. Si tratta di situazioni divenute più frequenti a
seguito della particolare "mobilità" del mondo bancario che negli
ultimi anni ha effettuato fusioni, scorpori ed incorporazioni.
1 – Pensioni da liquidare nella gestione speciale
L’articolo 2 del citato decreto stabilisce che devono essere
liquidate a carico della gestione speciale le pensioni dei lavoratori
dipendenti degli Enti creditizi in argomento, in servizio al 31 dicembre 1990 e
che maturano i requisiti a partire dal 1991 in poi.
2 – Pensioni che devono essere assunte in carico nella
gestione speciale "BANC"
L’articolo 3 stabilisce le modalità e le condizioni per l’assunzione
in carico nella gestione speciale delle pensioni di coloro che, alla data del
31 dicembre 1990, risultavano titolari di trattamenti diretti o ai superstiti a
carico delle forme di assicurazione esclusive o esonerative soppresse dal
citato decreto legislativo n. 357/1990.
3 – Garanzia del trattamento di miglior favore
Sia per i pensionandi del punto 1 che per i pensionati del
punto 2, il comma 1 dell’articolo 4 prevede che sia fatto salvo il diritto al
trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di
assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
esclusive o esonerative di rispettiva iscrizione, che a tali effetti continuano
a operare come integrative.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che la differenza,
tra il trattamento complessivo e la pensione o la quota di pensione a carico
della gestione speciale, è posta a carico dei fondi o casse ovvero direttamente
dei datori di lavoro.
4 – Modalità di pagamento del trattamento complessivo
Per garantire ai pensionati un unico pagamento che comprenda
sia la quota a carico della gestione speciale che la quota integrativa
determinata ai sensi dell’articolo 4 a carico dei fondi o delle casse o dei
datori di lavoro, l’articolo 6 del decreto in esame prevede che il pagamento
unitario del trattamento pensionistico complessivo è effettuato per conto
dell’INPS dagli Enti creditizi, previa stipulazione di apposita convenzione,
che deve prevedere il pagamento delle pensioni alla stessa scadenza di quelle
erogate dagli originari fondi o Enti nonché sistemi di conguaglio fra le somme
per prestazioni erogate per conto dell’INPS e i contributi allo stesso dovuti.
La convenzione firmata dall’INPS con gli Enti creditizi
interessati (allegato 1) prevede, all’articolo 1, punto 1, che in attuazione
dell’articolo 6 del citato decreto n. 357, nei confronti di coloro che maturino
il diritto al trattamento previdenziale nei soppressi regimi, gli Enti
creditizi provvedono, per conto dell’INPS, al pagamento dell’intero trattamento
dovuto agli iscritti alla gestione speciale ed ai loro superstiti, comprensivo
sia della quota di pensione a carico della gestione speciale che della quota a
carico dei soppressi regimi pensionistici.
5 – Soggetti che cessano dal servizio senza diritto a
pensione a carico della gestione speciale
5.1 - I trattamenti pensionistici da liquidare a favore di
dipendenti degli Enti creditizi in esame che non maturano il diritto alla pensione
a carico della gestione speciale non rientrano nell’ambito di applicazione
della Convenzione.
Al riguardo il comma 7, dell’articolo 2, del citato decreto
legislativo n. 357, prevede che la contribuzione relativa agli iscritti alla
gestione speciale che cessano dal servizio senza aver conseguito diritto a
pensione a carico della gestione stessa è trasferita alla contabilità ordinaria
dell’assicurazione generale obbligatoria.
Le Sedi terranno apposita evidenza delle pensioni liquidate
a carico dell’assicurazione generale obbligatoria con contributi versati nella
gestione speciale in attesa del trasferimento della contribuzione alla
contabilità ordinaria dell’assicurazione generale obbligatoria in applicazione
del comma 7 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 357.
5.2 – Del pari non rientrano nell’ambito di applicazione
della Convenzione i trattamenti liquidati a soggetti che non hanno titolo ad
alcun trattamento a carico dei soppressi fondi o casse. In particolare, ciò può
verificarsi per i dipendenti di Istituti di credito acquistati o incorporati
dagli Enti creditizi in esame dopo il 1° gennaio 1991 o assunti dopo tale data
che non hanno titolo ad alcun trattamento a carico dei soppressi fondi o casse
o datori di lavoro anche se al momento del pensionamento sono dipendenti di uno
degli Enti creditizi in argomento.
Anche tali domande di pensione devono essere liquidate a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (o
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi per coloro che maturano il
diritto con il cumulo), poste in pagamento con le norme comuni e tenute in
evidenza in attesa del trasferimento della contribuzione alla contabilità
ordinaria dell’assicurazione generale obbligatoria.
Tali situazioni non devono pertanto essere gestite dalle
Sedi INPS di riferimento per gli Enti creditizi ma dalle Sedi INPS di residenza
degli interessati.
Sono pervenute segnalazioni in merito a situazioni rientranti
in queste ultime fattispecie che vengono inviate per la liquidazione alle Sedi
di riferimento e che da queste vengono tenute in evidenza in attesa del
completo rilascio della nuova procedura. In merito si precisa che tali domande,
dopo aver verificato che nessuna prestazione è dovuta a carico dei soppressi
fondi o casse, devono essere urgentemente inviate alle Sedi di competenza
affinché provvedano alla liquidazione.
6 – Estratti contributivi
Quanto prima per gli iscritti alla gestione speciale saranno
resi disponibili gli estratti contributivi completi anche dei periodi
contributivi fatti valere nella gestione speciale, comunicati dagli Enti
creditizi.
Per il momento potranno essere utilizzate, come già
previsto, le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli Enti creditizi stessi.
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO