La Voce dei Bancari anno LIII – N.6/2001
UFFICIO
INFORMAZIONI
LA DENUNCIA, LA QUERELA E L’ESPOSTO
a cura del Centro Servizi Fabi
La denuncia è l’atto con il
quale ogni persona che abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio informa
il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
Non sussiste per il cittadino un obbligo giuridico generalizzato. La denuncia costituisce comunque un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia di perseguire gli autori dei reati ed assicurarli alla giustizia. Per eventuali chiarimenti sui tempi, modi e luoghi di presentazione della denuncia gli interessati possono rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico, istituiti presso ciascuna Questura. La dislocazione territoriale degli Uffici della Polizia di Stato ove è possibile presentare la denuncia è indicata nella home page del Sito (Uffici Provinciali – La Polizia nella provincia). Presso questi Uffici è messa a disposizione dell’utenza una modulistica che semplifica la redazione delle denunce. Il numero del 113 è inoltre a disposizione del cittadino nell’intero arco delle 24 ore per segnalare situazioni di emergenza e pericolo che richiedano l’immediato intervento della Polizia di Stato. Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa e non è previsto alcun termine per la sua presentazione. La denuncia può essere presentata da privati o da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.
Denuncia da parte di privati (art.333 C.P.P.)
Per la denuncia da parte di privati non è previsto un contenuto formale tipico, è sufficiente l’esposizione dei fatti da parte del cittadino al pubblico ministero o all’ufficiale di polizia giudiziaria che la riceve. La denuncia può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Nel primo caso chi la riceve redige un apposito verbale, di cui il denunciante può richiedere copia; nel secondo caso la denuncia è sottoscritta personalmente dal denunciante o da un suo procuratore speciale e si ha diritto ad ottenere attestazione della ricezione. L’atto viene presentato o redatto nei diversi Uffici delle Forze dell’ordine presenti sul territorio (Questure, Commissariati di P.S., Compagnie e Stazioni dell’Arma dei Carabinieri ecc.). E’ stato recentemente istituito un servizio di "denunce a domicilio", svolto da personale altamente qualificato, per gli anziani o i portatori di handicap che si trovino nella necessità di presentare la denuncia, o di rivolgersi alla Polizia di Stato per altre emergenze, e che siano impossibilitati a recarsi tempestivamente presso il competente Ufficio. La denuncia da parte dei privati è obbligatoria nei seguenti casi (per ognuno dei quali il Codice Penale indica il termine per la presentazione):
· per il cittadino che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge preveda la pena dell’ergastolo (art.364 C.P.);
· per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga della loro contraffazione (art.694 C.P.);
· per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art.709 C.P.);
· per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art.679 C.P.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art.20 co.6 L.18/4/1975, n. 110);
· per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art.20 co.3 L.110/1975). Chiunque rinvenga un’arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne il deposito presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza o al più vicino Comando dei Carabinieri;
· per i rappresentanti di enti sportivi che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive.
Denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di
pubblico servizio (art. 331 C.P.P.).
La denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio deve avere forma scritta ed il suo contenuto consiste nell’esposizione degli elementi essenziali del fatto, nell’indicazione del giorno dell’acquisizione della notizia di reato e delle fonti di prova già note nonché di notizie che valgano ad identificare la persona alla quale il fatto è attribuito, la persona offesa e coloro che sono in grado di riferire circostanze rilevanti. E’ obbligatoria per i reati perseguibili d’ufficio appresi nell’esercizio o a causa delle funzioni. Se la notizia è appresa fuori dall’esercizio e non a causa delle funzioni svolte, sono valide le norme e le considerazioni sulla denuncia di privati. La denuncia è obbligatoria anche quando non si sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito o vi sia incertezza sul titolo del reato e sul fatto che questo sia perseguibile d’ufficio. La presentazione o trasmissione della denuncia deve essere fatta, senza ritardo, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria; in quest’ultimo caso il dirigente dell’ufficio dal quale l’ufficiale di polizia giudiziaria dipende la deve trasmettere al pubblico ministero entro 48 ore. L’omissione e il ritardo nella presentazione della denuncia sono sanzionati penalmente.
La querela (artt.336-340 C.P.P.) è la dichiarazione con
la quale la persona che ha subito un reato, o il suo legale rappresentante,
manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge
come reato non perseguibile d’ufficio.
Non sono previste
regole particolari per il contenuto della querela: è sufficiente che, oltre alla
descrizione del fatto-reato, risulti la chiara manifestazione di volontà del
querelante affinché si proceda in ordine al fatto medesimo e se ne punisca il
colpevole. Il diritto di querela deve essere esercitato entro tre mesi dal
giorno della notizia del fatto-reato (art.124 C.P.). La presentazione della
querela va fatta -personalmente o a mezzo di procuratore speciale- al pubblico
ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero ad un agente consolare
all’estero; la dichiarazione di querela può anche essere recapitata da un
incaricato o spedita per posta. La querela può essere presentata in forma orale
o in forma scritta. Nel primo caso, il ricevente la querela deve redigere un
apposito verbale, che verrà sottoscritto dal querelante o dal procuratore
speciale; nel secondo caso, l’atto di querela dovrà essere sottoscritto
personalmente dal querelante o da un suo procuratore speciale, con il diritto
di ottenere l’attestazione di ricezione. L’autorità che riceve la querela deve
provvedere all’attestazione della data e del luogo della presentazione,
all’identificazione della persona che la propone ed alla trasmissione degli
atti al pubblico ministero. Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto
per il quale è previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo, la querela può
essere proposta in forma orale anche con dichiarazione resa ad un agente di
polizia giudiziaria presente sul luogo che la inserirà nel verbale di arresto.
Al diritto di querela si può rinunciare, in maniera espressa o tacita, prima di
averlo esercitato. Dopo aver proposto validamente una querela, la si può
revocare, dando luogo così all’estinzione del reato (art.152 C.P.). La
remissione di querela può essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore
speciale; può essere espressa (dichiarazione - scritta o orale - all’autorità
che procede o ad un ufficiale di polizia giudiziaria che gliela trasmette
immediatamente ) o tacita, e cioè consistere in fatti oggettivi univoci,
incompatibili con la volontà di persistere nella querela. La remissione di
querela deve essere accettata dalla persona querelata (art.155 C.P.), che può
avere interesse a vedere dimostrata, con il processo, la propria innocenza. Se
il querelato rifiuta, espressamente o tacitamente, la remissione, questa non ha
effetto. Una eccezione alla revocabilità è prevista per alcune ipotesi di
violenza sessuale o di atti sessuali con minorenne, perseguibili a querela di
parte; in questi casi la querela una volta proposta diventa irrevocabile.
L’esposto è l’atto di richiesta di intervento
dell’Autorità di P.S. presentato dalle parti in contesa o da una di esse in
caso di dissidi privati.
La composizione dei privati dissidi, che possono essere causa di turbamenti dell’ordine pubblico, rientra tra i compiti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che tramite gli Ufficiali di P.S. ed a richiesta delle parti provvede alla composizione dei privati dissidi. Sono Ufficiali di P.S:
· gli appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato;
· gli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.
Dopo la richiesta di intervento le parti vengono invitate a comparire entro un termine congruo per il tentativo di conciliazione; l’Ufficiale di P.S. chiarisce loro le questioni di fatto ed i principi di diritto senza imporre il suo giudizio e può adottare provvedimenti conservativi per la soddisfazione delle parti o per prevenire eventuali incidenti. Del procedimento si prende nota negli atti d’ufficio e, se ritenuto necessario, si redige un verbale che viene firmato dalle parti e dall’Ufficiale di P.S. e può essere prodotto in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Affinché possa essere realizzata la composizione dei dissidi privati occorre, oltre alla volontà partecipativa delle parti, che non sia stato commesso alcun reato procedibile d’ufficio, altrimenti l’Ufficiale di P.S. deve trasmettere la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria. Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa è consentito richiedere un preventivo componimento della vertenza; tale richiesta non pregiudica il successivo esercizio del diritto di querela.